Cassazione Civile, Ordinanza n. 25101/2024 del 18/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I proprietari di un fondo incluso in una zona urbanistica C3, rimasti estranei al piano di lottizzazione presentato dagli altri proprietari e approvato dal Comune, agivano contro Comune, consorzio di urbanizzazione e legale rappresentante del consorzio per ottenere il pagamento dell'indennità dovuta per l'espropriazione del loro immobile. Sostenevano che il fondo fosse stato assoggettato a vincolo preordinato all'esproprio, che il Comune avesse immesso il consorzio nel possesso dell'area e che non fosse stata determinata l'indennità, neppure provvisoria. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda per difetto di interesse, ritenendo che mancasse il decreto di esproprio e che non fosse provata l'occupazione del fondo. Con il ricorso per cassazione i proprietari deducevano: 1) violazione dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, lamentando che la domanda fosse stata qualificata come opposizione alla stima anziché come domanda di indennizzo ex art. 42-bis, valorizzando l'atto di citazione, l'effetto lesivo della dichiarazione di pubblica utilità, l'occupazione delle aree e l'esaurimento della volumetria edificabile; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato che la realizzazione del centro commerciale sugli altri lotti avrebbe determinato l'esaurimento della volumetria e la trasformazione irreversibile del loro fondo; 3) violazione dell'art. 9, comma 2, d.P.R. 327/2001 e dell'art. 9, comma 2, d.P.R. 380/2001, per avere ritenuto che alla decadenza del vincolo il fondo ricadesse automaticamente in zona bianca, senza tener conto della perdita di valore indennizzabile; 4) violazione di norme costituzionali e processuali, chiedendo la cassazione senza rinvio con accoglimento della domanda o, in subordine, l'ammissione delle prove dedotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché miravano a ottenere una diversa qualificazione della domanda sulla base di elementi fattuali già considerati dal giudice di merito e, comunque, non idonei a fondare una domanda ex art. 42-bis, che presuppone l'emissione di un decreto di acquisizione sanante e non la sola utilizzazione del bene o la mera apposizione del vincolo. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che l'eventuale pregiudizio derivante dal vincolo preordinato all'esproprio e dalla successiva realizzazione urbanistica non fonda un'azione di indennizzo ex art. 42-bis, potendo al più rilevare nell'alveo dell'art. 39 del d.P.R. 327/2001 in relazione alla reiterazione del vincolo. Il quarto motivo è stato ritenuto privo di una vera censura, risolvendosi nella richiesta di decisione nel merito o di ammissione delle prove, attività estranee al giudizio di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
L'indennizzo presuppone l'emissione di un decreto di acquisizione sanante; non basta la mera apposizione del vincolo, né la sola utilizzazione del bene senza titolo se non è allegato il relativo provvedimento.
art. 54 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
L'opposizione alla stima è rimedio impugnatorio proponibile solo a seguito della notifica del decreto di esproprio.
art. 9, comma 2, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Il vincolo preordinato all'esproprio ha durata limitata; la sua scadenza non trasforma automaticamente la pretesa in una domanda di indennizzo ex art. 42-bis.
art. 9, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Richiamato per la disciplina urbanistica del vincolo e delle aree prive di pianificazione, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'art. 42-bis.
art. 24 Cost.
Invocato dai ricorrenti a sostegno della tutela giurisdizionale, ma non accolto.
art. 111 Cost.
Invocato dai ricorrenti a sostegno della censura processuale, ma non accolto.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo, senza articolare una censura autonoma idonea a fondare l'accoglimento.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo, senza censura specifica accoglibile in sede di legittimità.
art. 177 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo, senza autonoma decisività.
art. 187 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo, senza autonoma decisività.
art. 188 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo, senza autonoma decisività.
art. 189 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo, senza autonoma decisività.
art. 244 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo in tema di prove, ma la richiesta di ammissione delle prove è stata ritenuta estranea ai compiti della Corte di cassazione.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata resa in coerenza con la proposta di definizione camerale; la conformità alla proposta ha comportato la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la condanna al pagamento della somma dovuta in conseguenza della definizione del ricorso.
legge 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La domanda di indennizzo o di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 presuppone l'allegazione e l'emissione di un provvedimento di acquisizione: la mera apposizione del vincolo, la dichiarazione di pubblica utilità o la sola utilizzazione del bene non sono sufficienti.
- L'opposizione alla stima è un rimedio impugnatorio che presuppone la notifica del decreto di esproprio; in mancanza di tale atto, difetta l'interesse ad agire con quel mezzo.
- La perdita di valore del bene determinata dal vincolo preordinato all'esproprio o dalla trasformazione urbanistica del contesto non è di per sé idonea a fondare una domanda ex art. 42-bis, potendo semmai rilevare nella diversa disciplina dell'indennizzo per vincolo espropriativo.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova decisione nel merito né l'ammissione di prove; il ricorso deve contenere censure specifiche alla decisione impugnata, non mere richieste di riesame del fatto o dell'istruzione probatoria.
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