Sentenza del 14/11/2018 n. 29301 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, denunciando vizi di motivazione in relazione al riconoscimento di vari costi dedotti dalla società nell'anno d'imposta 2003. Le contestazioni riguardavano: costi di regia per 135.000 euro addebitati dalla controllante Winfin; consulenze amministrative per 49.450 euro a favore del Gruppo Gnutti; contributi di marketing per 206.767 euro erogati a controllate estere, con particolare riferimento alle sanzioni per omessa autofatturazione IVA; e una svalutazione di rimanenze pari a 100.000 euro. La Corte ha inoltre respinto l'eccezione della società sulla tardività del ricorso, ritenendo applicabile al processo tributario la disciplina transitoria civilistica sui termini lunghi per l'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo insufficiente o omessa la motivazione della sentenza regionale. La CTR aveva riconosciuto o comunque deciso sulle diverse voci con motivazioni troppo sintetiche, senza esaminare adeguatamente le specifiche contestazioni dell'Amministrazione riguardanti effettività, inerenza, certezza, congruità e competenza temporale dei costi. Anche la motivazione sulle sanzioni IVA relative all'omessa autofatturazione è stata ritenuta incomprensibile. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per una nuova decisione anche sulle spese.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c.
Disciplina il termine lungo per impugnare le sentenze. Il rinvio operato dal processo tributario alle norme processuali civili comprende anche le modifiche e le relative disposizioni transitorie.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38
Rinvia alle regole del processo civile in materia di termini per le impugnazioni, senza creare un regime autonomo e impermeabile alle disposizioni transitorie civilistiche.
Legge n. 69 del 2009, art. 58
La disciplina transitoria relativa alla riduzione del termine lungo di impugnazione si applica anche al processo tributario, in quanto il rinvio alle norme civili opera nel suo complesso.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62
Per il giudizio tributario di cassazione richiama le norme del codice di procedura civile, confermando la prevalenza delle regole processuali ordinarie.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2
Consente la produzione di nuovi documenti in appello tributario; tuttavia, la documentazione deve essere effettivamente valutata in relazione alle specifiche contestazioni, tra cui l'inerenza e la corretta imputazione dei costi.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione anteriore alla novella del 2012
Consente di denunciare in cassazione l'insufficienza, l'omissione o la contraddittorietà della motivazione quando il ragionamento del giudice di merito non consenta di comprendere l'iter logico-giuridico seguito o ometta l'esame di punti decisivi.
Massime di principio
- Il giudice di merito deve confrontarsi con le specifiche contestazioni delle parti: non è sufficiente affermare in modo generico che un costo è documentato o effettivo.
- In materia di deducibilità dei costi, la motivazione deve esaminare concretamente effettività, certezza, inerenza, congruità e, quando rilevante, competenza temporale dell'operazione.
- La Corte di cassazione non riesamina normalmente il merito della controversia, ma può cassare la sentenza quando la motivazione sia talmente carente o contraddittoria da impedire di comprendere le ragioni della decisione.
- Anche quando sono prodotti nuovi documenti in appello tributario, il giudice deve valutarli collegandoli alle contestazioni specifiche dell'Amministrazione e non può limitarsi a richiamarli genericamente.
- Le sanzioni già applicate nell'avviso di accertamento non costituiscono necessariamente una questione nuova introdotta tardivamente nel giudizio; il giudice deve verificare il contenuto effettivo dell'atto impositivo.
- Il rinvio alle norme del codice di procedura civile nel processo tributario comprende, di regola, anche le disposizioni transitorie che regolano l'applicazione delle modifiche ai termini processuali.
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