Sentenza n. 1842/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - dei risultati di fine anno della classe I F, contenuti nel documento pubblicato sull’albo dell’istituto in data -OMISSIS-a firma del Dirigente scolastico, con cui l’alunna -OMISSIS- è stata dichiarata non ammessa alla classe successiva; - della nota relativa all'esito dello scrutinio pubblicato sull'albo; - della nota del docente coordinatore, comunicata in pari data, recante l’esito dello scrutinio finale; - della pagella scolastica del -OMISSIS- nella parte dedicata allo scrutinio finale recante i voti "cinque" nelle discipline matematica, musica, scienze e storia nonché del risultato finale di non ammissione alla classe successiva; - del verbale del Consiglio di Classe della I F del -OMISSIS- relativo allo scrutinio finale, con le proposte di voto e la deliberazione di non ammissione; - del documento di valutazione a firma del consiglio di classe dell’alunno per l’anno scolastico 2025/26 del -OMISSIS-; - dei registri elettronici e i registri personali dei docenti; - di tutti i verbali del consiglio di classe della classe I F;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera e atti dello scrutinio finale con cui la studentessa era stata dichiarata non ammessa alla classe seconda, inclusi il verbale del consiglio di classe, la pagella e i documenti valutativi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori della studentessa hanno impugnato, per la figlia minorenne, gli esiti dello scrutinio finale della classe prima, contestando la valutazione negativa in matematica, musica, scienze e storia e la conseguente non ammissione alla classe successiva. Sono stati impugnati anche il verbale del consiglio di classe, la pagella, il documento di valutazione, i registri elettronici e personali dei docenti e gli ulteriori verbali del consiglio di classe. Il testo non espone analiticamente i singoli vizi dedotti, ma dà atto della contestazione giudiziale degli atti valutativi e della non ammissione.
La decisione
Dopo la sospensione cautelare monocratica della delibera di non ammissione, l'istituto scolastico ha riesaminato gli atti valutativi, rettificato il giudizio nella disciplina musicale e ritenuto che le carenze residue fossero recuperabili nel successivo anno scolastico, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi essenziali né la proficua prosecuzione degli studi. La studentessa è stata quindi ammessa alla classe seconda. Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'ammissione sopravvenuta ha soddisfatto la pretesa sostanziale azionata, e ha compensato integralmente le spese in ragione della peculiarità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio in forma semplificata in camera di consiglio, previa avvertenza alle parti.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della minore, dei genitori o tutori e degli altri dati identificativi.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione della sentenza.
Massime di principio
- La sopravvenuta ammissione di una studentessa alla classe successiva, intervenuta a seguito del riesame degli atti valutativi durante il giudizio, determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente la pretesa sostanziale fatta valere con l'impugnazione della non ammissione.
- La sospensione cautelare della deliberazione di non ammissione può indurre l'amministrazione scolastica a riesaminare gli atti valutativi; se tale riesame conduce all'ammissione alla classe successiva, viene meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione degli originari atti di scrutinio.
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