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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20962/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il giudice dell'udienza preliminare aveva applicato, su richiesta delle parti, le pene concordate a tre imputati per plurime cessioni di sostanze stupefacenti avvenute in un breve arco temporale, in prevalenza cocaina ma anche hashish e marijuana, riconducendo i fatti agli artt. 73, comma 1, e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990 e disponendo, oltre alle pene, la confisca del denaro sequestrato. Due imputate hanno proposto ricorso deducendo: a) erronea qualificazione giuridica dei fatti, che avrebbero dovuto essere sussunti nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; b) illegalità della confisca del denaro per difetto di pertinenzialità tra il denaro e il reato. Il terzo imputato ha proposto solo il primo motivo, relativo alla qualificazione dei fatti. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo sulla qualificazione giuridica dei fatti per tutti e tre i ricorrenti, osservando che, nel patteggiamento, il ricorso per erronea qualificazione è ammissibile solo per errori manifesti, immediatamente desumibili dal capo di imputazione o dalla sentenza; nel caso concreto, i fatti descritti e la serialità delle cessioni rendevano non plausibile la riconduzione all'ipotesi lieve dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Ha invece accolto il motivo sulla confisca del denaro proposto dalle due imputate, rilevando la totale carenza di motivazione sul punto e la necessità per il giudice di rinvio di verificare quale base legale consentisse la confisca (confisca del profitto ex art. 240 c.p., confisca obbligatoria ex art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990, o confisca allargata ex art. 240-bis c.p. richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/1990), con motivazione specifica sulla confiscabilità della somma sequestrata. Pertanto ha annullato la sentenza limitatamente alla confisca del denaro nei confronti delle due imputate, con rinvio al Tribunale di Varese in diversa composizione; per il resto ha dichiarato inammissibili i ricorsi e irrevocabili le residue statuizioni. Il ricorso del terzo imputato è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e a euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    norma base per le cessioni di stupefacenti contestate e oggetto di patteggiamento

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990

    richiamata per alcune delle ipotesi di cessione contestate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    ipotesi di lieve entità invocata dai ricorrenti, ritenuta non configurabile in modo manifesto

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 611 c.p.p.

    richiamato per le conclusioni scritte del Procuratore generale

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    richiamato per l'enunciazione sintetica dei motivi di ricorso

  • art. 240 c.p.

    richiamato quale possibile base della confisca del profitto del reato, incluso il denaro provento della cessione di stupefacenti

  • art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990

    prevede la confisca delle cose che costituiscono profitto o prodotto del reato e, ove non possibile, la confisca per equivalente, salva l'eccezione per il comma 5

  • art. 240-bis c.p.

    richiamato come base della confisca allargata/sproporzionata per i delitti di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990

  • art. 85-bis d.P.R. 309/1990

    richiamato quale norma che rende applicabile l'art. 240-bis c.p. ai delitti di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990

  • d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202

    richiamato per l'attuazione della direttiva 2014/42/UE in materia di congelamento e confisca dei proventi da reato

  • art. 240 c.p.

    secondo la Corte consente la confisca del denaro che sia effettivo profitto del reato

  • art. 4-bis ord. pen.

    non richiamato direttamente nel ragionamento decisorio; assente

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo se l'errore sia manifesto e immediatamente ricavabile dal capo di imputazione o dalla motivazione, senza necessità di ulteriori valutazioni in fatto o di ricostruzioni probatorie.
  • È inammissibile la censura che si limiti ad affermare, in modo apodittico, che il fatto andava riqualificato in una fattispecie meno grave, senza indicare quali elementi concreti renderebbero palese l'errore di sussunzione.
  • Quando la confisca disposta in sentenza di patteggiamento non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, essa può essere censurata in cassazione per vizio di motivazione nei limiti ordinari, con possibilità di annullamento parziale sul solo capo relativo alla misura di sicurezza.
  • La confisca del denaro in materia di stupefacenti richiede sempre l'individuazione della specifica base normativa applicata e una motivazione, anche sintetica, sulla confiscabilità della somma sequestrata; non è sufficiente una statuizione priva di spiegazione.
  • In presenza di condanne per reati in materia di stupefacenti, il denaro può essere confiscato, a seconda dei casi, come profitto del reato, come confisca obbligatoria per equivalente o come confisca allargata; il giudice deve verificare quale sia il corretto titolo legale e darne conto in motivazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConfiscaInutilizzabilità della prova

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