Cassazione Civile, Ordinanza n. 14201/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Tre soggetti avevano convenuto dinanzi al Tribunale due confinanti chiedendo, da un lato, l'accertamento dell'illegittimità del tombinamento eseguito su un fosso comune posto al confine tra le rispettive proprietà, con condanna al risarcimento dei danni, e, dall'altro, la regolazione del confine tra i fondi. I convenuti avevano eccepito l'inammissibilità della domanda di regolamento di confini per la preclusione derivante dall'art. 705 c.p.c., in ragione di una parallela azione possessoria da essi promossa per la rimozione di una rete apposta dagli attori. Il Tribunale aveva dichiarato improponibili le domande ex art. 705 c.p.c. La Corte d'appello aveva poi respinto il gravame: aveva ritenuto infondate le censure sulla mancata sospensione del giudizio in attesa della decisione sull'istanza di ricusazione; aveva confermato l'inammissibilità, ex art. 705 c.p.c., della domanda di regolamento di confini; aveva invece riconosciuto che la domanda sul tombinamento non era preclusa, ma l'aveva respinta nel merito perché risultava provata un'autorizzazione scritta al compimento dei lavori rilasciata da uno degli attori anche per gli altri; infine aveva escluso violazioni costituzionali o convenzionali nella tutela delle situazioni possessorie. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione degli artt. 53 e 54 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio di merito in pendenza dell'istanza di ricusazione; (2) nullità del giudizio di primo grado e della sentenza di appello per la stessa ragione; (3) violazione dell'art. 705 c.p.c. sostenendo che il divieto riguarderebbe solo il cumulo nella sede possessoria e non un separato giudizio petitorio; (4) ulteriore violazione dell'art. 705 c.p.c. perché la domanda di regolamento di confini avrebbe oggetto diverso dall'azione possessoria; (5) omessa motivazione sull'intervenuta esecuzione dell'interdetto possessorio, che avrebbe reso ammissibile l'azione; (6) violazione dell'art. 1108 c.c. per avere ritenuto legittima la modifica della cosa comune e sufficiente una maggioranza, nonostante il pregiudizio al deflusso delle acque e la modifica del confine; (7) omessa motivazione sulla produzione di una perizia che avrebbe dimostrato tali pregiudizi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo per difetto di interesse, poiché l'eventuale nullità del primo grado non avrebbe imposto la rimessione al primo giudice e la Corte d'appello aveva comunque deciso nel merito tutte le questioni, senza un concreto pregiudizio per i ricorrenti. Ha respinto il terzo motivo affermando che il divieto dell'art. 705 c.p.c. opera anche quando il giudizio petitorio sia introdotto separatamente dal convenuto nel possessorio, altrimenti la preclusione sarebbe facilmente aggirabile. Ha respinto il quarto motivo precisando che l'azione di regolamento di confini è azione reale e petitoria, e quindi soggiace al divieto dell'art. 705 c.p.c. quando investa il medesimo bene oggetto della tutela possessoria. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché non specificava se l'esecuzione della reintegra fosse spontanea o in esecuzione del provvedimento possessorio, distinzione decisiva ai fini dell'operatività dell'art. 705 c.p.c. Ha dichiarato inammissibili il sesto e il settimo motivo perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'esistenza di un'autorizzazione rilasciata dagli stessi ricorrenti ai lavori di tombinamento. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 705 c.p.c.
Il divieto per il convenuto nel giudizio possessorio di proporre giudizio petitorio opera anche se l'azione petitoria viene proposta con separato giudizio; la ratio è evitare che la tutela possessoria sia paralizzata prima della sua completa attuazione. La norma si applica anche all'azione di regolamento di confini, che ha natura reale e petitoria.
art. 53 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla ricusazione del giudice; la Corte non accoglie la censura, ritenendo non decisiva l'omessa sospensione del giudizio.
art. 54 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla ricusazione del giudice; la Corte non accoglie la censura, ritenendo non decisiva l'omessa sospensione del giudizio.
art. 52, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per escludere l'ammissibilità della terza istanza di ricusazione, proposta senza nuovi elementi e fuori termine.
art. 161 c.p.c.
Usato come base del principio per cui la nullità della sentenza di primo grado non è deducibile in cassazione se non comporta rimessione al primo giudice e non vi è concreto pregiudizio derivante dalla sua mancata declaratoria.
art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono i parametri processuali invocati per i motivi di ricorso; la Corte li esamina e respinge o dichiara inammissibili i singoli motivi.
art. 1108 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la legittimità della modifica della cosa comune; la Corte non entra nel merito della censura perché non attacca la reale ratio decidendi, fondata sull'autorizzazione ai lavori.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo dei ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- La nullità della sentenza di primo grado non è utilmente deducibile in cassazione se il vizio non avrebbe imposto la rimessione al primo giudice e la decisione d'appello ha comunque esaminato il merito senza arrecare un concreto pregiudizio alla parte.
- Il divieto dell'art. 705 c.p.c. impedisce al convenuto nel giudizio possessorio di introdurre il petitorio fino alla definizione ed esecuzione della decisione possessoria, e tale preclusione non può essere elusa proponendo un separato giudizio petitorio.
- L'azione di regolamento di confini ha natura reale e petitoria; perciò, quando investa la proprietà della zona contesa tra fondi, è soggetta al divieto di cui all'art. 705 c.p.c. se pende una tutela possessoria sul medesimo bene.
- Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se la decisione si fonda su un fatto dirimente, le doglianze che non lo attaccano sono inammissibili.
- La deduzione di omessa motivazione su un fatto decisivo richiede specificità completa: la parte deve indicare con precisione il fatto, il suo rilievo e il modo in cui esso incide sull'applicazione della norma invocata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14185/2022 del 05/05/2022
- ordinanza_civile · 5 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14186/2022 del 05/05/2022
- ordinanza_civile · 5 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14187/2022 del 05/05/2022
- ordinanza_civile · 5 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14193/2022 del 05/05/2022
- ordinanza_civile · 5 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14194/2022 del 05/05/2022
- ordinanza_civile · 5 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14195/2022 del 05/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →