Sentenza n. 9906/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del provvedimento adottato (nel procedimento -OMISSIS-) dall'ANAC il 4 aprile 2023, e comunicato via PEC il 5 aprile 2023, con il quale è stata inserita nel Casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, d. lgs. n. 50/2016, l'annotazione relativa alla risoluzione del contratto di appalto intercorrente tra il ricorrente Consorzio Stabile e l'ANAS, ed avente ad oggetto: “S.S. n. 1 Via Aurelia – Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento delle barriere stradali dal Km 651+379 al Km. 653+229 in tratti saltuari – CIG -OMISSIS-”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annotazione nel Casellario informatico ANAC della risoluzione di un contratto di appalto per grave inadempimento e ritardo nell’avvio dei lavori
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’annotazione inserita da ANAC nel Casellario informatico ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016, relativa alla risoluzione, da parte della stazione appaltante ANAS, di un contratto avente a oggetto lavori di manutenzione straordinaria della strada statale Via Aurelia. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 80 e 213 d.lgs. 50/2016 e del Regolamento per la gestione del Casellario, nonché illogicità e irragionevolezza manifesta, sostenendo che ANAC non avrebbe valutato l’utilità della notizia quale indice rivelatore dell’inaffidabilità dell’operatore economico. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della legge e del Regolamento, nonché eccesso di potere per incompletezza del provvedimento, assumendo che l’annotazione fosse stata effettuata in assenza della definitività dei fatti contestati, essendo pendente dinanzi al Tribunale di Genova un giudizio sull’illegittimità della risoluzione contrattuale. ANAC ha sostenuto di avere adempiuto a un dovere istituzionale, nel rispetto della disciplina del Casellario e delle garanzie partecipative, e che la valutazione sulla gravità dell’inadempimento e sulla rilevanza dello stesso ai fini dell’affidabilità dell’operatore spettasse alla stazione appaltante interessata alla successiva gara, non all’Autorità in sede di annotazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato e decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a. Quanto al primo motivo, ha affermato che la notizia della risoluzione di un contratto pubblico per ritardo colposo costituisce una notizia certamente utile e, pertanto, deve essere iscritta da ANAC nel Casellario. L’annotazione ha funzione di pubblicità-notizia e non determina automaticamente l’esclusione dell’operatore da future procedure di gara: le singole stazioni appaltanti devono considerarla con cautela, quale elemento valutativo dell’affidabilità, senza qualificarla di per sé come causa ostativa all’aggiudicazione. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha rilevato che l’annotazione dava espressamente conto del carattere sub iudice della risoluzione contrattuale. Poiché non risultava intervenuto alcun accertamento giudiziale dell’invalidità della risoluzione, l’atto non rappresentava in modo irregolare o fuorviante la situazione fattuale e non era necessario attendere la definitività della vicenda contrattuale per procedere all’annotazione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della risalenza della controversia.
Norme richiamate
art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016
La disposizione costituisce la base normativa dell’iscrizione nel Casellario informatico delle notizie relative agli operatori economici; una notizia utile quale la risoluzione di un appalto per ritardo colposo deve essere annotata da ANAC.
art. 80 d.lgs. 50/2016
La disciplina dell’affidabilità dell’operatore economico rileva nella successiva valutazione della stazione appaltante; la mera annotazione nel Casellario non costituisce automaticamente una causa di esclusione.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
La manifesta infondatezza del ricorso consente al giudice di definire la controversia con sentenza in forma semplificata.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Massime di principio
- La risoluzione di un contratto pubblico per ritardo colposo o grave inadempimento costituisce una notizia utile ai fini del Casellario informatico e, in presenza della relativa segnalazione, deve essere annotata da ANAC.
- L’annotazione nel Casellario informatico ha funzione di pubblicità-notizia e non comporta automaticamente l’esclusione dell’operatore economico dalle successive procedure di gara; la stazione appaltante deve valutarla concretamente quale possibile elemento dell’affidabilità professionale, senza considerarla ex se ostativa.
- L’annotazione può essere effettuata anche quando la risoluzione contrattuale sia sub iudice, purché l’atto rappresenti tale circostanza e non presenti la vicenda come definitivamente accertata.
- La valutazione della gravità dell’inadempimento e della sua concreta rilevanza ai fini dell’affidabilità dell’operatore economico nelle successive gare spetta alla stazione appaltante competente, non ad ANAC in sede di mera annotazione nel Casellario.
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