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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37083/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva condannati per associazione per delinquere e reati-fine (rapine, furti ad autotrasportatori, ricettazione, riciclaggio tramite 'cannibalizzazione' di auto). Le censure principali riguardavano: (a) la negazione che vi fosse una associazione per delinquere (sostenendo si trattasse di mero concorso di persone nel reato); (b) la presunta inutilizzabilità di tabulati telefonici; (c) la qualificazione giuridica di singoli fatti (es. rapina vs furto, tentativo di riciclaggio vs consumazione); (d) errori nella determinazione della pena e nel riconoscimento/valutazione delle circostanze (recidiva, attenuanti, patteggiamento in appello); (e) contestazione dell'aggravante di violenza sulle cose. Alcuni ricorrenti avevano concordato la pena in appello (patteggiamento ex art. 599-bis).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi proposti nell'interesse di Mancino Vincenzo, Pantaleo Francesco e Suriano Michele (motivi complessivamente infondati). Ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Abbasciano Nicola, Pomo Nicola, Monterisi Riccardo e Quercia Michele perché proposti con motivi generici o manifestamente infondati. Sono dunque confermate in linea di principio le statuizioni di merito: sussistenza dell'associazione per delinquere e delle responsabilità per i reati-fine come ricostruiti dalla Corte territoriale; qualificazione dei reati (anche la rapina e la circostanza di violenza sulle cose) ritenuta corretta; riciclaggio ritenuto consumato alla luce della 'cannibalizzazione' che ostacolava l'identificazione della provenienza illecita; nessun vizio tra motivazione e dispositivo nella determinazione della pena per Mancino (le attenuanti equivalenti alla recidiva erano già tenute in conto). Conseguenze processuali: condanna alle spese per i ricorrenti i cui ricorsi sono stati rigettati; per gli inammissibili, condanna alle spese processuali e somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, commisurata al grado di colpa.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    La Corte ricorda che per l'associazione per delinquere è necessaria una organizzazione (anche minima) stabile e un programma criminoso indeterminato; tale configurazione può essere provata anche attraverso la reiterazione di reati-fine e la ripetitività delle modalità operative.

  • art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.

    art. 625, comma 1, n. 2 c.p.

    La circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza quando si esercita energia fisica che provoca rottura, danneggiamento o distacco di componenti essenziali della cosa, e può ricorrere anche nel furto di merce da veicoli qualora siano state recise parti del mezzo (es. taglio del telone).

  • art. 99 cod. pen.

    La dichiarazione della recidiva richiede una valutazione concreta della pericolosità e della rilevanza dei precedenti, non un mero elenco: il giudice deve considerare natura dei reati, distanza temporale, omogeneità e altri parametri individualizzanti.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Rilevata la possibilità di applicare le circostanze attenuanti generiche, il ricorso contestava che la recidiva ne impedisse la piena espansione; la Corte ha richiamato la necessità di una motivazione specifica per rimuovere la recidiva.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Il patteggiamento in appello (concordamento della pena) vincola le parti: chi ha concordato non può impugnare la misura della pena accettata salvo che la pena stessa sia illegale; implica rinuncia a motivi di impugnazione relativi alla pena e qualificazione del fatto.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della prevalenza tra motivazione e dispositivo: la Corte osserva che eventuali incongruenze non possono essere corrette con procedure di emendamento quando incidono sul contenuto della decisione, ma nel caso di specie non è emerso un errore tale da richiederlo.

  • art. 114 cod. pen.

    Citata come possibile attenuante speciale (riparazione o altri fattori): la Corte ha valutato confessioni e assenza di precedenti nel complesso della gravità e della partecipazione, senza ritenere di doverle riconoscere come prevalenti rispetto a circostanze contrarie.

Massime di principio

  • Per configurare l'associazione per delinquere è richiesta una struttura organizzata (anche minima), stabilità del vincolo e indeterminatezza del programma criminoso; la ripetitività dei reati e modalità operative coese possono provare la sussistenza dell'organizzazione.
  • La mera contestazione dell'utilizzabilità di tabulati telefonici è inammissibile se non si indicano specificamente gli atti viziati e non si dimostra l'incidenza decisiva di tali elementi sulla 'prova di resistenza' del resto del compendio probatorio.
  • Il patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.) limita la possibilità di impugnazione: chi concorda la pena in appello rinuncia, salvo illegalità, a contestare la misura della pena e talune qualificazioni del fatto.
  • In tema di riciclaggio, la distinzione tra tentativo e consumazione dipende dall'effettiva idoneità dell'attività a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita; se la 'cannibalizzazione' rende difficoltosa o impedisce l'identificazione dei pezzi, il reato può ritenersi consumato.
  • La rapina non richiede necessariamente contatto fisico diretto: atti che producono coartazione psicologica o paura (es. colpi alla cabina, atteggiamento che lascia intendere la detenzione di un'arma) integrano la violenza o la minaccia rilevante ai fini della rapina.
  • L'aggravante della violenza sulle cose nel furto si realizza quando si provoca una trasformazione o danneggiamento della cosa tale da richiedere un'attività di ripristino alla funzionalità; tagliare parti del veicolo rientra nella fattispecie.
  • La valutazione della recidiva deve essere motivata in concreto: il giudice deve considerare la natura e gravità dei precedenti, l'omogeneità e la distanza temporale, non limitandosi a un sommario elenco di condanne.
  • Per lamentare l'inutilizzabilità di prove in Cassazione è necessario sviluppare la cosiddetta 'prova di resistenza' dimostrando che l'espunzione dell'elemento viziato determinerebbe l'insufficienza delle rimanenti prove a sostenere la condanna.

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