Cassazione Penale, Ordinanza n. 25365/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, importo ritenuto commisurato al grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice per le indagini preliminari ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti per i reati di rapina e porto illegale di strumento da taglio. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione dolendosi dell'applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 628, terzo comma, nn. 1 e 2 c.p., sostenendo che vi sarebbe stata un'errata qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha rilevato che, nel regime di impugnazione della sentenza di patteggiamento di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sono deducibili solo motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha quindi ritenuto inammissibile il motivo perché, nella sostanza, riguardava l'applicazione di circostanze aggravanti già comprese nell'accordo sulla pena e non denunciava una qualificazione giuridica del fatto nei limiti consentiti dalla legge.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
richiesta e applicazione della pena concordata tra le parti (patteggiamento).
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
nei casi di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per specifici motivi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
sono inammissibili i motivi di ricorso non consentiti dalla legge.
art. 628, terzo comma, nn. 1 e 2 cod. pen.
circostanze aggravanti contestate dal ricorrente come erroneamente applicate.
art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017
ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione contro il patteggiamento per contestare, in via sostanziale, l'applicazione di circostanze aggravanti già ricomprese nell'accordo sulla pena, quando non si deduca una vera erronea qualificazione giuridica del fatto nei limiti di legge.
- La deduzione di un'errata qualificazione giuridica del fatto deve essere specifica e non può risolversi in una critica generica alla ricostruzione del titolo di reato o alle componenti dell'accordo sanzionatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende, determinata anche in relazione al grado di colpa nella causa di inammissibilità.
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