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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-579/23

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2024. — Cunsorziu di i Salamaghji Corsi - Consortium des Charcutiers Corses e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche – Regolamento (UE) n. 1151/2012 – Articoli 7 e 8 – Articolo 49, paragrafo 2, e articolo 50, paragrafo 1 – Portata del controllo della Commissione europea sulle domande di registrazione di un nome come indicazione geografica – Ripartizione delle competenze tra le autorità nazionali e la Commissione – Condizioni per la registrazione di un nome. — Causa C-579/23 P

Giurisprudenza europea62023CJ0579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso contro il rigetto di tre domande di IGP relative a prodotti di salumeria corsi. Ha ritenuto che la Commissione possa verificare autonomamente, in fase di registrazione, se il nome richiesto evoca una DOP già esistente e che non sia vincolata dalle valutazioni delle autorità o dei giudici nazionali. Tutti i motivi di impugnazione sono stati respinti, con condanna alle spese dei ricorrenti.

Impugnazione respinta: la Commissione può verificare autonomamente, al momento dell’esame di una domanda di registrazione IGP, che il nome richiesto non violi la protezione accordata a una DOP già registrata, inclusa la protezione contro l’evocazione.

La questione giuridica

Se, nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione possa respingere una domanda di registrazione di un nome come IGP sulla base del fatto che il nome richiesto viola la protezione di una DOP già registrata, in particolare sotto il profilo dell’evocazione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), e se la Commissione sia vincolata dalle valutazioni delle autorità e dei giudici nazionali; inoltre, se la valutazione del rischio di evocazione effettuata dal Tribunale fosse viziata da errori di diritto o da motivazione insufficiente.

Principio di diritto

Nel sistema del regolamento n. 1151/2012, la Commissione non è vincolata dalla valutazione preventiva delle autorità nazionali e dispone di un autonomo potere di esame della domanda di registrazione di una IGP, dovendo verificare se il nome richiesto soddisfi tutte le condizioni di registrazione, compresa l’assenza di violazione della protezione già accordata a un nome registrato, in particolare contro l’evocazione. Pertanto, la Commissione può respingere la domanda se il nome proposto non è conforme all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), e una decisione nazionale passata in giudicato non impedisce tale valutazione autonoma; l’impugnazione è stata quindi integralmente respinta.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 6, paragrafo 3, regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 7, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 11, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 13, paragrafi 1 e 3, regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 49, paragrafi 2, 3 e 4, regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 50, paragrafo 1 e paragrafo 2, regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 52, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 263 TFUE

Impugnazione sulla registrazione di tre IGP corse e sulla protezione di DOP preesistenti

La pronuncia riguarda un’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione di esecuzione (UE) 2021/1879 della Commissione, recante il rigetto di tre domande di registrazione come IGP dei nomi "Jambon sec de l’Île de Beauté", "Lonzo de l’Île de Beauté" e "Coppa de l’Île de Beauté". Il contenzioso si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Fatti e procedimento amministrativo e nazionale

I nomi "Jambon sec de Corse"/"Jambon sec de Corse – Prisuttu", "Lonzo de Corse"/"Lonzo de Corse – Lonzu" e "Coppa de Corse"/"Coppa de Corse – Coppa di Corsica" erano già stati registrati come DOP nel 2014. Nel 2015 il consorzio ricorrente aveva presentato alle autorità francesi sette domande di registrazione come IGP, tra cui quelle poi respinte dalla Commissione. Dopo l’omologazione dei disciplinari da parte dei ministri francesi nel 2018, le domande furono trasmesse alla Commissione.

Parallelamente, alcuni titolari delle DOP avevano impugnato dinanzi al Conseil d’État i decreti ministeriali di omologazione relativi ai tre nomi contestati, sostenendo che "Île de Beauté" evocasse "Corse". Il Consiglio di Stato respinse i ricorsi. Successivamente, la Commissione respinse le tre domande di IGP ritenendo che i nomi fossero stati utilizzati in violazione dell’articolo 13 del regolamento n. 1151/2012 e che quindi non fossero soddisfatte le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

Il ricorso dinanzi al Tribunale e i motivi dell’impugnazione

Dinanzi al Tribunale i ricorrenti avevano invocato, in sostanza, l’eccesso di competenza della Commissione e la pretesa sufficienza delle valutazioni delle autorità e dei giudici nazionali. Il Tribunale ha respinto il ricorso, affermando che la Commissione dispone di un margine di valutazione autonomo nell’esame delle domande di registrazione.

In impugnazione i ricorrenti hanno articolato quattro motivi:

  • violazione degli articoli 7 e 13 del regolamento n. 1151/2012, perché il Tribunale avrebbe consentito alla Commissione di fondare il rigetto sull’articolo 13;
  • violazione degli articoli 49, 50 e 52 del regolamento, per aver riconosciuto alla Commissione un potere eccedente i propri limiti;
  • violazione dell’articolo 50 e del principio di buona amministrazione, per non aver imposto alla Commissione di considerare le valutazioni nazionali;
  • violazione degli articoli 7 e 13 e dell’obbligo di motivazione, con riferimento al ragionamento sul rischio di evocazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare, i considerando 19, 58 e 61 del regolamento n. 1151/2012, che valorizzano il controllo uniforme a livello dell’Unione e la responsabilità finale della Commissione nelle decisioni di registrazione. Sono inoltre centrali:

  • l’articolo 6, paragrafo 3, sui nomi omonimi;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), sul contenuto del disciplinare;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sulla documentazione della domanda;
  • l’articolo 11, paragrafo 1, sul registro delle DOP e IGP;
  • l’articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla protezione contro usurpazione, imitazione ed evocazione e sulle misure nazionali di contrasto;
  • gli articoli 49, 50 e 52, che disciplinano la sequenza tra fase nazionale e fase di esame della Commissione.

