Cassazione Penale, Sentenza n. 39967/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione che censurava la sentenza di appello per: 1) violazione delle norme processuali (artt. 192 c.1-2 e 530 c.2 c.p.p.), vizio di motivazione e carenza di prova rispetto alla contestazione di truffa (assenza di prova della presenza della Silvano allo sportello e mancata valutazione della documentazione contrattuale che avrebbe giustificato il versamento di €20.000); 2) erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p. per mancanza di danno patrimoniale concreto (sosteneva che la somma era stata rimborsata a Gioiosa dalla banca); 3) nullità per rigetto immotivato della richiesta di rinnovazione istruttoria e mancata escussione del teste Luca Botta (art. 190 c.p.p.); 4) diniego ingiustificato delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); 5) illegittimità della dichiarazione di inammissibilità del concordato in appello, proposto tardivamente secondo la difesa ma comunque depositato tramite portale PDP (riferimenti artt. 111 Cost., 599-bis e 125 c.3 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero, in larga parte, mera rielaborazione fattuale delle risultanze di merito non consentita in sede di legittimità; ha confermato che il fatto delittuoso (truffa artt. 81 cpv. e 640 c.p.) era adeguatamente motivato dalla sentenza di merito (incasso dell'assegno clonato su conto intestato all'imputata e esibizione di un documento di identità allo sportello), ha escluso che Gioiosa fosse parte offesa (la parte offesa è la banca che ha rimborsato Gioiosa) e quindi ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante per danno patrimoniale rilevante; ha ritenuto legittima la decisione di non rinnovare l'istruttoria dibattimentale, avendo la corte motivato la irrilevanza della testimonianza di Botta; ha giudicato non manifestamente illogica la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche; ha infine dichiarato tardiva la richiesta di concordato in appello in base al termine di legge (art. 599-bis c.p.p.). La Cassazione ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e a €3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 81, comma secondo c.p.
Richiamato come norma relativa alla continuazione/concorrente di reati; impiegata insieme all'accertamento del reato di truffa.
art. 640 c.p.
Rilevante per la configurazione del reato di truffa: la Corte di merito ha ritenuto provati artifici e raggiri (incasso di assegno clonato e versamento sul conto dell'imputata) sufficienti a integrare il reato.
art. 61 n.7 c.p.
Applicata come aggravante per danno patrimoniale di rilevante entità: la Corte ha ritenuto che il danno patrimoniale ricadesse sulla banca (parte offesa), non su Gioiosa, giustificando l'aggravante.
artt. 192 commi 1 e 2 c.p.p. e art. 530 comma 2 c.p.p.
Riferiti dalle censure difensive come violati; la Cassazione ha osservato che i motivi che richiedevano una rivalutazione dei fatti erano di natura meramente fattuale e quindi inammissibili in sede di legittimità, in quanto il giudice di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove.
art. 190 c.p.p.
Richiamato in relazione alla presunta nullità per il rigetto della rinnovazione istruttoria; la Corte ha ricordato l'obbligo per il giudice di appello di motivare il rigetto evidenziando l'irrilevanza o la non decisività degli elementi richiesti, e ha ritenuto che tale obbligo fosse stato assolto nel caso concreto.
art. 62-bis c.p.
Valutata in relazione alle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che il diniego fosse motivato e non manifestamente illogico, e quindi non sindacabile in cassazione.
art. 599-bis c.p.p.
“nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza”
La norma impone il termine perentorio per la proposta di concordato in appello; la Corte ha dichiarato tardiva la richiesta presentata il giorno prima dell'udienza e quindi non ha obbligo di accogliere o compensare la richiesta tardiva.
art. 616 c.p.p.
Applicato per l'irrogazione delle spese e della sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, con motivazione di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita la mera rivalutazione del compendio probatorio: i motivi che si riducono a contestare la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito sono generalmente inammissibili.
- Per l'aggravante per danno patrimoniale (art. 61 n.7) conta chi sia la parte offesa effettiva: se il rimborso è stato operato da un intermediario (es. banca), il danno patrimoniale può essere ascritto a quest'ultimo e ciò giustifica l'aggravante.
- Il giudice d'appello che rifiuta la rinnovazione dell'istruttoria deve motivare l'assenza di decisività o l'irrilevanza degli elementi che si chiedevano (es. perché il teste non era stato citato o non è individuabile il documento cui si riferisce). Se tale motivazione è presente, il vizio è difficile da emergere in Cassazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria; valutazioni equilibrate e argomentate dei giudici di merito restano confermate.
- Le proposte di concordato in appello sono soggette a termini perentori (art. 599-bis c.p.p.): la presentazione tardiva comporta l'irricevibilità e non impone alla corte obblighi di motivazione aggiuntiva.
- La condanna alle spese e l'irrogazione di ammenda per ricorsi inammissibili può essere disposta quando siano ravvisabili profili di colpa nella determinazione del ricorso.
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