Cassazione Civile, Ordinanza n. 37251/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un sollecito di pagamento TARI 2015 notificato dalla società che gestiva il servizio per conto del Comune, atto preceduto da una bolletta TARI di importo pari a euro 328,00, mai impugnata. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso; in appello la CTR, accogliendo l’appello incidentale della società e rigettando quello principale della contribuente, aveva dichiarato inammissibile l’originario ricorso ritenendo che la mancata impugnazione della bolletta avesse "cristallizzato" la pretesa tributaria. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva la violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la bolletta TARI non rientra tra gli atti obbligatoriamente impugnabili e che, quindi, la mancata impugnazione non poteva precludere il successivo ricorso contro il sollecito di pagamento. La società resistente, con ricorso incidentale, lamentava invece vizi ex art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su ulteriori eccezioni di inammissibilità e sulla chiamata in causa di altro ente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale della contribuente, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità fondata sulla pretesa cristallizzazione derivante dalla mancata impugnazione della bolletta TARI. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società, perché le doglianze non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva deciso assorbendo le ulteriori questioni dopo avere ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
L’elencazione degli atti impugnabili è tassativa ma va interpretata estensivamente; possono essere impugnati tutti gli atti dell’ente impositore che rendano nota al contribuente una pretesa tributaria ben individuata. La mancata impugnazione di un atto non espressamente compreso nell’elenco non determina la cristallizzazione definitiva della pretesa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per denunciare la violazione e falsa applicazione della norma processuale tributaria sull’impugnabilità degli atti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio dedotto dai ricorrenti incidentali per lamentare nullità della sentenza e violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia non è corretta quando la decisione di assorbimento consente di ravvisare un rigetto implicito delle questioni non esaminate.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiamato quanto alla necessità di specificità del motivo incidentale e alla trascrizione delle difese svolte nei precedenti gradi.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato nel procedimento camerale di legittimità e nella proposta del relatore.
Massime di principio
- In materia tributaria, l’elenco degli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992 deve essere letto in senso estensivo: è impugnabile ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una pretesa fiscale ben determinata, anche se non espressamente nominato dalla norma.
- La mancata impugnazione di un atto non tipico o non espressamente previsto dall’art. 19 non rende intangibile o "cristallizzata" la pretesa tributaria, che può essere reiterata in un successivo atto tipico impugnabile.
- Quando il giudice decide assorbendo altre questioni dopo avere accolto una preliminare ragione assorbente, la censura non va costruita come omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., ma come contestazione della correttezza dell’assorbimento e, se del caso, come vizio di motivazione omessa.
- Il ricorso per cassazione deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: doglianze rivolte contro profili non decisivi o non posti a base della decisione sono inammissibili.
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