Cassazione Penale, Sentenza n. 2632/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma di condanna per detenzione illegale di arma: 1) censuravano la qualificazione della condotta come "detenzione" sostenendo che la disponibilità dell'arma da parte di Samuel Pio fu momentanea (pochi secondi, sotto il controllo dello zio) e quindi non integrerebbe il reato che richiederebbe una disponibilità materiale per un lasso apprezzabile di tempo e un'autonoma disponibilità; 2) contestavano la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (beneficio della non procedibilità/estinzione o attenuazione in presenza di condotte di minore offensività), evidenziando assenza di danno e di pericolo e l'occasionalità della condotta
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi: ha ritenuto che nella fattispecie mancassero i requisiti della "detenzione" illecito perché il nipote ebbe l'arma in prestito per pochi secondi, alla presenza e sotto il controllo dello zio, e la restituì immediatamente. La Corte ha quindi escluso la sussistenza del reato (mancanza di una relazione stabile e di autonoma disponibilità dell'arma) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Il secondo motivo è stato assorbito dal primo
Norme richiamate
Codice penale, art. 110
Richiamato per la concorso di persone nel reato; la Corte riferisce l'imputazione originaria come partecipazione ai fatti ma valuta separatamente la condotta di detenzione
Legge n. 895 del 1967, artt. 2, 5 e 7
Norme sulle armi cui è stata ricondotta la fattispecie: la sentenza di merito aveva qualificato il fatto ai sensi degli artt. 2 e 7, con derubricazione nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 5; la Cassazione ha invece escluso la fattispecie materiale della detenzione illegale in base all'accertamento fattuale
Codice penale, art. 131-bis
Norma sui benefici in caso di particolare tenuità del fatto o applicazione di cause di non punibilità/benefici; i ricorrenti invocavano la sua applicazione per la lieve offesa e l'occasionalità, ma la Corte ha assorbito la questione ritenendo inesistente il fatto stesso
Massime di principio
- Il reato di detenzione illegale di arma comune da sparo richiede, oltre alla mera presa o uso momentaneo, una relazione stabile e una autonoma disponibilità dell'arma: elementi di durata minima e capacità di decisione autonoma sul bene sono rilevanti.
- Un prestito brevissimo dell'arma, utilizzata alla presenza e sotto il controllo del proprietario e restituita immediatamente, può non integrare la detenzione illegale se manca una disponibilità autonoma e durevole.
- Per configurare la detenzione è utile valutare fattori quali durata della disponibilità, luogo e modalità di custodia, possibilità materiale e volontà autonoma di disporre dell'arma, presenza o assenza del titolare/controllore, e comportamento subito dopo l'uso (restituzione, occultamento, ecc.).
- Se, in concreto, il fatto non sussiste (mancanza degli elementi costitutivi del reato), le contestazioni sulla concessione di benefici (es. art. 131-bis) diventano irrilevanti perché assorbite dall'accertamento negativo della fattispecie.
- La prova (video, dichiarazioni ammettitrici, circostanze del fatto) è centrale: anche ammissioni e riprese possono dimostrare l'uso ma non necessariamente la detenzione illecita se emergono elementi che indicano carattere momentaneo e controllo da parte del proprietario.
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