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Sentenza

Sentenza n. 3082/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento previa sospensione Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione Direttore Generale dell’IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI “Fondazione Giovanni Pascale” n. 47 del 23 gennaio 2026, con cui è stata definitivamente aggiudicata, a favore del costituendo RTI Mevion Medical Systems / Leo Cancer Care Ltd / Morviducci S.r.l., la procedura negoziata a seguito di dialogo competitivo per l’affidamento della « fornitura, installazione e manutenzione full risk, comprensiva di lavori, di un sistema per protonterapia da realizzare presso l’Istituto Nazionale Tumori G. Pascale di Napoli » (CIG B6B05333F5), pubblicata sulla piattaforma Soresa in data 29 gennaio 2026; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale o di esecuzione rispetto all’atto impugnato, ivi inclusi l’atto indittivo di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 651 del 31 maggio 2024, l’Avviso di dialogo competitivo, la Deliberazione n. 191 del 19 febbraio 2025, gli atti di gara e il Disciplinare di gara, e tutti i verbali relativi alla procedura, nella parte in cui il RTI Mevion è stato ammesso alla procedura e sono state valutate le offerte; - del Disciplinare di gara e dell’Avviso di dialogo, nella parte in cui si prescrive il “possesso di un sistema di Gestione Ambientale Aziendale conforme alla ISO 14001”, nella misura in cui tale clausola si possa interpretare come volta a consentire l’attivazione del soccorso istruttorio nei confronti di un concorrente che ha omesso di giustificare il mancato ottenimento del certificato, nonché come volta a lasciare al concorrente la possibilità di soddisfare il requisito in questione senza rispettare le condizioni di legge in ordine sia alla impossibilità di conseguire la specifica certificazione sia alla dimostrazione del rispetto dei requisiti stabiliti nelle norme tecniche; - nonché, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., di ogni altro atto o provvedimento dell’IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI “Fondazione Giovanni Pascale”, pur non cognito, ove dovesse essere inteso come un parziale diniego all’accesso agli atti del RTI aggiudicatario da parte del RTI LINEARBEAM, anche all’esito dell’istanza presentata in data 30.01.2026 e dei solleciti di evasione completa dell’istanza inviati in data 17.02.2026 e 20.02.2026; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con il RTI aggiudicatario per il subentro nel medesimo; e per la condanna della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 124 del c.p.a., alla reintegrazione in forma specifica ovvero, in via subordinata, al risarcimento per equivalente del danno subito dal RTI LINEARBEAM. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LINEARBEAM S.R.L. il 19\3\2026 : - della Deliberazione Direttore Generale dell’IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI “Fondazione Giovanni Pascale” n. 47 del 23 gennaio 2026, con cui è stata definitivamente aggiudicata, a favore del costituendo RTI Mevion Medical Systems / Leo Cancer Care Ltd / Morviducci S.r.l., la procedura negoziata a seguito di dialogo competitivo per l’affidamento della « fornitura, installazione e manutenzione full risk, comprensiva di lavori, di un sistema per protonterapia da realizzare presso l’Istituto Nazionale Tumori G. Pascale di Napoli » (CIG B6B05333F5), pubblicata sulla piattaforma Soresa in data 29 gennaio 2026; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale o di esecuzione rispetto all’atto impugnato, ivi inclusi l’atto indittivo di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 651 del 31 maggio 2024, l’Avviso di dialogo competitivo, la Deliberazione n. 191 del 19 febbraio 2025, gli atti di gara e il Disciplinare di gara, e tutti i verbali relativi alla procedura, nella parte in cui il RTI Mevion è stato ammesso alla procedura e sono state valutate le offerte; - del Disciplinare di gara e dell’Avviso di dialogo, nella parte in cui si prescrive il “possesso di un sistema di Gestione Ambientale Aziendale conforme alla ISO 14001”, nella misura in cui tale clausola si possa interpretare come volta a consentire l’attivazione del soccorso istruttorio nei confronti di un concorrente che ha omesso di giustificare il mancato ottenimento del certificato, nonché come volta a lasciare al concorrente la possibilità di soddisfare il requisito in questione senza rispettare le condizioni di legge in ordine sia alla impossibilità di conseguire la specifica certificazione sia alla dimostrazione del rispetto dei requisiti stabiliti nelle norme tecniche; - nonché, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., di ogni altro atto o provvedimento dell’IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI “Fondazione Giovanni Pascale”, pur non cognito, ove dovesse essere inteso come un parziale diniego all’accesso agli atti del RTI aggiudicatario da parte del RTI LINEARBEAM, anche all’esito dell’istanza presentata in data 30.01.2026 e dei solleciti di evasione completa dell’istanza inviati in data 17.02.2026 e 20.02.2026; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con il RTI aggiudicatario per il subentro nel medesimo; e per la condanna della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 124 del c.p.a., alla reintegrazione in forma specifica ovvero, in via subordinata, al risarcimento per equivalente del danno subito dal RTI LINEARBEAM. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da MEVION MEDICAL SYSTEMS INC il 3\4\2026 : per l’annullamento - della Deliberazione Direttore Generale dell’IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI “Fondazione Giovanni Pascale” n. 47 del 23 gennaio 2026 (doc. 1-fasc.ric), con cui è stata definitivamente aggiudicata, a favore del costituendo RTI Mevion Medical Systems / Leo Cancer Care Ltd / Morviducci S.r.l., la procedura negoziata a seguito di dialogo competitivo per l’affidamento della « fornitura, installazione e manutenzione full risk, comprensiva di lavori, di un sistema per protonterapia da realizzare presso l’Istituto Nazionale Tumori G. Pascale di Napoli » (CIG B6B05333F5), pubblicata sulla piattaforma Soresa in data 29 gennaio 2026 (doc. 2-fasc. ric.) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale o di esecuzione rispetto all’atto impugnato, ivi inclusi l’atto indittivo di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 651 del 31 maggio 2024 (doc. 3-fasc. ric) , l’Avviso di dialogo competitivo (doc. 4-fasc. ric.), la Deliberazione n. 191 del 19 febbraio 2025 (doc. 5-fasc ric.), gli atti di gara e il Disciplinare di gara (doc. 6-fasc. ric.), e tutti i verbali relativi alla procedura

