Sentenza n. 378/2026 - Milano, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 184/2024 depositata e resa pubblica il 18.01.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 11063/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto somme a titolo di carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza dopo che il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 184/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 25 marzo 2024, aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di complessivi euro 2.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali, il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento, la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato del Tribunale di Milano. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detraendo eventuali importi già versati, oltre agli accessori di legge, agli oneri di registrazione e alle spese aventi titolo nel provvedimento giudiziale, nonché agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi prodotti dalla creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione, la quale deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e gli artt. 1283 e seguenti c.c. La richiesta di penalità di mora è stata respinta perché manifestamente iniqua e sproporzionata. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi centoventi giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere richiesta nel giudizio di ottemperanza, ma non deve essere riconosciuta quando la misura richiesta risulti manifestamente iniqua e sproporzionata.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
le Amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici non economici, dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni statali; decorso tale termine, l'inottemperanza può essere fatta valere in giudizio.
artt. 1282 e seguenti c.c.
La quantificazione degli interessi dovuti deve essere verificata dall'Amministrazione secondo il titolo giudiziale e i parametri legali, sicché i conteggi del creditore non sono automaticamente vincolanti.
art. 1283 c.c.
La misura e la decorrenza degli interessi devono essere determinate nel rispetto dei limiti stabiliti dalla disciplina civilistica applicabile.
art. 93 c.p.c.
distrazione delle spese a favore del difensore antistatario
Le spese liquidate possono essere distratte in favore del difensore che abbia dichiarato di averle anticipate e di non averle riscosse.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese nel giudizio amministrativo e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ha funzione esecutiva e non costitutiva: il giudice amministrativo deve assicurare il soddisfacimento del diritto già accertato dal titolo, senza rideterminarne autonomamente l'oggetto.
- Quando un'amministrazione statale non esegue, dopo la notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, una sentenza passata in giudicato che la condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può dichiararne l'inadempimento e assegnare un termine per il pagamento, con nomina anticipata di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione: l'importo deve essere verificato alla luce del titolo giudiziale, degli eventuali pagamenti parziali e dei parametri stabiliti dalla legge.
- La penalità di mora richiesta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non può essere disposta quando, in relazione alle circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua e sproporzionata.
- Il commissario ad acta non ha diritto a un compenso quando l'attività di esecuzione demandatagli rientra nei compiti istituzionali dell'ufficio cui appartiene.
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