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Sentenza

Sentenza n. 702/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento del pei e del glo del 10.10.2025 della scuola secondaria di primo grado IC de Curtis in persona del Dirigente Scolastico; - Nonché per il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico;

Giustizia amministrativa202506076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: PEI e verbale GLO del 10 ottobre 2025, nella parte in cui hanno assegnato alla minore 18 ore settimanali di sostegno su 30, anziché un numero di ore ritenuto adeguato alle sue esigenze, nonché la conseguente mancata assegnazione di sostegno in rapporto 1:1

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore di studentessa)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’assegnazione di sole 18 ore settimanali di sostegno a fronte di una frequenza scolastica di 30 ore e di una disabilità grave necessitante di assistenza continuativa. Ha chiesto l’annullamento del PEI e del GLO e l’accertamento del diritto della minore a un insegnante di sostegno per l’intero orario scolastico. Sono stati dedotti violazione della legge n. 104/1992, del d.lgs. n. 66/2017, dei principi costituzionali e della normativa internazionale in materia di inclusione scolastica, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Il GLO aveva evidenziato la gravità delle condizioni della minore, che senza un adulto di riferimento non riusciva a seguire le lezioni, mentre il PEI si era limitato a confermare le 18 ore già assegnate dal dirigente scolastico. Il TAR aveva ordinato all’istituto di rideterminarsi e di chiarire se le ore fossero sufficienti o se fosse necessaria una diversa quantificazione, ma l’amministrazione non aveva fornito nuovi atti né dato esecuzione all’ordinanza istruttoria. Non risultava inoltre documentata la tempestiva richiesta di posti di sostegno in deroga all’organico di diritto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo illegittima l’assegnazione di sole 18 ore perché non coerente con la gravità della disabilità, con le risultanze del GLO e con il fabbisogno individuale della minore. Ha affermato che il PEI deve essere fondato sul profilo di funzionamento, sulla proposta del GLO e su un’istruttoria e motivazione effettive; non è legittimo limitarsi a recepire il numero di ore già disponibili in organico o assegnate dal dirigente scolastico. La necessità di sostegno intensivo non determina automaticamente, in ogni caso, la copertura integrale dell’orario scolastico, ma un’assegnazione inferiore alle ore di frequenza richiede una motivazione specifica e un’istruttoria adeguata. Nel caso concreto tale motivazione mancava del tutto e l’amministrazione non aveva provato di avere richiesto tempestivamente i posti in deroga. Il diritto all’insegnante di sostegno è stato considerato non finanziariamente condizionato: carenze di organico o di risorse non possono giustificare la mancata garanzia del nucleo essenziale del diritto all’inclusione scolastica. Il TAR ha annullato i provvedimenti impugnati nei limiti indicati, ha accertato il diritto della minore al sostegno in rapporto 1:1 e ha ordinato all’amministrazione di provvedere. Ha assegnato quindici giorni per l’ottemperanza, prevedendo, in caso di inerzia, la nomina del Direttore generale del personale scolastico quale commissario ad acta, con facoltà di delega e di avvalersi di ausiliari per la redazione del PEI. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori e contributo unificato, se dovuto e versato. La sentenza è stata trasmessa anche alla Procura regionale della Corte dei conti e ad altri organi istituzionali per le valutazioni sulle possibili responsabilità amministrative ed erariali.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La controversia sul sostegno scolastico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.

    adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio; misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato compresa la nomina di un commissario ad acta

    Consente al giudice di modulare la condanna e di disporre direttamente misure attuative, compresa la nomina del commissario ad acta già in sede di cognizione.

  • art. 3 l. 104/1992

    Riconosce alla persona con disabilità il diritto alle prestazioni correlate alla necessità di sostegno o sostegno intensivo; la disabilità grave comporta priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

  • art. 12 l. 104/1992

    Prevede il profilo di funzionamento quale documento propedeutico alla predisposizione del PEI e alla definizione delle misure di sostegno.

  • art. 13 l. 104/1992

    Costituisce la base normativa delle misure di integrazione scolastica e del sostegno didattico agli alunni con disabilità.

