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Ordinanza

Ordinanza n. 1916/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 00217/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202603477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana, Sez. III, n. 217/2026, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa appellante ha proposto appello contro la sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso di primo grado e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti amministrativi né le specifiche censure formulate in appello. L'istanza cautelare era fondata sul pregiudizio lamentato dall'appellante, ritenuto dal Collegio di natura meramente economica, in relazione a un interesse sostanziale qualificato come meramente pretensivo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 98 c.p.a. per difetto del periculum in mora. Il Collegio ha ritenuto che il pregiudizio dedotto fosse esclusivamente economico e che, trattandosi di un interesse pretensivo, la sospensione della sentenza di primo grado non fosse comunque idonea a soddisfare l'interesse azionato. La decisione cautelare è stata adottata senza definire il merito dell'appello, per il quale era già fissata l'udienza pubblica del 22 ottobre 2026; tale prossimità temporale è stata considerata ulteriore elemento idoneo a ridimensionare il periculum. Ag S.r.l.s. è stata condannata alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 2.000,00 in favore di ciascuna delle due amministrazioni resistenti, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata valutata alla luce dei presupposti per la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata; l'istanza è stata respinta per difetto del periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione della sentenza di primo grado richiede la sussistenza di un periculum in mora concreto e attuale; il pregiudizio meramente economico, quando non accompagnato da ulteriori elementi qualificanti, non è sufficiente a integrare tale presupposto.
  • Quando l'interesse sostanziale azionato è meramente pretensivo, la sospensione della sentenza di primo grado deve essere concretamente idonea a soddisfare l'interesse perseguito; se la misura cautelare non può produrre tale utilità, l'istanza va respinta.
  • La prossimità dell'udienza di merito può concorrere a escludere o ridimensionare il periculum in mora, poiché riduce temporalmente il pregiudizio dedotto.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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