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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-287/16

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 luglio 2017. — Fidelidade-Companhia de Seguros SA contro Caisse Suisse de Compensation e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Supremo Tribunal de Justiça. — Rinvio pregiudiziale – Assicurazione per responsabilità civile auto – Direttiva 72/166/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Seconda direttiva 84/5/CEE – Articolo 2, paragrafo 1 – Contratto di assicurazione stipulato in base a false dichiarazioni sulla proprietà del veicolo e sull’identità del conducente abituale dello stesso – Contraente che ha stipulato l’assicurazione – Difetto di interesse economico alla conclusione di tale contratto – Nullità assoluta del contratto di assicurazione – Opponibilità ai terzi vittime. — Causa C-287/16

Giurisprudenza europea62016CJ0287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha affermato che le direttive sull’assicurazione RC auto impediscono di opporre alle vittime la nullità del contratto assicurativo quando questa discenda da false dichiarazioni sul proprietario o sul conducente abituale del veicolo, o dal difetto di interesse economico del contraente. Una disciplina nazionale di questo tipo compromette l’effetto utile delle direttive e il diritto delle vittime al risarcimento. La possibile intervento del fondo di garanzia non consente di giustificare una simile opponibilità, perché tale meccanismo ha natura sussidiaria e opera solo nei casi previsti dal diritto dell’Unione.

Assicurazione RC auto: incompatibilità con il diritto UE della nullità assoluta del contratto, opponibile alle vittime, fondata su false dichiarazioni sul proprietario o sul conducente abituale del veicolo e sul difetto di interesse economico del contraente.

La questione giuridica

Se l’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva RC auto, l’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva e l’articolo 1 della terza direttiva ostino a una normativa nazionale che consenta di opporre ai terzi vittime la nullità assoluta del contratto di assicurazione RC auto quando il contratto sia stato concluso sulla base di false dichiarazioni circa il proprietario o il conducente abituale del veicolo, oppure quando il soggetto per conto del quale è stipulato non abbia un interesse economico alla conclusione del contratto.

Principio di diritto

Il diritto UE in materia di assicurazione obbligatoria RC auto osta a che l’assicuratore opponga alle vittime la nullità assoluta del contratto fondata su false dichiarazioni iniziali del contraente o sul difetto di interesse economico del soggetto per conto del quale il contratto è stato stipulato. Gli Stati membri conservano la disciplina dei requisiti di validità del contratto, ma non possono applicarla in modo da privare i terzi vittime della copertura minima garantita dalle direttive, salvo le limitate deroghe espressamente previste dal diritto dell’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 72/166/CEE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 72/166/CEE
  • Direttiva 84/5/CEE
  • Articolo 1, paragrafo 4, direttiva 84/5/CEE
  • Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 84/5/CEE
  • Direttiva 90/232/CEE
  • Articolo 1, direttiva 90/232/CEE
  • Decreto-Lei n. 522/85
  • Articolo 14, decreto legge n. 522/85
  • Codice di commercio portoghese, articoli 428 e 429

Assicurazione RC auto e opponibilità della nullità alle vittime

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica. Il giudizio principale oppone la compagnia assicuratrice Fidelidade-Companhia de Seguros SA alla Caisse Suisse de Compensation, al Fundo de Garantia Automóvel e ad altri soggetti collegati alle vittime dell’incidente.

Fatti e procedimento principale

In seguito a un sinistro stradale avvenuto il 20 maggio 2004, nel quale persero la vita i conducenti dei due veicoli coinvolti, la Caisse Suisse de Compensation ha chiesto il rimborso delle somme versate ai familiari di uno dei deceduti. La compagnia assicuratrice ha sostenuto che il contratto RC auto non fosse valido, poiché era stato concluso sulla base di false dichiarazioni del contraente circa l’identità del proprietario del veicolo e del suo conducente abituale.

I giudici portoghesi di merito sono giunti a soluzioni diverse: il primo giudice ha ritenuto la nullità opponibile alle vittime; la corte d’appello ha invece escluso tale opponibilità. Il giudice di cassazione ha quindi chiesto alla Corte di chiarire se il diritto dell’Unione consenta a uno Stato membro di rendere opponibile ai terzi la nullità assoluta del contratto in simili circostanze.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE, che impone la copertura assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli;
  • l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 84/5/CEE, che stabilisce che talune clausole o disposizioni legali limitative della copertura sono inefficaci nei confronti delle vittime;
  • l’articolo 1 della direttiva 90/232/CEE, che rafforza la tutela dei passeggeri vittime;
  • l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE, relativo all’organismo di garanzia per i casi di veicolo non assicurato o non identificato.

Sono inoltre menzionate disposizioni del diritto portoghese, in particolare gli articoli 14 del decreto legge n. 522/85 e 428-429 del codice di commercio.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che le direttive sull’assicurazione auto perseguono due obiettivi centrali: garantire la libera circolazione dei veicoli e assicurare che le vittime di incidenti ricevano un trattamento equivalente in tutta l’Unione.

Da tale sistema deriva che:

  • l’assicuratore non può opporre ai terzi vittime disposizioni legali o clausole contrattuali per negare il risarcimento dovuto per un sinistro causato dal veicolo assicurato;
  • la deroga prevista dall’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 84/5/CEE è eccezionale e limitata al caso delle persone che si siano volontariamente poste a bordo di un veicolo rubato, sapendo della sottrazione.

La Corte precisa che la circostanza che il contratto sia stato concluso sulla base di false dichiarazioni del contraente non consente di opporre la nullità alle vittime. Lo stesso vale per l’argomento secondo cui il contraente non sarebbe il conducente abituale o non avrebbe un interesse economico alla stipula: questi profili attengono ai requisiti di validità del contratto, che restano di competenza del diritto nazionale, ma non possono essere regolati in modo da svuotare la protezione minima assicurata dalle direttive.

La Corte osserva inoltre che l’eventuale intervento del fondo di garanzia non sana il problema, perché il meccanismo dell’organismo nazionale previsto dall’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE opera come extrema ratio solo quando il veicolo è effettivamente privo di assicurazione. Un veicolo coperto da una polizza non può essere trattato come non assicurato solo perché il contratto sia contestato per vizi genetici non opponibili alle vittime.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE e l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 84/5/CEE ostano a una normativa nazionale che renda opponibile ai terzi vittime la nullità di un contratto di assicurazione RC auto, quando tale nullità derivi da false dichiarazioni iniziali sul proprietario o sul conducente abituale del veicolo, oppure dal fatto che la persona per conto della quale il contratto è stato concluso non avesse interesse economico alla stipula.

Principio affermato

La tutela delle vittime della circolazione stradale impone che il contratto RC auto produca effetti nei loro confronti anche se, nei rapporti interni o tra assicuratore e contraente, il contratto sarebbe nullo secondo il diritto nazionale; salvo le deroghe espressamente previste dal diritto dell’Unione, l’assicuratore non può opporre ai terzi la nullità per sottrarsi al risarcimento.

Come è indicizzato

Materieassicurazione rc autotutela delle vittime della circolazione stradaleeffetto utile del diritto dell’unionenullità del contratto di assicurazioneopponibilità delle eccezioni ai terzi

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