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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28572/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consulenti tecnici)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione del fallimento di una società avverso il decreto di liquidazione del compenso di due consulenti tecnici d'ufficio nominati in un giudizio di responsabilità promosso contro amministratori e sindaci della società fallita. Il tribunale aveva ridotto il compenso liquidato, ritenendo che l'attività peritale dovesse essere remunerata in modo unitario e non per singole operazioni, perché l'incarico era finalizzato a un unico accertamento del danno. I consulenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla liquidazione dei compensi dei CTU, sostenendo che il compenso dovesse essere parametrato alle singole operazioni esaminate e non al risultato complessivo; 2) nullità del procedimento e violazione della disciplina dell'opposizione al decreto di liquidazione, per mancata acquisizione degli atti del giudizio di merito; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché il tribunale non avrebbe considerato la diversità soggettiva e strutturale delle condotte degli amministratori e sindaci esaminate; 4) violazione di norme processuali e sostanziali sulla opponibilità del decreto e sull'integrazione del contraddittorio, censurando la dichiarata inammissibilità della domanda verso alcune parti del giudizio di merito nei cui confronti il processo si era estinto dopo transazioni, poiché i consulenti sostenevano che il credito fosse esigibile solidalmente verso tutte le parti del processo e che tali parti dovessero essere litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo corretta la liquidazione unitaria del compenso perché l'incarico peritale era sostanzialmente unico e diretto a un unico accertamento del danno, ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e il terzo perché mirava a rimettere in discussione la valutazione di merito sull'unitarietà dell'incarico. Ha invece accolto il quarto motivo: una volta espletata la consulenza nell'interesse comune delle parti, l'obbligazione al pagamento è solidale e tutte le parti del giudizio di merito sono litisconsorti necessari nell'opposizione al decreto di pagamento. Il tribunale non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda verso le parti estromesse per estinzione del giudizio senza verificare se l'estinzione fosse intervenuta prima o dopo la nomina e lo svolgimento della CTU. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Trento in diversa composizione per nuovo esame sulla questione del contraddittorio e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    È richiamato solo come riferimento al giudizio di merito; non costituisce il fulcro della decisione di legittimità.

  • art. 2933 c.c.

    Richiamato come parte del petitum originario del giudizio di merito, senza specifica elaborazione in sentenza.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato come parte del petitum originario del giudizio di merito, senza specifica elaborazione in sentenza.

  • art. 2934 bis c.c.

    Richiamato come parte del petitum originario del giudizio di merito, senza specifica elaborazione in sentenza.

  • art. 50 D.P.R. 115/2002

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la liquidazione del compenso per singole operazioni; la Corte afferma invece che rileva l'unicità dell'accertamento richiesto, non il dettaglio delle attività svolte.

  • art. 2 D.M. 30.05.2002

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la liquidazione separata; la Corte ribadisce il criterio dell'unitarietà dell'incarico e del risultato finale richiesto al consulente.

  • art. 15 D.Lgs. n. 150 del 2011

    La Corte esclude che imponga al giudice dell'opposizione un obbligo di acquisire la documentazione del giudizio di merito, rimettendo al giudice la valutazione sulla sufficienza degli atti prodotti dalle parti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso relativo alla violazione di legge, accolto solo con riferimento al quarto motivo e respinto negli altri casi.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro del motivo relativo alla nullità del procedimento; la Corte ne respinge l'uso nei motivi secondo e quarto, salvo l'accoglimento del quarto per l'erronea gestione del contraddittorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte dichiara inammissibile il motivo perché non denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma critica la valutazione di merito sull'unitarietà dell'incarico.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale utilizzato per la trattazione del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • In tema di compenso del consulente tecnico d'ufficio, il criterio rilevante è l'unitarietà dell'accertamento richiesto dal giudice e del risultato finale da fornire, non la mera pluralità delle attività istruttorie o delle singole operazioni tecniche svolte.
  • Quando la consulenza ha ad oggetto un'unica indagine tecnico-peritale, il compenso va liquidato in modo unitario anche se l'ausiliario esamina una pluralità di documenti, bilanci o condotte, sempre che tali attività siano strumentali a un solo esito valutativo.
  • Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del CTU, tutte le parti del processo in cui la consulenza è stata espletata sono litisconsorti necessari, poiché l'obbligazione al pagamento delle competenze è solidale e sorge nell'interesse comune delle parti.
  • L'estinzione del giudizio di merito o la transazione tra alcune parti non esclude, di per sé, la debenza del compenso del consulente verso tutte le parti, salvo che il fatto estintivo si sia verificato prima della nomina del CTU e dello svolgimento delle operazioni peritali.
  • Il giudice dell'opposizione al decreto di pagamento non ha un obbligo legale generalizzato di acquisire d'ufficio tutti gli atti del giudizio di merito, dovendo valutare la sufficienza della documentazione prodotta dalle parti.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che deduce l'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, sotto tale veste, mira in realtà a contestare la valutazione di merito compiuta dal giudice sulla natura unitaria o plurima dell'incarico peritale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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