Cassazione Penale, Sentenza n. 19077/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Trovato ha impugnato la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato per aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico (lama 8 cm), deducendo principalmente vizio di motivazione per la mancata valutazione e motivazione sulla richiesta difensiva di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; in via preliminare lamentava anche la mancata trascrizione nell'epigrafe del capo di imputazione a suo carico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata trascrizione del capo di imputazione in epigrafe, rilevando che dal corpo della sentenza risultava agevolmente il reato contestato. Ha invece accolto il motivo relativo alla carenza di motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p., evidenziando che il giudice di merito non ha fornito una motivazione effettiva e specifica sui profili rilevanti per valutare la tenuità del fatto. Perciò la sentenza è stata annullata limitatamente al punto relativo alla causa di non punibilità e rinviata per nuovo giudizio sul solo punto al Tribunale di Catania in diversa composizione; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
legge n.110 del 1975, art. 4, comma secondo
La norma è stata richiamata per la qualificazione del fatto (porto di coltello fuori dall'abitazione): il Tribunale ha ritenuto integrato il reato sulla base del possesso del coltello rilevato in sede di controllo.
art. 131-bis cod. pen.
Rilevata come causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha affermato che il giudice deve motivare specificamente se e perché la causa si ritiene applicabile, indicando gli elementi ritenuti decisivi.
art. 133 cod. pen.
Richiamato come criterio di valutazione della gravità dell'offesa e dei profili personali rilevanti ai fini della tenuità; non è necessario esaminare tutti gli elementi elencati, ma solo quelli decisivi, con motivazione adeguata.
art. 546, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per il principio che la mancata trascrizione dei capi di imputazione in epigrafe non determina necessariamente nullità se dal corpo della sentenza è chiaro il contenuto dell'imputazione; la nullità opera per mancanza o incompletezza del dispositivo.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Utilizzato per qualificare il vizio di motivazione come motivo di annullamento quando il giudice non ha risposto a doglianze decisive sollevate in discussione, ivi compresa la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis.
Massime di principio
- La mancata trascrizione del capo di imputazione nell'epigrafe della sentenza non invalida automaticamente la decisione se dal corpo della motivazione emerge chiaramente l'imputazione contestata.
- Se la difesa chiede l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis), il giudice è obbligato a motivare specificamente in relazione agli elementi ritenuti rilevanti ai fini della valutazione (criteri di cui all'art. 133 c.p.); non sono sufficienti formule generiche o clausole di stile.
- Non è necessario che il giudice discuta ogni singolo elemento previsto dall'art. 133 c.p., ma deve indicare quelli decisivi e spiegare perché la tenuità è o non è configurabile nel caso concreto.
- La mancata motivazione su questioni decisive sollevate dalle parti può determinare l'annullamento parziale della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio sul punto specifico.
- Fatti come la fuga immediata dell'imputato dopo il fatto possono essere considerati rilevanti per negare la causa di non punibilità per particolare tenuità e devono essere valutati e motivati dal giudice.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18858/2023 del 05/05/2023
- Sentenza penale · 5 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18859/2023 del 05/05/2023
- Sentenza penale · 5 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18861/2023 del 05/05/2023
- Sentenza penale · 5 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18862/2023 del 05/05/2023
- Sentenza penale · 5 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18863/2023 del 05/05/2023
- Sentenza penale · 5 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18864/2023 del 05/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →