Cassazione Civile, Ordinanza n. 17510/2026 del 02/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
Una società che utilizzava un aeromobile in forza di un contratto di leasing e che ne aveva poi avviato la rivendita dopo avere deciso di esercitare anticipatamente il riscatto conveniva in giudizio la controparte straniera con cui aveva sottoscritto un preliminare di compravendita del velivolo. Deduceva che la promissaria acquirente, dopo aver versato un deposito su conto vincolato e dopo l’esecuzione di lavori richiesti, si era rifiutata di stipulare il definitivo invocando l’impossibilità di ottenere il finanziamento. Chiedeva la declaratoria di inadempimento e di legittimità della risoluzione, oltre al risarcimento dei danni: in particolare il danno da svalutazione del bene, gli interessi attivi sull’avanzo di cassa, gli interessi passivi sulle rate del leasing e le spese di manutenzione sostenute per conservare il velivolo in vista della vendita. La Corte d’appello aveva confermato la risoluzione e il diritto a trattenere il deposito, ma aveva negato il risarcimento degli ulteriori danni ritenendo, tra l’altro, che il deprezzamento non incidesse nella sfera patrimoniale della venditrice perché non ancora proprietaria del bene. Con il ricorso per cassazione la società venditrice denunciava la violazione dell’art. 1223 c.c., sostenendo che il danno da svalutazione era invece conseguenza diretta e immediata dell’inadempimento e che doveva essere valutato con riferimento alla differenza tra prezzo pattuito e valore di mercato al momento in cui l’inadempimento era divenuto definitivo; con i secondi e terzi motivi censurava il diniego degli ulteriori pregiudizi patrimoniali, deducendo che anche tali voci erano causalmente ricollegabili all’inadempimento della promissaria acquirente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erronea la preclusione in astratto del danno da svalutazione solo perché la promittente venditrice non era ancora proprietaria del bene, affermando che, in presenza di un preliminare rimasto inadempiuto, il danno da perdita di valore del bene promesso può essere risarcibile se conseguenza diretta e prevedibile dell’inadempimento e deve essere quantificato confrontando il prezzo pattuito con il valore di mercato al momento in cui l’inadempimento è divenuto definitivo. Il secondo e il terzo motivo sono stati assorbiti dalla cassazione con rinvio.
Norme richiamate
Il risarcimento del danno contrattuale comprende solo le conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento, da provare nella loro effettiva esistenza; il danno da svalutazione del bene promesso può rientrare in tale criterio se collegato causalmente all’inadempimento e prevedibile.
Per la quantificazione del danno da inadempimento rileva anche il criterio di prevedibilità: possono essere considerate le circostanze ragionevolmente prevedibili e provate, non mere ipotesi.
La risoluzione per inadempimento comporta il diritto della parte non inadempiente di chiedere il risarcimento dei danni.
Richiamato dal giudice di merito per qualificare il deposito di USD 100.000 come acconto sul prezzo e non come penale; tale statuizione non è oggetto di cassazione nel dispositivo.
Massime di principio
- In caso di inadempimento di un preliminare di vendita, il promittente venditore che abbia mantenuto la disponibilità del bene può chiedere il risarcimento del pregiudizio da deprezzamento, anche se non era ancora divenuto proprietario al momento dell’inadempimento, purché il danno sia conseguenza immediata e diretta della condotta inadempiente e sia provato.
- La liquidazione del danno da lucro cessante derivante da un preliminare rimasto ineseguito va ancorata alla differenza tra il prezzo pattuito e il valore commerciale del bene al momento in cui l’inadempimento diventa definitivo, di regola coincidente con la proposizione della domanda di risoluzione, salvo diverso momento concretamente accertato.
- Il giudice non può escludere in astratto il danno da svalutazione per il solo fatto che il promittente venditore non abbia ancora acquistato la proprietà del bene, ove il rapporto contrattuale e le modalità di disponibilità del bene rendano il pregiudizio patrimoniale direttamente riferibile all’inadempimento.
- Nella responsabilità contrattuale il danno risarcibile è delimitato dal nesso di causalità immediata e diretta e dal criterio di prevedibilità, sicché non rilevano pregiudizi meramente ipotetici o svincolati dalla condotta inadempiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17390/2026 del 02/06/2026
- ordinanza_civile · 2 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17392/2026 del 02/06/2026
- ordinanza_civile · 2 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17393/2026 del 02/06/2026
- ordinanza_civile · 2 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17395/2026 del 02/06/2026
- ordinanza_civile · 2 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17397/2026 del 02/06/2026
- ordinanza_civile · 2 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17401/2026 del 02/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →