Cassazione Civile, Ordinanza n. 27930/2022 del 23/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (terzo proprietario)
La controversia
Due società, munite di titolo esecutivo di formazione giudiziale, avevano intimato precetto di pagamento ai debitori diretti, ai loro eredi e anche al terzo proprietario di un immobile sul quale era minacciata l'esecuzione, bene che era stato in precedenza trasferito al terzo e il cui atto di trasferimento era stato dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti delle creditrici. Il terzo proprietario ha proposto opposizione avverso il precetto, deducendo vari vizi formali degli atti preesecutivi. Il Tribunale ha accolto solo in parte l'opposizione, dichiarando nullo il precetto limitatamente alla richiesta, rivolta al terzo proprietario, di pagare in solido con i debitori principali, e ha rigettato gli altri motivi. Il ricorso per cassazione censurava il rigetto delle ulteriori doglianze, articolate in cinque motivi; tuttavia la Corte ha rilevato d'ufficio, prima ancora dell'esame dei motivi, che il giudizio di merito si era svolto senza la partecipazione dei debitori diretti intimati nel precetto, soggetti ritenuti litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi relativo all'espropriazione contro il terzo.
La decisione
La Corte ha rilevato il difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito, poiché l'opposizione agli atti esecutivi era stata introdotta senza evocare in giudizio i debitori diretti intimati nel precetto, necessari litisconsorti insieme al creditore e al terzo proprietario. Tale nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado, ha imposto la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa al Tribunale di Mantova in persona di diverso magistrato, quale giudice di primo e unico grado, anche per le spese. La Corte ha ritenuto assorbito l'esame dei motivi di ricorso e ha considerato irrilevante la deduzione, contenuta nella memoria, circa la rinuncia all'eredità da parte di alcuni intimati, osservando inoltre che il relativo documento non era comunque ammissibile ex art. 372 c.p.c. perché formato prima della notificazione del ricorso e non attinente ad ammissibilità o procedibilità.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Richiamato solo per indicare che l'atto di trasferimento dell'immobile era stato dichiarato inefficace verso le creditrici procedenti.
art. 617 c.p.c.
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso contro atti preesecutivi o esecutivi nell'espropriazione contro il terzo, è necessario il litisconsorzio iniziale fra creditore, debitore diretto e terzo proprietario.
art. 354, comma 1, c.p.c.
Se il giudice di primo grado non integra il contraddittorio e il giudice di appello non rimette la causa al primo giudice, il vizio dell'intero processo permane e rileva in cassazione.
art. 372 c.p.c.
Il documento prodotto in memoria è stato ritenuto non ammissibile perché formato prima della notificazione del ricorso e non attinente direttamente all'ammissibilità o procedibilità del ricorso stesso.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale.
art. 376 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato per la procedura camerale e per la memoria del ricorrente.
art. 380 bis, comma 2, c.p.c.
Consente il deposito della memoria da parte del ricorrente nel procedimento camerale.
art. 383, comma 3, c.p.c.
Fondamento della cassazione con rinvio al giudice di primo e unico grado per violazione del litisconsorzio necessario.
Massime di principio
- Nell'opposizione agli atti esecutivi proposta nell'ambito dell'espropriazione contro il terzo, il creditore procedente, il debitore diretto e il terzo proprietario costituiscono litisconsorti necessari sin dall'inizio del giudizio.
- La mancata evocazione di uno dei litisconsorti necessari determina nullità dell'intero processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, e comporta la cassazione della decisione con rinvio al giudice di primo grado.
- Ai fini dell'integrità del contraddittorio rileva la qualità formale di soggetto intimato nell'atto opposto, non la previa soluzione della questione sostanziale sulla sua effettiva qualità di debitore o erede.
- La produzione in cassazione di documenti anteriori alla notificazione del ricorso non è ammissibile, salvo che siano pertinenti all'ammissibilità o procedibilità del ricorso stesso.
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