Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-143/16

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 luglio 2017. — Abercrombie & Fitch Italia Srl contro Antonino Bordonaro. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 2, paragrafo 1 – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Articolo 6, paragrafo 1 – Discriminazione fondata sull’età – Contratto di lavoro intermittente che può essere concluso con soggetti con meno di 25 anni di età – Cessazione automatica del contratto di lavoro quando il lavoratore compie 25 anni. — Causa C-143/16

Giurisprudenza europea62016CJ0143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha esaminato una disciplina italiana sul lavoro intermittente che consentiva l’assunzione di lavoratori under 25 e la cessazione del rapporto al compimento dei 25 anni. Pur riconoscendo che la norma introduce una disparità di trattamento fondata sull’età, ha ritenuto che essa sia giustificata da una finalità legittima di politica del lavoro, volta a favorire l’accesso dei giovani al mercato del lavoro. La misura è stata considerata appropriata e necessaria, anche alla luce del margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri.

Discriminazione in base all’età e contratto di lavoro intermittente: compatibilità della disciplina italiana che consente l’assunzione fino ai 25 anni e la cessazione automatica al compimento di tale età

La questione giuridica

Se l’articolo 21 della Carta e l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), nonché l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE ostino a una normativa nazionale che consente di concludere un contratto di lavoro intermittente con lavoratori di età inferiore a 25 anni, qualunque sia la natura delle prestazioni, e prevede la cessazione automatica del rapporto al compimento dei 25 anni.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che non osta al diritto dell’Unione una disciplina nazionale che consenta, per favorire l’accesso dei giovani al mercato del lavoro, la conclusione di contratti di lavoro intermittente con lavoratori di età inferiore a 25 anni e la loro cessazione automatica al compimento di tale età, quando la misura persegua una finalità legittima di politica del lavoro e del mercato del lavoro e risulti, tenuto conto del margine di discrezionalità degli Stati membri, appropriata e necessaria ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 45 TFUE

Discriminazione in base all’età e contratto di lavoro intermittente: compatibilità della disciplina italiana che consente l’assunzione fino ai 25 anni e la cessazione automatica al compimento di tale età

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione italiana in una controversia tra Abercrombie & Fitch Italia Srl e un lavoratore, in cui si discuteva la legittimità, alla luce del diritto dell’Unione, della disciplina italiana sul contratto di lavoro intermittente applicata in ragione dell’età.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Bordonaro era stato assunto da Abercrombie con contratto di lavoro intermittente. Il rapporto si è interrotto quando il lavoratore ha compiuto 25 anni, sulla base della previsione normativa nazionale che collegava il ricorso a tale forma contrattuale a soggetti con età inferiore a 25 anni e la faceva cessare al raggiungimento di tale soglia.

Il lavoratore ha contestato la legittimità del trattamento, deducendo una discriminazione fondata sull’età. Dopo le decisioni dei giudici di merito, la Corte di cassazione ha sollevato la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se una normativa nazionale che:

  • autorizza la conclusione di un contratto di lavoro intermittente con lavoratori con meno di 25 anni, qualunque sia la natura delle prestazioni;
  • e dispone la cessazione automatica del rapporto al compimento del venticinquesimo anno; fosse contraria al principio di non discriminazione in base all’età sancito dalla direttiva 2000/78 e dall’articolo 21 della Carta.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
  • gli articoli 1, 2, paragrafo 1, 2, paragrafo 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE;
  • l’articolo 45 TFUE, per la nozione autonoma di lavoratore richiamata nel ragionamento.

Sul piano nazionale sono esaminati gli articoli 34 e 38 del decreto legislativo n. 276/2003, nelle versioni applicabili al caso.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la direttiva 2000/78 concreta, in materia di occupazione e condizioni di lavoro, il principio di non discriminazione fondato sull’età sancito dall’articolo 21 della Carta.

Esistenza di una disparità di trattamento

La Corte rileva che la disciplina italiana introduce regimi diversi in funzione dell’età dei lavoratori intermittenti e che, per i soggetti under 25, il contratto può essere concluso “in ogni caso” e cessa automaticamente al compimento dei 25 anni. Ne deriva una disparità di trattamento direttamente basata sull’età ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78.

La Corte affronta anche il profilo della qualifica di “lavoratore”, ritenendo che l’attività del sig. Bordonaro, per durata, continuità e caratteristiche, non possa essere considerata puramente marginale o accessoria, ferma restando la verifica finale del giudice nazionale.

Giustificazione della disparità

La Corte verifica quindi se la differenza di trattamento sia giustificata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78. Ricorda che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella scelta degli obiettivi di politica sociale e occupazionale e dei mezzi per conseguirli.

Secondo le indicazioni del governo italiano, la norma mirava a:

  • favorire l’accesso dei giovani al mercato del lavoro;
  • offrire una prima esperienza lavorativa;
  • aumentare la flessibilità del mercato del lavoro come strumento di incremento dell’occupazione.

La Corte ritiene che tali obiettivi rientrino tra le finalità legittime di politica del lavoro e del mercato del lavoro contemplate dall’articolo 6, paragrafo 1, e che la misura fosse appropriata e necessaria per perseguirle, anche tenendo conto delle tutele previste dall’articolo 38 del decreto legislativo n. 276/2003, che impone un trattamento complessivamente non meno favorevole rispetto ai lavoratori di pari livello.

Decisione / dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 21 della Carta e l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), nonché l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 non ostano a una disposizione nazionale come quella oggetto della causa principale. La disciplina è quindi compatibile con il diritto dell’Unione perché giustificata da una finalità legittima di politica del lavoro e perché i mezzi impiegati sono ritenuti appropriati e necessari.

Principio affermato

Una normativa nazionale può prevedere, senza violare il divieto di discriminazione in base all’età, un contratto di lavoro intermittente riservato ai lavoratori con meno di 25 anni e la cessazione automatica del rapporto al compimento di tale età, quando la misura persegua l’obiettivo di favorire l’accesso dei giovani all’occupazione e rispetti il criterio di proporzionalità richiesto dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.

Come è indicizzato

Materieparità di trattamento in materia di occupazionediscriminazione fondata sull’etàdiritto del lavoropolitica socialecontratti di lavoro intermittente

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.