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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01066/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La lite riguarda il diritto di un dipendente pubblico collocato in congedo straordinario per la frequenza di un corso di dottorato di ricerca a conservare il trattamento economico durante il periodo di aspettativa, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 476 del 1984 come modificato dalla l. n. 448 del 2001. La Corte d'appello aveva riconosciuto le somme non percepite dal 20 dicembre 2002 al 31 ottobre 2003, ritenendo che l'obbligo di restituzione degli importi percepiti scattasse solo se, dopo il dottorato, il rapporto con la pubblica amministrazione cessasse per volontà del dipendente in generale, e non necessariamente con l'amministrazione di provenienza; aveva inoltre ritenuto tardiva o comunque non decisiva l'eccezione di prescrizione, e aveva respinto l'appello incidentale del Ministero relativo ai contributi previdenziali. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della l. n. 476 del 1984 e della successiva modifica del 2011, sostenendo che la disciplina vigente prima del 2011 subordinasse la restituzione delle somme alla cessazione del rapporto con la sola amministrazione di provenienza e che il d.lgs. n. 119 del 2011 avesse introdotto una modifica innovativa, non retroattiva, estendendo l'obbligo a qualsiasi amministrazione pubblica. Il resistente ha proposto controricorso e ricorso incidentale, lamentando la mancata considerazione di un ulteriore atto interruttivo della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso principale: ha ricostruito la disciplina dell'art. 2 della l. n. 476 del 1984 nelle sue successive modifiche e ha affermato che, già prima della riforma del 2011, la lettera della norma e la sua ratio imponevano di riferire l'obbligo di restituzione alla cessazione del rapporto con qualsiasi pubblica amministrazione, non solo con quella di provenienza. Ha quindi qualificato la modifica del 2011 come chiarificatrice e non innovativa, coerente con una lettura sistematica e teleologica volta a valorizzare l'investimento pubblico nella formazione del dipendente e a evitare che l'agevolazione fosse utilizzata per un passaggio al settore privato. Quanto al ricorso incidentale, lo ha dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché nel frattempo la Corte d'appello, in sede di revocazione, aveva parzialmente revocato la precedente sentenza e riconosciuto ulteriori somme anche per il periodo 23 gennaio-19 dicembre 2002. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 13 agosto 1984, n. 476

    versione originaria; versione modificata dalla l. n. 448 del 2001; versione modificata dal d.lgs. n. 119 del 2011

    La disciplina, già prima del 2011, consentiva la conservazione del trattamento economico durante il dottorato senza borsa e prevedeva la ripetizione delle somme solo se, dopo il conseguimento del titolo, il rapporto con una pubblica amministrazione cessava per volontà del dipendente; l'obbligo non era limitato alla sola amministrazione di provenienza.

  • art. 52, comma 57, l. 28 dicembre 2001, n. 448

    "In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo"

    La previsione della ripetizione delle somme è stata letta come riferita alla cessazione del rapporto con la pubblica amministrazione in senso generale, non come limite circoscritto all'amministrazione originaria.

  • art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119

    "Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo."

    L'inserimento dell'aggettivo "qualsiasi" è stato considerato interpretativo/esplicativo e non innovativo, perché chiarisce un significato già immanente alla disciplina previgente.

  • art. 23, l. 4 novembre 2010, n. 183

    delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi

    La legge delega è stata richiamata per evidenziare che il successivo intervento del 2011 era finalizzato al riordino, alla razionalizzazione e alla semplificazione della materia, dunque compatibile con un chiarimento e non con una riforma innovativa della regola precedente.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stata la norma processuale posta a base della censura di violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso principale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione nei confronti dell'Amministrazione dello Stato e ha altresì escluso il contributo aggiuntivo per il ricorso incidentale dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Massime di principio

  • In materia di dottorato di ricerca e pubblico impiego, la clausola di restituzione degli emolumenti percepiti durante il congedo va interpretata secondo il dato letterale e la ratio dell'istituto: se la norma parla di cessazione del rapporto con la pubblica amministrazione senza ulteriori specificazioni, l'obbligo di restituzione non può essere limitato alla sola amministrazione di provenienza.
  • Quando un intervento legislativo successivo inserisce un'espressione più esplicita in una norma già esistente, tale modifica può avere natura meramente chiarificatrice se risulta coerente con la lettera originaria, con la ratio e con una legge delega di riordino e semplificazione; in tal caso non si tratta necessariamente di innovazione non retroattiva.
  • L'interpretazione sistematica e teleologica può confermare il significato letterale della disposizione quando la disciplina è diretta a valorizzare l'investimento pubblico nella formazione del dipendente e a impedirne la dispersione verso il settore privato.
  • Il ricorso incidentale è privo di interesse quando la questione dedotta risulta ormai superata da una successiva decisione resa nel medesimo rapporto processuale, anche se intervenuta in sede di revocazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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