Cassazione Penale, Sentenza n. 37083/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva condannati per associazione per delinquere e reati-fine (rapine, furti ad autotrasportatori, ricettazione, riciclaggio tramite 'cannibalizzazione' di auto). Le censure principali riguardavano: (a) la negazione che vi fosse una associazione per delinquere (sostenendo si trattasse di mero concorso di persone nel reato); (b) la presunta inutilizzabilità di tabulati telefonici; (c) la qualificazione giuridica di singoli fatti (es. rapina vs furto, tentativo di riciclaggio vs consumazione); (d) errori nella determinazione della pena e nel riconoscimento/valutazione delle circostanze (recidiva, attenuanti, patteggiamento in appello); (e) contestazione dell'aggravante di violenza sulle cose. Alcuni ricorrenti avevano concordato la pena in appello (patteggiamento ex art. 599-bis).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi proposti nell'interesse di Mancino Vincenzo, Pantaleo Francesco e Suriano Michele (motivi complessivamente infondati). Ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Abbasciano Nicola, Pomo Nicola, Monterisi Riccardo e Quercia Michele perché proposti con motivi generici o manifestamente infondati. Sono dunque confermate in linea di principio le statuizioni di merito: sussistenza dell'associazione per delinquere e delle responsabilità per i reati-fine come ricostruiti dalla Corte territoriale; qualificazione dei reati (anche la rapina e la circostanza di violenza sulle cose) ritenuta corretta; riciclaggio ritenuto consumato alla luce della 'cannibalizzazione' che ostacolava l'identificazione della provenienza illecita; nessun vizio tra motivazione e dispositivo nella determinazione della pena per Mancino (le attenuanti equivalenti alla recidiva erano già tenute in conto). Conseguenze processuali: condanna alle spese per i ricorrenti i cui ricorsi sono stati rigettati; per gli inammissibili, condanna alle spese processuali e somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, commisurata al grado di colpa.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
La Corte ricorda che per l'associazione per delinquere è necessaria una organizzazione (anche minima) stabile e un programma criminoso indeterminato; tale configurazione può essere provata anche attraverso la reiterazione di reati-fine e la ripetitività delle modalità operative.
art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
art. 625, comma 1, n. 2 c.p.
La circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza quando si esercita energia fisica che provoca rottura, danneggiamento o distacco di componenti essenziali della cosa, e può ricorrere anche nel furto di merce da veicoli qualora siano state recise parti del mezzo (es. taglio del telone).
art. 99 cod. pen.
La dichiarazione della recidiva richiede una valutazione concreta della pericolosità e della rilevanza dei precedenti, non un mero elenco: il giudice deve considerare natura dei reati, distanza temporale, omogeneità e altri parametri individualizzanti.
art. 62-bis cod. pen.
Rilevata la possibilità di applicare le circostanze attenuanti generiche, il ricorso contestava che la recidiva ne impedisse la piena espansione; la Corte ha richiamato la necessità di una motivazione specifica per rimuovere la recidiva.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Il patteggiamento in appello (concordamento della pena) vincola le parti: chi ha concordato non può impugnare la misura della pena accettata salvo che la pena stessa sia illegale; implica rinuncia a motivi di impugnazione relativi alla pena e qualificazione del fatto.
art. 130 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto della prevalenza tra motivazione e dispositivo: la Corte osserva che eventuali incongruenze non possono essere corrette con procedure di emendamento quando incidono sul contenuto della decisione, ma nel caso di specie non è emerso un errore tale da richiederlo.
art. 114 cod. pen.
Citata come possibile attenuante speciale (riparazione o altri fattori): la Corte ha valutato confessioni e assenza di precedenti nel complesso della gravità e della partecipazione, senza ritenere di doverle riconoscere come prevalenti rispetto a circostanze contrarie.
Massime di principio
- Per configurare l'associazione per delinquere è richiesta una struttura organizzata (anche minima), stabilità del vincolo e indeterminatezza del programma criminoso; la ripetitività dei reati e modalità operative coese possono provare la sussistenza dell'organizzazione.
- La mera contestazione dell'utilizzabilità di tabulati telefonici è inammissibile se non si indicano specificamente gli atti viziati e non si dimostra l'incidenza decisiva di tali elementi sulla 'prova di resistenza' del resto del compendio probatorio.
- Il patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.) limita la possibilità di impugnazione: chi concorda la pena in appello rinuncia, salvo illegalità, a contestare la misura della pena e talune qualificazioni del fatto.
- In tema di riciclaggio, la distinzione tra tentativo e consumazione dipende dall'effettiva idoneità dell'attività a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita; se la 'cannibalizzazione' rende difficoltosa o impedisce l'identificazione dei pezzi, il reato può ritenersi consumato.
- La rapina non richiede necessariamente contatto fisico diretto: atti che producono coartazione psicologica o paura (es. colpi alla cabina, atteggiamento che lascia intendere la detenzione di un'arma) integrano la violenza o la minaccia rilevante ai fini della rapina.
- L'aggravante della violenza sulle cose nel furto si realizza quando si provoca una trasformazione o danneggiamento della cosa tale da richiedere un'attività di ripristino alla funzionalità; tagliare parti del veicolo rientra nella fattispecie.
- La valutazione della recidiva deve essere motivata in concreto: il giudice deve considerare la natura e gravità dei precedenti, l'omogeneità e la distanza temporale, non limitandosi a un sommario elenco di condanne.
- Per lamentare l'inutilizzabilità di prove in Cassazione è necessario sviluppare la cosiddetta 'prova di resistenza' dimostrando che l'espunzione dell'elemento viziato determinerebbe l'insufficienza delle rimanenti prove a sostenere la condanna.
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