Sentenza n. 5666/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego di accesso civico generalizzato alla documentazione sulle attività di validazione dei test diagnostici per SARS-CoV-2
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni detentrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante aveva chiesto l’accesso civico generalizzato a documenti e dati relativi alla validazione, da parte dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani, di test diagnostici molecolari e antigenici rapidi per SARS-CoV-2: marche e nomi commerciali, date e criteri di validazione, normativa applicata, nominativi dei referenti, comunicazioni alle autorità sanitarie, documentazione comprovante l’attività e documenti IFU. L’Istituto aveva negato l’accesso rilevando che alcune richieste avrebbero richiesto complesse attività di estrazione, analisi, elaborazione e sistematizzazione, opponendo inoltre la tutela dei dati personali dei dipendenti e dichiarando di non detenere i documenti IFU. Il TAR aveva ritenuto legittimo il diniego, escludendo che l’accesso civico generalizzato imponesse la ricerca e rielaborazione di dati o la formazione di documenti nuovi e ritenendo non ostensibili i nominativi del personale coinvolto. In appello sono stati dedotti: l’errore del TAR nel ritenere inesistenti o non disponibili documenti che, secondo l’appellante, dovevano essere già formati; l’erronea qualificazione delle richieste come riferite a mere informazioni anziché a dati e documenti detenuti; l’erronea applicazione della tutela della privacy ai nominativi dei referenti; nonché la necessità di verificare se l’attività di validazione fosse stata realmente svolta, con richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. Nel corso del giudizio di appello il Consiglio di Stato ha disposto un’istruttoria e le amministrazioni hanno prodotto relazioni, verbali, comunicazioni, report, documenti tecnici e materiali relativi ai proficiency test, mettendo a disposizione quanto rinvenuto e concretamente recuperabile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’ostensione, nel corso del giudizio, della documentazione reperita e concretamente detenuta o acquisibile dalle amministrazioni. Ha ritenuto ammissibili le produzioni documentali effettuate in esecuzione dell’ordinanza istruttoria, poiché dirette a soddisfare gli accertamenti richiesti dal Collegio e non costituenti nuove domande o eccezioni. Il Collegio ha affermato che l’accesso civico generalizzato impone la messa a disposizione dei dati e documenti detenuti dall’amministrazione, nei limiti della loro concreta reperibilità, ma non consente di pretendere la creazione ex novo di report, archivi unitari o ricostruzioni sistematiche di informazioni disperse, quando ciò richieda un impegno organizzativo sproporzionato. Ha inoltre precisato che il giudizio sull’accesso non può trasformarsi in un accertamento della correttezza sostanziale dell’azione amministrativa, dell’effettivo svolgimento delle attività di validazione, della conformità delle procedure al quadro normativo, della completezza o del valore probatorio dei documenti ostesi, né della sussistenza di illeciti o responsabilità. La documentazione successivamente reperita non è stata considerata ammissione dell’illegittimità del diniego originario, poiché la legittimità di quest’ultimo deve essere valutata sulla situazione organizzativa e documentale esistente al momento della sua adozione. È stata respinta anche la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura, trattandosi di profili estranei al giudizio di accesso. Le spese del grado sono state integralmente compensate; è stata confermata la regolazione delle spese del primo grado.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013
Il diritto di accesso civico generalizzato è funzionale ad assicurare forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
L’accesso civico generalizzato riguarda i dati e i documenti detenuti dall’amministrazione, nei limiti della loro concreta disponibilità e reperibilità, ma non impone la creazione ex novo di documenti, report riepilogativi, archivi ricostruttivi o basi informative unitarie, né una rielaborazione selettiva e sistematica di informazioni disperse che richieda un impegno organizzativo sproporzionato.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato per la motivazione mediante riferimento a precedenti della Sezione concernenti i limiti dell’accesso civico generalizzato.
Il termine per il deposito delle memorie non rispettato dall’appellante ha comportato lo stralcio della memoria tardiva.
Richiamati per l’applicazione del termine di cui all’art. 73 c.p.a. al rito in materia di accesso.
art. 88 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato nel giudizio di primo grado in relazione alla tutela dei dati personali dei dipendenti coinvolti nelle attività amministrative.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso, l’amministrazione deve mettere a disposizione i dati e i documenti esistenti e detenuti, o concretamente reperibili mediante uno sforzo di ricerca ragionevole e sostenibile, ma non è tenuta a creare ex novo documenti, report riepilogativi, archivi unitari o basi informative mediante la rielaborazione sistematica di informazioni disperse, quando ciò comporti un impegno organizzativo sproporzionato.
- L’accesso civico generalizzato non attribuisce al richiedente il diritto di ottenere una diversa organizzazione, selezione o sistematizzazione dei documenti esistenti, né documenti ulteriori rispetto a quelli formati o conservati dall’amministrazione.
- Il giudizio di accesso è circoscritto all’accertamento della conoscibilità dei documenti detenuti dall’amministrazione e non può essere utilizzato per verificare la correttezza sostanziale dell’azione amministrativa, la conformità dell’attività svolta al quadro normativo, la verità storica dei fatti, il valore probatorio dei documenti o la sussistenza di responsabilità civili, amministrative o penali.
- Quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione ostende la documentazione richiesta o mette a disposizione tutto il materiale pertinente concretamente detenuto e reperibile, il ricorso o l’appello in materia di accesso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche se il richiedente contesta la completezza o il significato sostanziale dei documenti ricevuti.
- La documentazione reperita durante il giudizio, anche in esecuzione di un ordine istruttorio, non dimostra di per sé l’illegittimità del diniego originario: la legittimità del diniego deve essere valutata in rapporto alla situazione organizzativa e documentale esistente al momento della sua adozione.
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