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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35576/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condominio aveva chiesto la demolizione di manufatti realizzati sul terrazzo di un'unità immobiliare, deducendo la lesione del decoro architettonico e la violazione degli artt. 1120 e 1127 c.c., oltre che del regolamento condominiale. In primo grado la domanda era stata respinta e la riconvenzionale di usucapione proposta dalla convenuta era stata dichiarata inammissibile per difetto di contraddittorio nei confronti di tutti i condomini. In appello, il condominio aveva ottenuto la riforma della decisione con ordine di abbattimento dei manufatti, mentre l'appello incidentale sul punto dell'usucapione era stato rigettato. Le soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 344 c.p.c. per avere la Corte d'appello ammesso l'intervento di singoli condomini in grado di appello, assumendo che i condomini non potessero intervenire perché non legittimati a proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.; 2) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 102 e 112 c.p.c., sostenendo che, una volta intervenuti in appello alcuni condomini, il litisconsorzio necessario nella domanda riconvenzionale di usucapione doveva ritenersi integrato e la Corte avrebbe dovuto decidere nel merito; inoltre contestavano, nel merito, la valutazione della lesione del decoro architettonico, assumendo che i manufatti fossero collocati su facciata laterale, in presenza di strutture analoghe, e che non vi fosse una nuova costruzione ma mera conservazione di preesistenze.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nelle controversie condominiali aventi a oggetto diritti comuni, il singolo condomino non è un terzo estraneo ma può intervenire personalmente nel processo promosso dall'amministratore, anche in appello, senza che operi il limite dell'art. 344 c.p.c. Ha rigettato anche il secondo motivo osservando che l'intervento era stato spiegato solo da alcuni condomini e non dalla totalità dei litisconsorti necessari, sicché la domanda riconvenzionale di usucapione restava inammissibile per mancata integrazione del contraddittorio. Quanto alla censura sulla lesione del decoro architettonico, ha affermato che la valutazione compiuta dalla Corte territoriale era di merito, sorretta da motivazione logica e coerente, e quindi non sindacabile in sede di legittimità. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e, trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013 dichiarato inammissibile, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato; il dispositivo finale riporta il rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1120 c.c.

    richiamato quale norma sulla tutela del decoro architettonico e sul divieto di innovazioni che alterino in modo visibile e significativo l'armonia del fabbricato

  • art. 1127 c.c.

    richiamato in relazione alla sopraelevazione e al rispetto dell'aspetto architettonico dell'edificio

  • art. 344 c.p.c.

    ritenuto non applicabile per negare l'intervento in appello del singolo condomino, poiché questi non è un terzo estraneo alla controversia condominiale

  • art. 404 c.p.c.

    richiamato solo per escludere che l'ammissibilità dell'intervento in appello dipendesse dalla proponibilità di opposizione di terzo

  • artt. 102 c.p.c.

    richiamati per la questione del litisconsorzio necessario nella domanda di usucapione contro la totalità dei condomini

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la dedotta ultrapetizione/omessa pronuncia relativa alla domanda riconvenzionale di usucapione

  • art. 354 c.p.c.

    esclusa la possibilità di farvi ricorso nella fattispecie per sanare la mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di ricorso respinto/inammissibile

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel processo condominiale, il singolo condomino può intervenire personalmente a tutela di diritti comuni anche in grado di appello, perché il condominio è un ente di gestione privo di autonoma personalità giuridica distinta dai partecipanti.
  • L'intervento del singolo condomino nel giudizio promosso dall'amministratore non va trattato come intervento di un terzo estraneo; di conseguenza non si applica il limite dell'art. 344 c.p.c. fondato sulla sola proponibilità dell'opposizione di terzo.
  • Quando una domanda riconvenzionale tende a ottenere un effetto di giudicato sui diritti comuni, è necessario il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini interessati; la partecipazione solo di alcuni non sana il difetto di integrazione del litisconsorzio necessario.
  • La valutazione della lesione del decoro architettonico dell'edificio è rimessa al giudice di merito e, se sorretta da motivazione congrua e logica, non è sindacabile in cassazione.
  • Ai fini della tutela del decoro architettonico non occorre un edificio di particolare pregio artistico né che l'armonia sia integra: è sufficiente un'alterazione visibile e significativa della struttura e dell'aspetto complessivo del fabbricato.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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