Giustizia amministrativa202601439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva della procedura negoziata, preceduta da dialogo competitivo, per la fornitura, installazione e manutenzione full risk di un sistema per protonterapia

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione definitiva in favore del costituendo RTI controinteressato, nonché gli atti presupposti e i verbali di gara, contestando, per quanto emerge dall'epigrafe, l'ammissione del RTI aggiudicatario e la valutazione delle offerte. Ha inoltre censurato la disciplina di gara relativa al requisito del possesso di un sistema di gestione ambientale conforme alla ISO 14001, nella parte in cui avrebbe potuto consentire il soccorso istruttorio o la dimostrazione del requisito senza il rispetto delle condizioni di legge. La ricorrente ha altresì proposto una domanda ex art. 116 c.p.a. contro il presunto parziale diniego di accesso agli atti dell'aggiudicatario, chiedendo infine la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro e, in subordine, il risarcimento del danno. Il controinteressato aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale diretto all'annullamento dell'aggiudicazione e degli altri atti di gara. Prima della decisione, la ricorrente principale ha depositato un atto di rinuncia rituale al ricorso, notificato alle parti intimate e ai controinteressati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esaminare i motivi relativi all'ammissione dell'aggiudicatario, alla valutazione delle offerte, al requisito ISO 14001, all'accesso agli atti, all'inefficacia del contratto, al subentro e al risarcimento. La rinuncia è stata notificata alle parti e le parti resistenti hanno aderito alla richiesta di compensazione delle spese. Le spese di giudizio sono state quindi compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La rinuncia rituale al ricorso determina l'estinzione del giudizio quando risulta ritualmente proposta e notificata alle parti interessate; nel caso concreto, l'estinzione è stata dichiarata senza esame del merito.

  • art. 116 c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe quale fondamento della domanda relativa al presunto parziale diniego di accesso agli atti; la questione non è stata esaminata per effetto della rinuncia.

  • art. 124 c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe quale fondamento delle domande di reintegrazione in forma specifica e di risarcimento nel contenzioso sugli appalti; tali domande non sono state esaminate per effetto dell'estinzione.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso, notificata alle parti interessate e non contestata dalle parti resistenti, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare le censure di merito e le domande consequenziali.
  • Quando le parti aderiscono alla richiesta di compensazione, il giudice può compensare integralmente le spese di giudizio contestualmente alla dichiarazione di estinzione per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis

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