Cassazione Penale, Sentenza n. 22052/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I difensori hanno impugnato la sentenza di conferma della condanna per concorso in ricettazione, deducendo: per Liuzzi violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. con riferimento al bis in idem rispetto a precedente condanna per plurimi furti (Tribunale di Bari 04/10/2016), difetto di motivazione sulla responsabilità e vizio nella mancata concessione delle attenuanti generiche; per Lombardi violazione di norme processuali a pena di nullità (art. 606 lett. c) cod.proc.pen.) con specifico riferimento all'art. 649 cod.proc.pen. per identità del fatto storico rispetto a procedimenti sui medesimi beni, contestata errata valutazione della Corte d'Appello circa la parziale identità dei beni e l'assenza di definitività dell'altra condanna, nonché difetto di motivazione circa la recidiva e la determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati e li ha accolti. Ha censurato la Corte d'Appello per aver ritenuto irrilevante la non definitività del processo sui furti e per aver equivocamente distinto i reati (furto vs ricettazione), omettendo che l'art. 648 c.p. (ricettazione) opera come fattispecie riservata rispetto al reato presupposto (furto) e che, pendendo un procedimento per i medesimi fatti nella stessa sede e su iniziativa dello stesso ufficio, non può essere promossa o proseguita una successiva azione penale per gli stessi fatti (art. 649 c.p.p. e giurisprudenza delle Sezioni Unite). Ha rilevato altresì che la parziale identità dei beni avrebbe imposto il non doversi procedere per quegli specifici capi e effetti sulla pena. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e il processo rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 606 cod.proc.pen.
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; qui richiamata in relazione ai vizi dedotti (violazione di norme processuali, vizio di motivazione)
art. 649 cod.proc.pen.
Disciplina la causa di non doversi procedere per duplicazione del processo: se è pendente un procedimento per lo stesso fatto davanti allo stesso giudice (o nella stessa sede) e per iniziativa del medesimo P.M., il secondo procedimento non dovrebbe proseguire e deve essere disposto l'archiviazione o dichiarata l'improcedibilità
art. 648 cod.pen.
Definisce la ricettazione: risponde chi, fuori dai casi di concorso nel reato presupposto, ha ricevuto i beni provenienti dal delitto (quindi la contestazione della ricettazione può essere preclusa se il medesimo soggetto è già stato processato o condannato per il reato presupposto relativo agli stessi beni)
art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
Norma procedurale richiamata per il riassunto dei motivi di impugnazione; usata per la sintetica esposizione dei motivi in cassazione
Massime di principio
- Se esiste un procedimento pendente per i medesimi fatti, davanti alla stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., il secondo processo non dovrebbe essere proseguito: va valutata la causa di non doversi procedere ai sensi dell'art. 649 c.p.p.
- La qualificazione del reato (es. furto vs ricettazione) non impedisce di riconoscere la duplicazione se i beni e la vicenda materiale sono gli stessi: la ricettazione è spesso strumentalmente collegata al reato presupposto e può essere preclusa quando il presupposto è già stato oggetto di procedimento.
- La mancata definitività della prima sentenza non è di per sé sufficiente a permettere il proseguimento del secondo procedimento; la pendency (litispendenza/processo già esercitato dallo stesso P.M. nella stessa sede) può comportare l'archiviazione o l'improcedibilità del secondo procedimento.
- In presenza di parziale identità dei beni occorre dichiarare il non doversi procedere per quegli aspetti corrispondenti e tenerne conto nella determinazione della pena: l'identità materiale rileva anche parzialmente.
- Il giudice d'appello deve motivare adeguatamente su recidiva, qualificazione dei fatti e concessione o negazione delle attenuanti: carenza di motivazione su questi punti può integrare motivo di annullamento in cassazione.
- Le Sezioni Unite e la giurisprudenza consolidata costituiscono parametro interpretativo importante: nelle ipotesi di duplicazione in sede omogenea la seconda azione va bloccata indipendentemente dalla mancata irrevocabilità della prima sentenza
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