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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36557/2024 del 01/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cortese impugnava la sentenza del Tribunale di Asti che lo aveva condannato per violazione dell'art.75 d.lgs. n.159/2011. La Corte d'appello di Torino aveva dichiarato inammissibile l'appello perché l'atto non era accompagnato dalla "dichiarazione o elezione di domicilio" richiesta dall'art.581, comma 1-ter, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10/10/2022 n.150. Il ricorrente ha sostenuto che tale requisito non è applicabile quando l'imputato è detenuto (anche se per altra causa), perché le notificazioni al detenuto devono essere eseguite a mani proprie nel luogo di detenzione e l'obbligo formale sarebbe privo di efficacia e lesivo dell'accesso effettivo alla giustizia (art.6 CEDU).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'art.581, comma 1-ter, cod. proc. pen. non trovi applicazione nei confronti dell'imputato che, al momento della proposizione dell'appello, si trovi in stato di detenzione, anche se per altra causa. La Corte ha richiamato precedente giurisprudenza (tra cui Tourè, Quattrocchi, Savoia, Janashia e Krypa) e il principio per cui le notificazioni all'imputato detenuto vanno eseguite mediante consegna di copia nel luogo di detenzione, sicché la mancata elezione/dichiarazione di domicilio non può comportare inammissibilità dell'appello. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rimessa alla Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    La norma richiede il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto di impugnazione a pena di inammissibilità, ma, secondo la Corte, non si applica all'imputato detenuto al momento della proposizione dell'appello (anche se detenuto per altra causa).

  • art. 156, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 156, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce che la notificazione all'imputato detenuto va eseguita con consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione, regola che giustifica l'esclusione dell'effetto inammissibilità per la mancata elezione/dichiarazione di domicilio.

  • art. 161, cod. proc. pen.

    art. 161, comma 3 e comma 4, cod. proc. pen.

    Regola le dichiarazioni/elevazioni di domicilio in caso di scarcerazione e la trasmissione del verbale; la giurisprudenza interpreta che le dichiarazioni rese alla scarcerazione devono essere comunicate all'autorità competente anche per procedimenti diversi e rafforzano l'obbligo di tutela delle notificazioni al detenuto.

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    art. 33, lett. d), D.Lgs. 10/10/2022 n.150

    Ha introdotto la modifica all'art.581 (comma 1-ter). La Corte interpreta la riforma nel quadro delle norme sulle notificazioni al detenuto, escludendo l'efficacia dell'obbligo quando l'appellante è detenuto.

  • art. 6 CEDU

    art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Invocato a garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia: la preclusione di un mezzo di impugnazione per vizi formali in presenza di detenzione sarebbe lesiva di tale diritto.

  • art. 44 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 44 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio che le dichiarazioni del detenuto sono comunicate all'autorità giudiziaria competente e quindi possono avere efficacia anche rispetto a procedimenti diversi da quello che ha determinato la detenzione.

Massime di principio

  • Se l'imputato è detenuto al momento della proposizione dell'appello, la richiesta di allegare la dichiarazione o elezione di domicilio ex art.581, comma 1-ter, non può essere imposta a pena di inammissibilità, perché le notificazioni devono essere eseguite a mani proprie nel luogo di detenzione.
  • La detenzione anche "per altra causa" non esclude l'applicazione delle regole speciali sulle notificazioni al detenuto (art.156 e art.161), dunque l'assenza di elezione/dichiarazione di domicilio non dovrebbe comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Il giudice di merito che dichiara inammissibile un appello per mancato deposito della dichiarazione/elevazione di domicilio deve verificare se l'appellante risultava detenuto al momento della proposizione del gravame; in caso affermativo l'inammissibilità non deve essere dichiarata.
  • La difesa, per prudenza, dovrebbe sempre indicare lo stato detentivo dell'imputato nell'atto di impugnazione e curare l'eventuale comunicazione con l'istituto di detenzione per assicurare la corretta notificazione, ove possibile.
  • Esiste qualche pronuncia in senso contrario: quindi, in presenza di problematiche processuali, è utile segnalare e documentare lo stato di detenzione e, se opportuno, proporre rimedi impugnatori o istanze che consentano al giudice di considerare la vicenda alla luce dell'orientamento prevalente della Cassazione.

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