Cassazione Civile, Ordinanza n. 24616/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di intimazione concernente IRPEF, IRAP, IVA e altri tributi relativi all’anno d’imposta 2003, emesso dopo la notificazione di una cartella di pagamento. Il contribuente aveva impugnato l’atto dinanzi al giudice tributario, ma la Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo valida la notifica della cartella, generica la contestazione sulla conformità della relata in copia, non maturata la prescrizione (ritenuta decennale anche per interessi e sanzioni) e inammissibile la richiesta di considerare non dovuta l’IRAP. In cassazione il contribuente proponeva quattro motivi: (1) violazione dell’art. 2498 c.c. per avere la CTR applicato la prescrizione decennale ai tributi; (2) violazione dell’art. 20 d.lgs. 472/1997 per avere esteso la prescrizione decennale anche a interessi e sanzioni IRPEF e IVA; (3) violazione dell’art. 32 d.m. 37/1997 e dell’art. 53 Cost. per non avere la CTR disposto lo sgravio dell’IRAP asseritamente non dovuta; (4) violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’idoneità della copia della relata di notifica, nonché sul difetto di qualifica dell’agente notificatore. La Corte respingeva l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per la notificazione eseguita da ufficiale giudiziario incompetente, qualificando il vizio come mera irregolarità non invalidante, accoglieva il solo secondo motivo perché sanzioni e interessi, in assenza di un titolo giudiziale definitivo, seguono il termine quinquennale, rigettava il primo motivo sulla prescrizione dei tributi, rigettava il terzo sulla pretesa doverosità dello sgravio IRAP e dichiarava inammissibile il quarto per genericità del disconoscimento della copia e difetto di specificità della censura sulla relata. La sentenza impugnata veniva cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, relativo alla prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni, rigettando gli altri tre motivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese. In via preliminare ha escluso l’inammissibilità del ricorso per un vizio della notificazione, ritenendo la violazione delle norme sull’ufficiale giudiziario una mera irregolarità priva di effetti processuali.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è stata invocata come vizio dei singoli motivi di ricorso per censurare la decisione della CTR su prescrizione, sgravio IRAP e prova della notifica.
art. 2498 c.c.
È stato richiamato dal ricorrente a fondamento della censura sulla prescrizione, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla prescrizione del tributo dopo la notifica della cartella.
art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La Corte ha affermato che, per le sanzioni irrogate con cartella non fondata su sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione è quinquennale.
art. 370, primo comma, c.p.c.
L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza orale secondo questa disposizione.
artt. 106 e 107 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229
La loro violazione da parte dell’ufficiale giudiziario è stata qualificata come mera irregolarità organizzativa, non causa di nullità della notificazione.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato a proposito della prova della notificazione della cartella esattoriale e della censura sulla relata di notifica.
art. 2719 c.c.
La contestazione della conformità della copia all’originale deve essere specifica; il giudice può valutarla anche con altri elementi istruttori e presuntivi.
art. 215, primo comma, n. 2, c.p.c.
La Corte ha distinto il disconoscimento della copia ex art. 2719 c.c. dal disconoscimento della scrittura privata disciplinato da questa norma.
art. 1335 c.c.
La cartella giunta all’indirizzo del destinatario si presume conosciuta, salvo prova dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
art. 32 d.m. n. 37 del 1997
Richiamato dal ricorrente a sostegno della richiesta di sgravio IRAP; la Corte ha escluso che da esso derivi un obbligo generalizzato di autotutela.
art. 53 Cost.
Invocato per sostenere la doverosità dello sgravio dell’imposta asseritamente non dovuta, ma la Corte ha negato che la semplice illegittimità della pretesa basti a imporre l’autotutela.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Gli interessi su cartella non fondata su sentenza passata in giudicato si prescrivono in cinque anni.
Massime di principio
- La notificazione della cartella di pagamento interrompe la prescrizione del tributo e, se la cartella non viene impugnata, il termine ricomincia a decorrere per una durata pari a quella prevista per il singolo tributo.
- Per i tributi erariali come IRPEF e IVA, in assenza di un titolo giudiziale definitivo, il termine di prescrizione successivo alla cartella può essere decennale, se tale è il termine proprio del credito tributario azionato.
- Le sanzioni tributarie e gli interessi relativi a una cartella non fondata su sentenza passata in giudicato non seguono il medesimo termine del tributo, ma rispettivamente il termine quinquennale previsto dall’art. 20 d.lgs. 472/1997 e quello di cui all’art. 2948, n. 4, c.c.
- La domanda volta a contestare l’an debeatur di un’imposta non può essere proposta contro l’avviso di intimazione se avrebbe dovuto essere rivolta contro l’atto impositivo presupposto.
- L’autotutela tributaria non è un potere doveroso in via generalizzata: presuppone un interesse pubblico specifico e non può essere invocata dal contribuente per far valere soltanto il proprio interesse privato alla riduzione della pretesa fiscale.
- La prova della notifica della cartella può essere fornita mediante la produzione della relata di notifica e/o dell’avviso di ricevimento, senza necessità di depositare anche la copia integrale della cartella.
- La contestazione della conformità della copia fotostatica all’originale deve essere specifica, chiara e circostanziata; contestazioni generiche non sono idonee a scardinare l’efficacia probatoria del documento.
- La violazione delle regole organizzative sulla competenza dell’ufficiale giudiziario notificante non determina di per sé nullità della notificazione, trattandosi di irregolarità priva di incidenza sulla funzione dell’atto.
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