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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25101/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I proprietari di un fondo incluso in una zona urbanistica C3, rimasti estranei al piano di lottizzazione presentato dagli altri proprietari e approvato dal Comune, agivano contro Comune, consorzio di urbanizzazione e legale rappresentante del consorzio per ottenere il pagamento dell'indennità dovuta per l'espropriazione del loro immobile. Sostenevano che il fondo fosse stato assoggettato a vincolo preordinato all'esproprio, che il Comune avesse immesso il consorzio nel possesso dell'area e che non fosse stata determinata l'indennità, neppure provvisoria. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda per difetto di interesse, ritenendo che mancasse il decreto di esproprio e che non fosse provata l'occupazione del fondo. Con il ricorso per cassazione i proprietari deducevano: 1) violazione dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, lamentando che la domanda fosse stata qualificata come opposizione alla stima anziché come domanda di indennizzo ex art. 42-bis, valorizzando l'atto di citazione, l'effetto lesivo della dichiarazione di pubblica utilità, l'occupazione delle aree e l'esaurimento della volumetria edificabile; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato che la realizzazione del centro commerciale sugli altri lotti avrebbe determinato l'esaurimento della volumetria e la trasformazione irreversibile del loro fondo; 3) violazione dell'art. 9, comma 2, d.P.R. 327/2001 e dell'art. 9, comma 2, d.P.R. 380/2001, per avere ritenuto che alla decadenza del vincolo il fondo ricadesse automaticamente in zona bianca, senza tener conto della perdita di valore indennizzabile; 4) violazione di norme costituzionali e processuali, chiedendo la cassazione senza rinvio con accoglimento della domanda o, in subordine, l'ammissione delle prove dedotte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché miravano a ottenere una diversa qualificazione della domanda sulla base di elementi fattuali già considerati dal giudice di merito e, comunque, non idonei a fondare una domanda ex art. 42-bis, che presuppone l'emissione di un decreto di acquisizione sanante e non la sola utilizzazione del bene o la mera apposizione del vincolo. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che l'eventuale pregiudizio derivante dal vincolo preordinato all'esproprio e dalla successiva realizzazione urbanistica non fonda un'azione di indennizzo ex art. 42-bis, potendo al più rilevare nell'alveo dell'art. 39 del d.P.R. 327/2001 in relazione alla reiterazione del vincolo. Il quarto motivo è stato ritenuto privo di una vera censura, risolvendosi nella richiesta di decisione nel merito o di ammissione delle prove, attività estranee al giudizio di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    L'indennizzo presuppone l'emissione di un decreto di acquisizione sanante; non basta la mera apposizione del vincolo, né la sola utilizzazione del bene senza titolo se non è allegato il relativo provvedimento.

  • art. 54 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    L'opposizione alla stima è rimedio impugnatorio proponibile solo a seguito della notifica del decreto di esproprio.

  • art. 9, comma 2, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    Il vincolo preordinato all'esproprio ha durata limitata; la sua scadenza non trasforma automaticamente la pretesa in una domanda di indennizzo ex art. 42-bis.

  • art. 9, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Richiamato per la disciplina urbanistica del vincolo e delle aree prive di pianificazione, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'art. 42-bis.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dai ricorrenti a sostegno della tutela giurisdizionale, ma non accolto.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dai ricorrenti a sostegno della censura processuale, ma non accolto.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo, senza articolare una censura autonoma idonea a fondare l'accoglimento.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo, senza censura specifica accoglibile in sede di legittimità.

  • art. 177 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo, senza autonoma decisività.

  • art. 187 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo, senza autonoma decisività.

  • art. 188 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo, senza autonoma decisività.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo, senza autonoma decisività.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo in tema di prove, ma la richiesta di ammissione delle prove è stata ritenuta estranea ai compiti della Corte di cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in coerenza con la proposta di definizione camerale; la conformità alla proposta ha comportato la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la condanna al pagamento della somma dovuta in conseguenza della definizione del ricorso.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • La domanda di indennizzo o di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 presuppone l'allegazione e l'emissione di un provvedimento di acquisizione: la mera apposizione del vincolo, la dichiarazione di pubblica utilità o la sola utilizzazione del bene non sono sufficienti.
  • L'opposizione alla stima è un rimedio impugnatorio che presuppone la notifica del decreto di esproprio; in mancanza di tale atto, difetta l'interesse ad agire con quel mezzo.
  • La perdita di valore del bene determinata dal vincolo preordinato all'esproprio o dalla trasformazione urbanistica del contesto non è di per sé idonea a fondare una domanda ex art. 42-bis, potendo semmai rilevare nella diversa disciplina dell'indennizzo per vincolo espropriativo.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova decisione nel merito né l'ammissione di prove; il ricorso deve contenere censure specifiche alla decisione impugnata, non mere richieste di riesame del fatto o dell'istruzione probatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione forzataContratto preliminareProprietà
RamiProcesso civileEsecuzioniImmobiliareDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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