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Ordinanza

Ordinanza n. 357/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva e revoca dell’iscrizione nella white list adottate dalla Prefettura di Agrigento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’informazione antimafia interdittiva e la conseguente revoca dell’iscrizione nella white list della Prefettura di Agrigento, nonché gli atti del procedimento, tra cui l’avvio, il preavviso di diniego della permanenza nella white list, una nota del Comando Provinciale dei Carabinieri, le osservazioni dello stesso Comando e il parere del Gruppo interforze antimafia. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dà conto della contestazione dell’esito del procedimento antimafia e della valutazione prefettizia di permeabilità mafiosa, nonché dell’esclusione di una misura più favorevole quale la prevenzione collaborativa.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto, allo stato del sommario esame proprio della fase cautelare, di elementi di fondatezza. Ha ritenuto che i dati informativi raccolti dalla Prefettura fossero coerentemente orientati verso un giudizio prognostico di permeabilità mafiosa e che gli esiti delle attività di polizia giudiziaria evidenziassero un’inequivocabile compromissione delle modalità di azione dell’impresa sul mercato, in particolare quanto all’accesso alle commesse e all’affidamento di lavori in subappalto. Secondo il giudice, la Prefettura ha ricostruito un quadro d’insieme autonomo e distinto rispetto alla valutazione del giudice penale, fondato sulla regola del più probabile che non, dal quale emerge una forte esposizione dell’impresa al pericolo di condizionamento mafioso. L’interesse privato è stato ritenuto recessivo rispetto alla tutela dell’ordine pubblico economico e del circuito legale delle attività commerciali. È stata inoltre esclusa, in ragione del peso specifico degli indizi valutati nel relativo contesto geo-economico-criminale, l’applicazione della prevenzione collaborativa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito il fondamento processuale della domanda di sospensione, respinta dal TAR.

  • d.lgs. 159/2011

    Il giudice ha applicato i principi propri del diritto della prevenzione antimafia, valorizzando la valutazione prefettizia prognostica di permeabilità mafiosa e la regola del più probabile che non.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudizio sulla fondatezza di un’informazione antimafia interdittiva può fondarsi su una valutazione complessiva e prognostica degli elementi informativi raccolti dalla Prefettura, secondo la regola del più probabile che non.
  • La valutazione prefettizia di permeabilità mafiosa appartiene al diritto della prevenzione e opera su un piano autonomo e distinto rispetto all’accertamento del giudice penale; non richiede quindi la dimostrazione della responsabilità penale dell’impresa o dei suoi esponenti secondo lo standard probatorio proprio del processo penale.
  • Le attività di polizia giudiziaria che evidenzino una compromissione delle modalità di accesso dell’impresa alle commesse e di affidamento dei lavori in subappalto possono concorrere, nel quadro d’insieme, a fondare la prognosi di esposizione al condizionamento mafioso.
  • Nella comparazione cautelare degli interessi, l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico economico e del circuito legale delle attività commerciali può prevalere sull’interesse dell’impresa alla prosecuzione dell’attività quando il quadro indiziario evidenzi una forte esposizione al pericolo di condizionamento mafioso.
  • La prevenzione collaborativa non costituisce una misura automaticamente applicabile in presenza di un’interdittiva antimafia: la sua praticabilità può essere esclusa quando il peso specifico degli indizi, valutato anche nel contesto geo-economico-criminale di riferimento, renda inadeguata una misura più favorevole.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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