Riparto di competenze tra Stati membri e Commissione

La Corte conferma che il regolamento n. 1151/2012 istituisce un sistema di competenze ripartite: le autorità nazionali esaminano per prime la domanda con i "mezzi appropriati" e svolgono la procedura di opposizione; la Commissione riceve poi il fascicolo e ne effettua un ulteriore esame, sempre con i "mezzi appropriati".

Da ciò la Corte ricava che la Commissione non è vincolata dalla valutazione delle autorità nazionali e non è limitata alla sola verifica della completezza del fascicolo o dell’assenza di errori manifesti. Al contrario, essa deve verificare autonomamente se la domanda sia giustificata e soddisfi le condizioni di registrazione previste dal regolamento.

La Corte collega questa soluzione ai considerando del regolamento: il considerando 19 richiede un’applicazione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione; il considerando 58 attribuisce alla Commissione un esame successivo volto anche a garantire il rispetto del diritto dell’Unione; il considerando 61 indica che la responsabilità delle decisioni di registrazione spetta alla Commissione.

Evocazione di una DOP già registrata e ammissibilità della domanda IGP

Nel respingere il primo motivo, la Corte afferma che un nome non può essere registrato come IGP se evoca un nome già registrato come DOP. In tal caso, infatti, la registrazione priverebbe di effetto utile la protezione accordata al nome anteriore.

Pur ricordando che l’accertamento dell’evocazione richiede una valutazione globale delle autorità nazionali quando esse intervengono per prevenire o far cessare l’uso illecito ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, la Corte chiarisce che, in sede di registrazione, la Commissione deve comunque verificare che il nome richiesto non violi la protezione già accordata a un nome registrato. Tale verifica discende dall’articolo 50, paragrafo 1, e dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), oltre che dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), che presuppongono un uso del nome nel commercio o nel linguaggio comune compatibile con il regolamento.

La Corte aggiunge che anche l’articolo 6, paragrafo 3, conferma che il rispetto della protezione di un nome già registrato è una condizione di registrazione da controllare. Ne deriva che il Tribunale ha correttamente ritenuto che spettasse alla Commissione verificare l’assenza di violazione della protezione contro l’evocazione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b).

Irrilevanza della decisione nazionale passata in giudicato

Quanto all’argomento secondo cui una decisione del Conseil d’État avrebbe già escluso il rischio di evocazione, la Corte afferma che una decisione giurisdizionale nazionale passata in giudicato non può vincolare la Commissione nell’esercizio del suo autonomo potere di valutazione. La valutazione finale sulla registrazione resta in capo all’istituzione europea.

Esame del rischio di evocazione nel caso concreto

Sul quarto motivo la Corte respinge le censure dei ricorrenti contro il ragionamento del Tribunale in ordine al rischio di evocazione. In particolare, chiarisce che il Tribunale non ha affermato in astratto che la sinonimia tra denominazioni comporti sempre evocazione, ma ha semplicemente rilevato che, nel caso di specie, l’argomento dei ricorrenti, se accolto, avrebbe condotto inevitabilmente a constatare un’evocazione.

La Corte ribadisce inoltre i criteri giurisprudenziali della nozione di evocazione: occorre verificare se, per il consumatore europeo medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sussista un nesso sufficientemente diretto e univoco tra il nome contestato e la denominazione protetta, alla luce di elementi come incorporazione parziale, somiglianza fonetica e visiva, prossimità concettuale e somiglianza tra i prodotti. La differenza di prezzo tra i prodotti non è, di per sé, decisiva per escludere l’evocazione.

Le censure dei ricorrenti miravano in sostanza a rimettere in discussione accertamenti di fatto del Tribunale sulle caratteristiche del pubblico di riferimento e sul confronto tra i segni, ma in sede di impugnazione tali valutazioni non possono essere riesaminate in assenza di snaturamento, che non era stato dedotto.

Decisione e dispositivo

La Corte respinge integralmente l’impugnazione. Conferma quindi la sentenza del Tribunale e, indirettamente, la legittimità della decisione della Commissione che aveva respinto le tre domande di registrazione IGP. I ricorrenti sono condannati alle spese proprie e a quelle della Commissione.

Principi affermati

La pronuncia afferma, in sostanza, che:

  • la Commissione dispone di un potere autonomo di valutazione nella fase di esame delle domande di registrazione ai sensi del regolamento n. 1151/2012;
  • essa deve verificare che il nome richiesto non sia in conflitto con una DOP o IGP già registrata, anche sotto il profilo dell’evocazione;
  • le valutazioni delle autorità e dei giudici nazionali non vincolano la Commissione;
  • in sede di impugnazione, le valutazioni fattuali del Tribunale sul rischio di evocazione non possono essere rimesse in discussione salvo snaturamento.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografiche e denominazioni di origineregistrazione dei prodotti agricoli e alimentaririparto di competenze tra autorità nazionali e Commissioneprotezione contro evocazione e imitazioneimpugnazione davanti alla Corte di giustizia

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