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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18191/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso radicalmente inammissibile, ritenendo che la rinuncia ai motivi di appello connessi all'accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis abbia effetti preclusivi anche sul giudizio di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza resa in data 7 febbraio 2024

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rescigno impugna per cassazione la sentenza d'appello che aveva applicato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena concordata in appello riconoscendo le attenuanti generiche. Con il ricorso in Cassazione deduceva la mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, la qualificazione giuridica del fatto e la mancata valutazione del quantitativo di stupefacente e del principio attivo. In appello l'imputato aveva tuttavia rinunciato a tutti i motivi diversi da quello relativo al diniego delle attenuanti generiche e, conseguentemente, alla determinazione della pena

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen. (accordo sulla pena in appello)

    è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello

    L'introduzione dell'art. 599-bis attribuisce alla parte un potere dispositivo che limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, incluso il giudizio di legittimità: le questioni oggetto di rinuncia in vista dell'accordo non sono più sindacabili in Cassazione

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (stupefacenti)

    Si tratta dell'ipotesi lieve che può comportare una diversa valutazione della pena in presenza di specifiche condizioni relative alla quantità e al principio attivo; nel caso concreto il ricorrente ha invocato questa norma ma la questione è risultata inammissibile per effetto della rinuncia connessa al patteggiamento in appello

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103 (modifiche al codice di procedura penale, tra cui art. 599-bis)

    Ha introdotto la disciplina dell'accordo sulla pena in appello (art. 599-bis), conferendo alla parte la possibilità di limitare gli oggetti del gravame e determinando l'effetto preclusivo sulle impugnazioni successive

  • Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018 (Casero), Rv. 273194-01

    è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen. ... ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità

    Precedente consolidato che la Corte applica per escludere la sindacabilità in Cassazione delle questioni oggetto di rinuncia nel contesto dell'accordo sulla pena in appello

  • art. 129 cod. proc. pen. (citato come esempio di cause di non punibilità)

    Richiamato nella motivazione come esempio di materia che, pur rilevabile d'ufficio, è stata trattata in un precedente come non sindacabile in Cassazione se vi è stata rinuncia connessa al patteggiamento in appello

Massime di principio

  • Accordo sulla pena in appello ex art. 599-bis comporta la rinuncia ad alcune questioni: le questioni deliberate nella rinuncia non possono poi essere impugnate in Cassazione
  • Se si vuole contestare l'applicazione dell'art. 73, comma 5 (ipotesi lieve) è fondamentale non rinunciare a tale motivo in sede di appello o sollevarlo tempestivamente nelle fasi precedenti
  • La rinuncia a motivi connessi alla determinazione della pena per effetto dell'accordo è efficace anche rispetto al sindacato di legittimità; la strategia difensiva deve valutare il trade-off tra ottenere un accordo e preservare censure ulteriori
  • Questioni "rilevabili d'ufficio" possono comunque essere precluse se sono state oggetto di rinuncia funzionale all'accordo sulla pena, secondo la giurisprudenza consolidata
  • Prima di concludere accordi in appello, considerare l'eventuale inammissibilità futura delle censure e le conseguenze economiche (spese processuali e sanzioni come la somma alla Cassa delle Ammende)
  • Se si ritiene che la qualificazione giuridica o la valutazione del quantitativo siano decisive, è preferibile non aderire a un patteggiamento in appello che implichi rinunce collegate a tali aspetti

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