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Sentenza

Sentenza del 19/02/2021 n. 249 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

ICI - Esenzione attività non commerciale- Ente religioso - Attività di scuola materna - Verifica carattere non commerciale - Si applica

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'ente ha impugnato il diniego/accertamento impositivo relativo all'esenzione ICI, deducendo che gli immobili erano utilizzati direttamente dall'ente e destinati esclusivamente a un'attività non commerciale (gestione di una scuola materna). La questione centrale era se l'attività della scuola avesse o meno carattere commerciale tali da escludere l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

La decisione

Il giudice ha ritenuto sussistente l'esenzione: l'art. 7, comma 1, lett. i) richiede la doppia condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente e della loro esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito. Nel caso esaminato la gestione della scuola materna è stata considerata priva di carattere commerciale, in ragione dell'esiguità delle rette e delle modalità organizzative tali da non essere idonee a remunerare i fattori produttivi né a coprire i costi del servizio. Di conseguenza l'ICI non risultava dovuta.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)

    L'esenzione richiede due condizioni cumulative: (1) utilizzo diretto degli immobili da parte dell'ente possessore; (2) esclusiva destinazione a attività non produttive di reddito. L'articolo è stato interpretato nel senso che attività educative con rette simboliche o contenute e gestione non orientata al profitto rientrano nel novero delle attività non commerciali.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione ICI ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), è necessario dimostrare sia l'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente sia l'esclusiva destinazione a attività non produttive di reddito; manca l'esenzione se anche una parte dell'uso è commerciale.
  • La valutazione della commercialità di una scuola (o altra attività svolta da ente religioso) si basa su elementi concreti: entità delle rette, modalità organizzative, capacità dell'attività di remunerare fattori produttivi e coprire i costi. Rette esigue e gestione non orientata al profitto indicano assenza di carattere commerciale.
  • Onere della prova: l'ente che invoca l'esenzione deve fornire elementi probatori (tariffe, bilanci, modalità di gestione, finalità statutarie, documentazione sull'assenza di distribuzione di utili) per dimostrare la natura non commerciale dell'attività.
  • Occorre valutare l'insieme delle condizioni operative e contabili; non è determinante la qualifica formale (es. denominazione 'scuola') se le condizioni economiche e gestionali mostrano carattere commerciale.
  • In presenza di attività miste (parte sanitaria/assistenziale/educativa non commerciale e parte a pagamento o commerciale) va verificata l'esclusività della destinazione: attività miste possono far perdere l'esenzione, salvo separazione oggettiva e funzionale delle aree e delle attività.

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