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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21049/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che aveva assolto Tambè per insussistenza del fatto. La ricorrente deduceva, come unico motivo, la contraddittorietà e/o illogicità della motivazione: sosteneva che Tambè aveva taciuto il reale ammontare dei debiti della "Farmacia Vitale & C. s.n.c.", inducendola in errore e determinandola a sottoscrivere il contratto preliminare del 09/10/2013 (e la successiva integrazione del 21/11/2013). A sostegno della pretesa frode la ricorrente richiamava deposizioni testimoniali (Provinzano, notaio Bartoli), una relazione della dott.ssa Stimolo e un telegramma del 30/01/2014 inviato all'imputato che segnalava l'impossibilità di procedere alla stipula per mancanza di documentazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ricostruito i principi di diritto sul sindacato della motivazione (art. 606 c.p.p. lett. e) e relative regole di specificità, autosufficienza e indispensabile indicazione del punto della decisione affetto dal vizio). Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente valutato il complesso probatorio e il contenuto contrattuale: il preliminare prevedeva espressi obblighi e clausole che attribuivano all'acquirente la facoltà di accollarsi pro quota i debiti (entro 250.000 euro) e rinviavano la determinazione del saldo al momento dell'atto definitivo, elementi che attenuavano o escludevano il dolo penale del venditore. La Cassazione ha ritenuto che la questione fosse principalmente di natura civilistica (interpretazione ed effetti delle clausole contrattuali) e non integrasse automaticamente il reato di truffa. Per tali ragioni il vizio dedotto non è risultato idoneo a fondare l'annullamento della decisione impugnata. In conseguenza, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Citato in relazione alla richiesta del difensore di trattazione orale; utilizzato come riferimento procedurale per la trattazione dell'udienza.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che disciplinerà il motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione (contraddittorietà o manifesta illogicità). La Corte ha richiamato i limiti di ammissibilità del controllo di legittimità su motivazioni che non siano specificamente indicate e interne alla sentenza.

  • art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto al divieto di attribuire al giudice di legittimità il compito di selezionare un vizio genericamente denunciato; conferma l'onere di specificità dell'atto di impugnazione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Criteri di valutazione della prova. La Corte ha ricordato che il vizio di motivazione può consistere nella violazione dei canoni normativi di valutazione della prova richiamati da questa disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna della ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, a titolo equitativo per i profili di colpa rilevati nel ricorso.

Massime di principio

  • La sussistenza del reato di truffa richiede la prova del dolo specifico (inganno intenzionale) e non può essere ricavata automaticamente da una controversia relativa all'ammontare dei debiti societari; clausole contrattuali che disciplinano l'accollamento dei debiti possono escludere il dolo penale e trasformare la controversia in questione civilistica.
  • In cassazione il vizio di motivazione (contraddittorietà o manifesta illogicità) deve essere dedotto in modo specifico e riferito a parti precise della motivazione; non è ammesso un attacco generico alla persuasività o alla valutazione della prova.
  • Il giudizio sull'insieme degli elementi indiziari richiede una valutazione logico-unitaria: singoli elementi ambigui possono, se integrati in un quadro coerente, consentire una prova oltre ogni ragionevole dubbio, ma il ricorrente deve mostrare che la sentenza presenta un'incompatibilità insanabile tra i passaggi argomentativi.
  • Quando la controversia sorge da obblighi contrattuali complessi (patti su estinzione o accollo dei debiti, determinazione del saldo in sede di atto definitivo), la corretta sede per discutere l'interpretazione, la portata e gli effetti di tali clausole è il giudizio civile, salvo elementi probatori chiari e decisivi che provino illeciti penali.
  • Difese e ricorsi devono sempre indicare con precisione gli atti processuali che si intendono utilizzare a sostegno della doglianza (principio di autosufficienza dell'impugnazione); l'omissione di tale specificazione comporta rischi di inammissibilità.

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