Cassazione Penale, Sentenza n. 49495/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la sospensione dell'ordine di sgombero/demolizione sostenendo che l'esecuzione stesse eccedendo il titolo esecutivo del 2008 che disponeva la demolizione esclusivamente della muratura perimetrale lato ovest. Inoltre, deduceva che la sentenza del 2015 non poteva essere eseguita dalla Procura della Repubblica di Nola perché riformata in appello e che la competenza per l'esecuzione spettava al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli; lamentava quindi un'invasione di competenza da parte del G.E. che aveva rigettato la sospensione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che nell'ordinanza esecutiva fossero richiamati due titoli esecutivi (sentenza Tribunale di Nola n. 957/2008 e sentenza Tribunale di Nola n. 1771/2015) e che il Tribunale di Nola fosse competente quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen. La Corte ha spiegato che la pronuncia di appello, nella quale la Corte d'appello ha adeguato la sanzione alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.56/2016 (con conseguente ricondizionamento della fattispecie nell'area contravvenzionale), non ha operato una rielaborazione sostanziale della fattispecie tale da trasferire la competenza al giudice d'appello; trattandosi di effetto retroattivo della declaratoria di incostituzionalità, la modifica ha inciso sulla pena ma non ha mutato la natura della competenza per l'esecuzione. Inoltre la circostanza che la Procura Generale avesse autonomamente adottato ordinanza riferita al titolo 2008 non è rilevante nel giudizio in esame, non essendo tale iniziativa stata dedotta nell'incidente di esecuzione. Conseguentemente il ricorso dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 44 d.P.R. 380/2001
Norma utilizzata per inquadrare il reato edilizio contestato (capo 1) nella sentenza di primo grado: la sentenza del 2015 aveva riconosciuto responsabilità ai sensi di questa disposizione per il capo relativo agli abusi edilizi.
art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 42/2004
Norma paesaggistica applicata in primo grado (capo 2): la Corte Costituzionale con la sentenza n.56/2016 ne ha dichiarato la parziale illegittimità per l'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio, con effetti retroattivi che hanno comportato la riconduzione di talune fattispecie nell'area contravvenzionale.
art. 665 cod. proc. pen.
Detta il criterio di individuazione del giudice competente in sede esecutiva: la competenza appartiene al giudice che ha deliberato il provvedimento, con la distinzione sul secondo comma tra competenza del giudice di primo grado o del giudice d'appello a seconda dell'oggetto della riforma. La Corte ha applicato tale criterio per ritenere competente il Tribunale di Nola.
Sentenza Corte Costituzionale n. 56/2016
Ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art.181 comma 1-bis d.lgs. 42/2004 con effetto retroattivo sulla qualificazione/sanzione dei reati paesaggistici; la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'applicazione della declaratoria costituzionale abbia inciso sulla pena ma non costituisca riforma sostanziale della fattispecie che trasferisca la competenza per l'esecuzione al giudice d'appello.
art. 2 legge n. 386/1990 (richiamata in giurisprudenza)
Citata in precedenti della Corte di Cassazione come esempio di modificazione della sanzione quoad poenam che non necessariamente sposta la competenza esecutiva al giudice d'appello; utile al confronto dottrinario giurisprudenziale riportato nella sentenza.
Massime di principio
- Quando nei confronti di un soggetto esistono più titoli esecutivi emessi da giudici diversi, la competenza per l'esecuzione va individuata ai sensi dell'art. 665 c.p.p., normalmente nel giudice che ha deliberato il provvedimento richiamato nell'atto esecutivo.
- Se la sentenza di appello ha operato una riforma sostanziale della pronuncia di primo grado (rielaborazione della fattispecie, diversa norma regolatrice applicata), la competenza per l'esecuzione si sposta al giudice d'appello; se invece la modifica riguarda esclusivamente la pena in conseguenza di effetti retroattivi di una declaratoria di incostituzionalità, la competenza può rimanere al giudice di primo grado.
- La semplice modifica della pena 'quoad poenam' non comporta automaticamente il trasferimento della competenza esecutiva al giudice d'appello: è necessario valutare se l'appello abbia effettivamente rielaborato la qualificazione giuridica del fatto.
- In sede di incidente di esecuzione è importante dedurre espressamente eventuali provvedimenti o iniziative (anche da parte della Procura Generale) che si ritengano incompatibili con l'esecuzione; iniziative non dedotte nell'atto possono non essere valutate dal giudice dell'esecuzione.
- In casi similari conviene analizzare concretamente il contenuto della sentenza di secondo grado per verificare se ha introdotto una diversa norma regolatrice della fattispecie o si è limitata ad applicare effetti retroattivi di decisioni costituzionali: la distinzione determinerà il giudice competente e l'ammissibilità dell'esecuzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49411/2022 del 29/12/2022
- Sentenza penale · 29 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49412/2022 del 29/12/2022
- Sentenza penale · 29 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49415/2022 del 29/12/2022
- Sentenza penale · 29 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49419/2022 del 29/12/2022
- Sentenza penale · 29 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49423/2022 del 29/12/2022
- Sentenza penale · 29 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49425/2022 del 29/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →