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Sentenza

Sentenza n. 8496/2026 - Roma, Sezione 3T

Giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 8675/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.09.2024

Giustizia amministrativa202509482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III-terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 8675/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, relativa al pagamento del Bonus Carta del Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che gli riconosceva il diritto al pagamento del Bonus Carta del Docente. Nel corso del giudizio il Ministero ha accreditato il bonus nel Portale Bonus Carta del Docente. La parte ricorrente ha quindi rappresentato l'avvenuto soddisfacimento della propria pretesa. Non sono stati dedotti ulteriori motivi di illegittimità dell'azione amministrativa, trattandosi di giudizio volto all'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatto l'interesse azionato mediante il pagamento del bonus durante il giudizio. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha effettuato l'accertamento virtuale della fondatezza della domanda originaria, secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che il pagamento era intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio e che, in assenza di tale sopravvenienza, il ricorso sarebbe stato fondato. Le spese sono state parzialmente compensate in ragione dell'esecuzione della sentenza da parte dell'Amministrazione dopo la proposizione del ricorso; per la parte residua il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 400,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando un'attività amministrativa sopravvenuta soddisfa integralmente e irretrattabilmente l'interesse azionato, senza lasciare al ricorrente alcuna utilità residua derivante da una pronuncia di merito.
  • Quando la sopravvenienza satisfattiva interviene nel corso del giudizio, il giudice deve valutare virtualmente la fondatezza della pretesa originaria ai fini della regolazione delle spese processuali.
  • Nel giudizio di ottemperanza, se l'amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso, la domanda deve essere considerata astrattamente fondata ai fini della soccombenza virtuale e l'amministrazione può essere condannata, almeno parzialmente, alle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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