  • art. 7, comma 2, d.lgs. 66/2017

    Il PEI deve individuare obiettivi, strumenti, strategie e modalità di sostegno, compresa la proposta del numero di ore, sulla base dell’accertamento della disabilità e del profilo di funzionamento.

  • art. 9, comma 10, d.lgs. 66/2017

    Attribuisce al GLO il compito di elaborare e approvare il PEI e di formulare la proposta relativa alle risorse di sostegno.

  • art. 10 d.lgs. 66/2017

    Impone al dirigente scolastico di formulare, sulla base dei PEI, la richiesta complessiva dei posti di sostegno, comprese le risorse ulteriori rispetto all’organico di diritto; consente il ricorso ai posti in deroga secondo le effettive esigenze.

  • art. 7, comma 2-bis, d.lgs. 66/2017

    Non può essere interpretato nel senso di consentire la compressione del diritto individuale al sostegno sulla base dei limiti dell’organico o dell’invarianza della spesa.

  • art. 8 d.lgs. 66/2017

    Il Piano per l’inclusione coordina le risorse della scuola, ma il riferimento alle risorse disponibili non consente di negare il nucleo essenziale del diritto al sostegno.

  • art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. 62/2024

    Definisce i sostegni e distingue il sostegno ordinario dal sostegno intensivo in relazione a frequenza, durata e continuità.

  • art. 1, comma 605, lett. b), l. 296/2006

    È richiamato quale base normativa per l’adeguamento dell’organico di fatto alle effettive esigenze di sostegno.

  • art. 40, comma 1, l. 449/1997

    È richiamato quale fondamento della possibilità di istituire posti aggiuntivi di sostegno in deroga.

  • art. 81 Cost.

    L’obbligo di copertura finanziaria vincola il legislatore e non consente al giudice di negare l’attuazione di un diritto fondamentale per ragioni finanziarie.

  • artt. 3, 32, 34 e 38 Cost.

    Sono indicati quali fondamenti costituzionali del diritto all’istruzione, all’integrazione scolastica e alla tutela della persona con disabilità.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    Il TAR ne ha ritenuto applicabile il principio relativo all’assenza di compensi aggiuntivi per il commissario ad acta, le cui attività rientrano nella retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Il diritto dell’alunno con disabilità all’assegnazione delle misure di sostegno necessarie all’effettiva inclusione scolastica costituisce un diritto costituzionalmente garantito e non può essere compresso per carenze di organico o per insufficienza di risorse finanziarie; l’amministrazione deve attivare, ove necessario, il sistema dei posti di sostegno in deroga.
  • La quantificazione delle ore di sostegno deve derivare da un’istruttoria individualizzata fondata sulla documentazione sanitaria e sul profilo di funzionamento, sulla proposta del GLO e sugli obiettivi del PEI; è illegittimo determinare il monte ore mediante il semplice recepimento delle ore disponibili in organico o già assegnate in via provvisoria.
  • La disabilità grave o la necessità di sostegno intensivo non producono automaticamente il diritto alla copertura integrale dell’orario scolastico. Tuttavia, quando il sostegno è assegnato per un numero di ore inferiore all’orario di frequenza, il PEI deve esplicitare le ragioni concrete, coerenti con il fabbisogno dell’alunno e sorrette da adeguata istruttoria.
  • Il dirigente scolastico deve rilevare tempestivamente il fabbisogno individuale di sostegno e chiedere all’ufficio scolastico competente i posti in deroga necessari, sulla base del PEI e delle esigenze accertate. La mancata richiesta dei posti in deroga è illegittima quando il sistema PEI-GLO evidenzi la necessità della copertura integrale.
  • Il giudice amministrativo, nell’ambito della giurisdizione esclusiva sulla materia del sostegno scolastico, può accertare il diritto dell’alunno, annullare il PEI illegittimo e impartire specifiche prescrizioni conformative, nominando già in sede di cognizione un commissario ad acta per il caso di mancata esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiurisdizione e ripartoGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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