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Sentenza

Sentenza n. 1065/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento - dell’ordinanza n. 128 del 2.10.2025, recante l’ingiunzione di rimessione in pristino dello stato dei luoghi; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi incluso il verbale di sopralluogo del 26.5.2025, nonché, occorrendo, previa disapplicazione dell’art. 35 delle N.T.A. del P.R.G. e dell’art. 116 del regolamento edilizio comunale;

Giustizia amministrativa202501408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di rimessione in pristino mediante rimozione di una ringhiera in acciaio e di un paravento in canniccio, installati in assenza di titoli edilizio e paesaggistico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo, con riferimento al cannicciato, la violazione della disciplina edilizia, paesaggistica e comunale, nonché difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, illogicità e falsità dei presupposti. Ha sostenuto che la stuoia di canne fosse un elemento di arredo esterno riconducibile alla manutenzione ordinaria e all’attività edilizia libera, privo di opere murarie, e che non violasse l’art. 35 delle N.T.A. del P.R.G. Ha inoltre invocato l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica prevista dai punti A.10 e A.13 dell’allegato A al d.P.R. n. 31/2017, assumendo l’assenza di impatto sul contesto. In subordine, ha chiesto la disapplicazione delle norme urbanistiche e regolamentari comunali ritenute contrastanti con la disciplina nazionale. Con riferimento alla ringhiera, ha sostenuto che non fosse necessario alcun titolo edilizio e, in subordine, che l’omessa C.I.L.A. comportasse soltanto una sanzione pecuniaria. Nelle more del giudizio ha dichiarato di non avere più interesse alle censure relative alla ringhiera, prestando acquiescenza alla relativa rimozione, e ha mantenuto l’interesse esclusivamente sul cannicciato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il secondo motivo, relativo alla ringhiera, per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la ricorrente aveva dichiarato di prestare acquiescenza all’ordine di rimozione. Ha invece rigettato le censure relative al cannicciato. Sotto il profilo edilizio, ha ritenuto che l’apposizione della paratia di canne sulla ringhiera prospiciente la pubblica via rendesse non trasparente una recinzione che, ai sensi dell’art. 35, comma 2, delle N.T.A. del P.R.G., doveva essere realizzata con materiali di tipo trasparente. Il divieto previsto dall’art. 116, comma 5, del regolamento edilizio comunale costituiva un’ulteriore motivazione, ma la violazione della norma di piano era già sufficiente a sorreggere l’ordinanza, trattandosi di provvedimento plurimotivato; pertanto era irrilevante l’eventuale inapplicabilità temporale del regolamento edilizio. Il giudice ha escluso che l’eventuale riconducibilità dell’intervento all’attività edilizia libera impedisse l’applicazione delle prescrizioni comunali poste a tutela del decoro urbano e architettonico, ritenendo legittima la regolamentazione locale delle caratteristiche delle recinzioni. Ha inoltre escluso la violazione del principio di parità di trattamento, poiché la documentazione fotografica prodotta non dimostrava che gli immobili raffigurati fossero situati nel Comune resistente. Sotto il profilo paesaggistico, il TAR ha ritenuto non applicabili le esenzioni di cui ai punti A.10 e A.13 dell’allegato A al d.P.R. n. 31/2017, in quanto subordinate al rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti. Il canniccio, installato in area vincolata e panoramica, era incongruo rispetto ai manufatti consentiti e impediva la visuale del Golfo del Tigullio dai punti di osservazione pubblici; esso alterava quindi lo stato dei luoghi ed era soggetto ad autorizzazione paesaggistica. Il ricorso è stato dichiarato parzialmente improcedibile e, per il resto, rigettato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 3, 6 e 27 d.P.R. 380/2001

    La riconduzione di un intervento all’attività edilizia libera non esclude il rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie locali applicabili alle recinzioni.

  • art. 35, comma 2, N.T.A. del P.R.G.

    impiego di ferro o altri materiali “purché di tipo trasparente”

    La prescrizione di trasparenza delle recinzioni prospicienti la pubblica via è violata dall’apposizione di un canniccio che renda la recinzione opaca; tale violazione è sufficiente a sorreggere un provvedimento plurimotivato.

  • art. 116, comma 5, regolamento edilizio comunale

    È vietato posizionare lungo le recinzioni cannicci o teli a tamponatura delle stesse

    La disposizione vieta il posizionamento di cannicci o teli a tamponatura delle recinzioni, ma la sua eventuale inapplicabilità temporale è irrilevante quando l’atto sia già fondato autonomamente sulla violazione delle N.T.A. del P.R.G.

  • artt. 167 e 181 d.lgs. 42/2004

    La realizzazione di un intervento paesaggisticamente rilevante in area vincolata senza il necessario titolo giustifica l’ordine ripristinatorio secondo la disciplina richiamata.

  • art. 2 e allegato A, punti A.10 e A.13, d.P.R. 31/2017

    nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti

    Le ipotesi di interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica non operano quando l’opera presenti caratteristiche incongrue rispetto ai manufatti consentiti e alteri le visuali panoramiche.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento è adeguatamente sorretto dalle motivazioni relative alla violazione delle prescrizioni urbanistiche e all’assenza del titolo paesaggistico.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    La controversia è stata definita dopo il deposito di memorie conclusionali e repliche.

Massime di principio

  • La riconducibilità di un’opera all’attività edilizia libera non esonera il proprietario dal rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie locali che disciplinano le caratteristiche delle recinzioni e tutelano il decoro urbano e architettonico.
  • Le amministrazioni comunali possono prescrivere, nell’esercizio delle competenze urbanistico-edilizie, materiali e caratteristiche delle recinzioni prospicienti la pubblica via, purché tali prescrizioni siano funzionali all’ordinato assetto del territorio e non contrastino con la disciplina nazionale.
  • Quando un provvedimento ripristinatorio è fondato su più autonome ragioni, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere l’atto, rendendo irrilevanti le contestazioni relative agli ulteriori motivi, se privi di autonoma incidenza sul dispositivo.
  • Le esenzioni dall’autorizzazione paesaggistica previste per arredi, recinzioni o dispositivi antintrusione operano soltanto se l’intervento rispetta le caratteristiche morfo-tipologiche, i materiali e le finiture preesistenti; non si applicano a opere incongrue che alterino le visuali panoramiche o lo stato dei luoghi in area vincolata.
  • La sopravvenuta acquiescenza o dichiarazione di non interesse rispetto a una parte dell’ordine ripristinatorio determina l’improcedibilità delle relative censure per sopravvenuto difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiSanatoria paesaggisticaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereSopravvenuta carenza di interesse

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