Cassazione Civile, Ordinanza n. 11640/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rituale adesione della contribuente alla definizione agevolata della lite tributaria pendente, verificata sulla base della documentazione depositata, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre precisato che, ai sensi della disciplina richiamata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica con processo verbale di constatazione, l'ufficio doganale aveva emesso un avviso di pagamento per il recupero di accise, relative alle annualità 2009-2011, su maggiori consumi di olio da gas a uso agevolato impiegato per la produzione di energia elettrica. La società aveva contestato l'atto avanti ai giudici tributari; la Commissione provinciale aveva respinto il ricorso, mentre la Commissione regionale aveva accolto l'appello ritenendo che l'ufficio avesse fondato le proprie conclusioni su circolari amministrative prive di valore normativo. L'Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 2, 24 e 18 del d.lgs. n. 504 del 1995, sostenendo che l'accertamento fosse invece sorretto da disposizioni di legge. Prima dell'adunanza camerale, la società ha però chiesto l'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti prevista dalla l. n. 197 del 2022, depositando domanda e prova del versamento.
Norme richiamate
art. 1, commi 186 ss., L. 29 dicembre 2022, n. 197
disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e consente al contribuente di ottenere l'estinzione del giudizio mediante adesione e pagamento degli importi dovuti.
art. 1, commi 197 e 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
"il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione"
il deposito della domanda di definizione e della prova del versamento entro il termine previsto comporta l'estinzione del processo.
art. 1, commi 200 e 201, L. 29 dicembre 2022, n. 197
regolano il diniego della definizione, i relativi termini di impugnazione e la revocazione del provvedimento di estinzione in caso di successivo diniego.
art. 1, comma 202, L. 29 dicembre 2022, n. 197
stabilisce che la definizione agevolata perfezionata da un coobbligato giova anche agli altri coobbligati, salvo le eccezioni previste.
art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34
ha modificato la disciplina della definizione agevolata richiamata dalla Corte quanto agli adempimenti e ai termini di deposito.
artt. 14, 2, 24 e 18 del d.lgs. n. 504 del 1995
sono le disposizioni del testo unico delle accise invocate dall'Agenzia a fondamento della legittimità dell'avviso di pagamento e della pretesa tributaria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata quale parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione relativo a controversie tributarie pendenti, l'adesione del contribuente alla definizione agevolata prevista dalla legge speciale, accompagnata dal deposito della domanda e della prova del pagamento entro il termine stabilito, impone la declaratoria di estinzione del processo.
- La verifica della Corte si concentra sulla ritualità dell'istanza di definizione e della documentazione prodotta, non sul merito della pretesa fiscale originariamente contestata.
- Quando la definizione agevolata si perfeziona, le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata.
- La successiva pendenza o proponibilità di un diniego della definizione incide sul provvedimento di estinzione secondo i rimedi e i termini previsti dalla legge speciale.
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