Sentenza n. 7277/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione II quater) n. 15497 dell’11 agosto 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere negativo della Soprintendenza del 3 gennaio 2022 sull’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura dell’albergo nella Città Storica di Roma, nonché successiva nota di risposta del 10 febbraio 2022; in appello, la sentenza del TAR Lazio n. 15497 dell’11 agosto 2025 che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al ricorrente (società alberghiera)
Prevale il privato
La controversia
La società alberghiera ha impugnato il parere negativo della Soprintendenza relativo al rifacimento della copertura dell’immobile di via Gioberti 36 e all’installazione di pannelli fotovoltaici. In primo grado aveva dedotto violazione dell’art. 24, commi 19-21, delle NTA del PRG di Roma, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento, sviamento, irragionevolezza, disparità di trattamento e contraddittorietà, oltre alla violazione della disciplina e degli obiettivi di promozione delle energie rinnovabili. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo adeguata la valutazione di incompatibilità con il contesto storico. In appello la società ha denunciato error in iudicando e erronea valutazione degli atti, sostenendo che la sentenza avesse avallato un divieto sostanzialmente assoluto non previsto dalla normativa; che l’edificio e l’area non fossero sottoposti a vincolo culturale specifico; che il parere non identificasse concrete caratteristiche dell’edificio o modalità progettuali incompatibili; che i pannelli sarebbero stati integrati nella copertura, senza sopraelevazione; che non fossero dimostrati pregiudizi alle visuali; e che fossero presenti impianti fotovoltaici nei dintorni. Ha inoltre invocato il rilievo dell’interesse pubblico alla produzione di energia rinnovabile. Le amministrazioni appellate hanno eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando la sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado e annullato il parere impugnato. Ha ritenuto fondato il nucleo delle censure concernenti motivazione e istruttoria: il richiamo alla Città Storica e ai caratteri storico-architettonici dell’edificio era astratto e non spiegava, con riferimento alle concrete modalità dell’intervento, quali effetti avrebbero compromesso il fabbricato o il contesto. Anche la successiva nota della Soprintendenza, riferita genericamente ai rischi per l’integrità del centro storico, agli elementi impiantistici e alle visuali, non colmava tale carenza. Le ulteriori ragioni sulle peculiarità dell’area, prospettate dalle amministrazioni soltanto nelle memorie processuali, costituivano motivazione postuma e non potevano integrare né sanare il parere. La valutazione paesaggistica deve confrontarsi con le modalità di installazione, i materiali e le caratteristiche concrete dei luoghi, bilanciando la tutela del paesaggio con l’interesse pubblico alla transizione energetica e l’interesse privato al risparmio energetico; la mera visibilità dei pannelli non basta a giustificare un giudizio negativo. Poiché il parere è stato annullato per difetto di motivazione, le altre doglianze sono state assorbite. Resta il potere-dovere dell’Amministrazione di pronunciarsi nuovamente sul progetto applicando i principi esposti. Spese del doppio grado compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Dato che l’immobile in oggetto non è sottoposto a specifici vincoli di cui alla Parte seconda del d.lgs. n. 42/2004, ma è ricompreso nella Città Storica, la Soprintendenza, competente a pronunciarsi ai sensi dell’art. 24 del PRG del Comune di Roma avrebbe, dunque, dovuto fornire nella fattispecie in esame, una motivazione sufficientemente dettagliata, come richiesto dall'art. 3 della l. 241/1990, incidendo la sua determinazione discrezionale sul diritto di proprietà del privato ed avendo l’intervento progettato una specifica finalità ambientale.
Il parere negativo su un progetto fotovoltaico in un’area storica, quando l’immobile non è soggetto a uno specifico vincolo culturale, deve essere sorretto da una motivazione sufficientemente dettagliata e riferita alle caratteristiche concrete dell’intervento e del contesto.
art. 21-octies l. 241/1990
Simili argomentazioni, non contenute, come anticipato, nel parere espresso dalla Soprintendenza all’esito del procedimento, risultano, in verità, inammissibili, risolvendosi in una motivazione postuma, non in grado di sanare le gravi criticità dell’originario atto amministrativo.
La motivazione formulata per la prima volta nel giudizio non può integrare il provvedimento né sanare le carenze della motivazione originaria, anche mediante il richiamo alla regola del raggiungimento dello scopo.
art. 24 NTA del PRG di Roma
Dato che l’immobile in oggetto non è sottoposto a specifici vincoli di cui alla Parte seconda del d.lgs. n. 42/2004, ma è ricompreso nella Città Storica, la Soprintendenza, competente a pronunciarsi ai sensi dell’art. 24 del PRG del Comune di Roma avrebbe, dunque, dovuto fornire nella fattispecie in esame, una motivazione sufficientemente dettagliata, come richiesto dall'art. 3 della l. 241/1990, incidendo la sua determinazione discrezionale sul diritto di proprietà del privato ed avendo l’intervento progettato una specifica finalità ambientale.
La competenza della Soprintendenza a pronunciarsi sul progetto in base alla disciplina del PRG non esonera dall’obbligo di motivare in modo concreto e dettagliato la valutazione negativa.
d.lgs. 190/2024, artt. 11-bis, comma 1, lett. l), n. 3), e 11-quater
Le novità legislative richiamate, a partire dallo stesso d.lgs. 190/2024, non sono applicabili ratione temporis alla fattispecie in esame, ma confermano l'evoluzione della sensibilità collettiva verso i pannelli fotovoltaici, i quali non possono essere percepiti ex se come ostacolo al godimento del paesaggio.
Le disposizioni sopravvenute non regolano retroattivamente il caso, ma corroborano l’indirizzo per cui la presenza di pannelli fotovoltaici non costituisce, di per sé, un ostacolo alla fruizione del paesaggio.
Massime di principio
- Il diniego relativo all’installazione di pannelli fotovoltaici in un contesto storico o paesaggistico non può fondarsi sulla sola visibilità degli impianti o su richiami generici al pregio del contesto: deve indicare le concrete caratteristiche progettuali e i specifici effetti che renderebbero l’intervento incompatibile.
- La valutazione paesaggistica degli impianti fotovoltaici deve considerare le modalità di installazione e la qualità dei materiali, e bilanciare la tutela del paesaggio con l’interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili e con l’interesse privato al risparmio energetico.
- Le ragioni del diniego non contenute nel provvedimento adottato all’esito del procedimento non possono essere introdotte dalle amministrazioni in giudizio per integrare o sanare la motivazione originaria.
- Quando l’immobile è inserito in un contesto storico ma non è assoggettato a uno specifico vincolo culturale, il parere negativo della Soprintendenza deve comunque essere adeguatamente motivato, con particolare riferimento alla concreta incidenza dell’intervento.
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