Cassazione Penale, Sentenza n. 17739/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva confermato la configurabilità del reato di violenza privata (artt. 81, cpv., 610, co.1 c.p.) per avere ostruito l'accesso all'abitazione della parte offesa tramite il parcheggio prolungato della propria autovettura, chiedendo: 1) declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, sostenendo che l'accesso era di proprietà del padre della persona offesa e non del figlio; 2) violazione di legge e carenza dell'elemento oggettivo del reato (assenza di violenza/idoneità della condotta a comprimere la libertà di locomozione); 3) travisamento e omissione della prova con riferimento a dichiarazioni testimoniali e a una consulenza tecnica di parte che, secondo il ricorrente, avrebbero dimostrato la legittimità dell'uso dell'accesso da parte della persona offesa e l'irregolarità delle asserite pretese della stessa; deduce altresì vizi relativi alla correlazione accusa/sentenza (luogo del fatto) e alla quantificazione del risarcimento civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo in parte infondato e in parte inammissibile. Ha confermato che: 1) la persona offesa (Puglisi Giovanni) aveva una relazione di fatto con l'accesso e il cortile in via Chieti (uso e godimento, se non possesso) idonea a legittimare la proposizione della querela; 2) la condotta del parcheggio prolungato integra la 'violenza' ai sensi dell'art. 610 c.p. quando riduce sensibilmente la capacità di locomozione e di determinazione della vittima, quindi è configurabile il reato; 3) non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in quanto non vi è stata una trasformazione radicale del fatto rispetto all'imputazione; 4) sono inammissibili i motivi che chiedono la riconsiderazione del compendio probatorio (travisanento) per i limiti del giudizio di legittimità e per la mancata autosufficienza del ricorso (mancata allegazione integrale degli atti invocati); 5) la quantificazione del danno in favore della parte civile (euro 200,00 in appello) è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione. Conseguentemente è stato confermato l'esito della Corte territoriale (che aveva riconosciuto la fattispecie ma aveva dichiarato l'imputato non punibile per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., ridotto il quantum civile e revocata la provvisionale). Il ricorrente è altresì condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per complessivi euro 3.600, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 610 cod. pen.
Il bene giuridico tutelato è la libertà morale/intesa come capacità di determinarsi; la condotta di parcheggiare in modo da ostacolare l'accesso può integrare la "violenza" se riduce sensibilmente la capacità di locomozione e di autodeterminazione della persona offesa
art. 131-bis cod. pen.
Riconosciuta dalla Corte territoriale la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto a favore dell'imputato, non incidendo ciò sulla configurazione del reato ma sulla punibilità della condotta
art. 120 cod. pen.
Il diritto di proporre querela appartiene alla persona offesa dal reato; la Corte ha interpretato che l'uso e il godimento del varco da parte della persona offesa bastano a legittimarne la facoltà di querelare
art. 521 cod. proc. pen.
Riferito al rispetto della regola del contraddittorio: la diversa qualificazione del fatto in sentenza è ammissibile se non sorprende l'imputato e se rientra nello sviluppo prevedibile del giudizio, consentendo la difesa
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
art. 111, comma secondo, Cost.; art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Principio del giusto processo e del contraddittorio, richiamati per valutare la regolarità della prosecuzione del giudizio e della eventuale riqualificazione dell'imputazione
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Limita gli aspetti sindacabili in Cassazione, incidendo sul divieto di riesame libero degli elementi di fatto e sul criterio di ammissibilità dei motivi di travisamento
art. 165-bis d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271
art. 165-bis, co. 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271
Richiamato in relazione all'onere di indicazione e allegazione degli atti invocati in cassazione; la Corte conferma l'obbligo di rendere il ricorso autosufficiente
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
Massime di principio
- L'uso effettivo e continuativo di uno spazio (accesso o cortile), anche se di proprietà di terzi, può creare una relazione di fatto (godimento o possesso) che legittima la persona che lo utilizza a proporre querela quando viene ostacolata
- La configurazione del reato di violenza privata (art. 610 c.p.) non richiede necessariamente forza fisica: è sufficiente qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente la persona della libertà di determinazione o di locomozione, come il parcheggio prolungato che impedisca l'accesso
- La pronuncia di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è compatibile con il riconoscimento della configurazione del reato: il fatto può essere considerato penalmente irrilevante sotto il profilo della punibilità pur essendo integri gli elementi costitutivi
- In Cassazione è precluso riesaminare i fatti e rimediare a una diversa valutazione del compendio probatorio compiuta dal giudice di merito; i motivi che si risolvono in una rivalutazione dei fatti sono inammissibili
- Chi deduce travisamento della prova in Cassazione deve rendere il ricorso autosufficiente allegando integralmente gli atti o le prove contestate; altrimenti il motivo è inammissibile
- La quantificazione del danno in sede penale (liquidazione equitativa) è rimessa al giudice di merito; in Cassazione è generalmente inammissibile contestare la discrezionalità della misurazione del quantum risarcitorio
- Una riqualificazione dell'imputazione o una diversa indicazione del luogo del fatto non viola automaticamente il diritto di difesa se non trasforma radicalmente gli elementi essenziali della fattispecie e se l'imputato ha avuto la possibilità di difendersi durante i gradi di merito
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