Corte di giustizia, Sentenza C-340/16
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 luglio 2017. — Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft - KABEG contro Mutuelles du Mans assurances - MMA IARD SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 9, paragrafo 1 – Articolo 11, paragrafo 2 – Competenza giurisdizionale in materia di assicurazioni – Azione diretta della persona lesa nei confronti dell’assicuratore – Azione del datore di lavoro della persona lesa, un ente di diritto pubblico, cessionario ex lege dei diritti del suo dipendente contro l’assicuratore del veicolo implicato – Surrogazione. — Causa C-340/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta un tema di competenza giurisdizionale in materia di assicurazioni ai sensi del regolamento n. 44/2001. Stabilisce che anche un datore di lavoro surrogato nei diritti del dipendente, dopo aver mantenuto la retribuzione durante l'inabilità conseguente a un incidente stradale, può essere considerato "persona lesa" e agire contro l'assicuratore del responsabile nel foro del proprio domicilio. La soluzione valorizza l'obiettivo di prevedibilità delle regole di competenza e l'ampiezza della tutela assicurativa prevista dall'articolo 11, paragrafo 2.
Competenza giurisdizionale in materia di assicurazioni: il datore di lavoro surrogato nei diritti del dipendente può agire contro l'assicuratore del responsabile davanti al giudice del proprio domicilio come "persona lesa".
La questione giuridica
Se un datore di lavoro che ha continuato a pagare la retribuzione al dipendente vittima di un incidente stradale e che è surrogato nei diritti di quest'ultimo nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile del veicolo coinvolto possa, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, convenire l'assicuratore dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui ha sede, in qualità di "persona lesa", sempre che l'azione diretta sia ammessa.
Principio di diritto
L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che il rinvio alle norme speciali in materia di assicurazioni degli articoli 8, 9 e 10 estende la nozione di "persona lesa" anche al datore di lavoro che, avendo continuato a corrispondere la retribuzione al dipendente vittima di un sinistro stradale, sia surrogato nei suoi diritti verso l'assicuratore del responsabile; tale datore di lavoro può quindi citare l'assicuratore davanti ai giudici dello Stato membro in cui ha sede, purché il diritto nazionale consenta l'azione diretta. La soluzione vale indipendentemente dalle dimensioni e dalla forma giuridica del datore di lavoro, perché l'obiettivo della disciplina è garantire prevedibilità e tutela della parte economicamente meno protetta nel contenzioso assicurativo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 8 del regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 10 del regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Direttiva 2009/103/CE
- Articolo 3 della direttiva 2009/103/CE
- Articolo 18 della direttiva 2009/103/CE
Competenza in materia di assicurazioni e surrogazione del datore di lavoro
La causa C-340/16 riguarda un rinvio pregiudiziale dell'Oberster Gerichtshof austriaco nell'ambito di una controversia tra la KABEG, ente di diritto pubblico che gestisce istituti di cura, e l'assicuratore francese MMA IARD. Il problema nasce da un incidente stradale avvenuto in Italia, nel quale un dipendente della KABEG, residente in Austria, ha riportato lesioni e il datore di lavoro ha continuato a corrispondergli la retribuzione durante il periodo di assenza per malattia.
Fatti e procedimento principale
La KABEG ha chiesto il risarcimento dell'importo corrispondente alla retribuzione versata, sostenendo di essere surrogata nei diritti pecuniari del dipendente verso l'assicuratore della responsabilità civile del veicolo coinvolto. Ha agito davanti ai giudici austriaci invocando l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 2. L'assicuratore ha contestato la competenza, sostenendo che le norme speciali in materia di assicurazioni proteggono la parte più debole e non un datore di lavoro pubblico di tali dimensioni. I giudici austriaci di merito hanno dato esiti contrastanti, fino al ricorso dinanzi alla Corte suprema, che ha quindi sollevato due questioni pregiudiziali.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se l'azione del datore di lavoro surrogato, volta a ottenere il rimborso delle somme corrisposte al dipendente, rientri nella materia delle assicurazioni ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n. 44/2001;
- se, in tal caso, il datore di lavoro possa essere qualificato come "persona lesa" ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e quindi citare l'assicuratore davanti al giudice del luogo in cui ha sede.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- il regolamento n. 44/2001, in particolare gli articoli 8, 9, 10 e 11, paragrafo 2;
- il regolamento (UE) n. 1215/2012, che ha abrogato il regolamento n. 44/2001 ma non era ancora applicabile ratione temporis;
- la direttiva 2009/103/CE, in particolare gli articoli 3 e 18, relativi all'obbligo di assicurazione e al diritto di azione diretta della persona lesa.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che la sezione 3 del capo 2 del regolamento n. 44/2001 istituisce un sistema autonomo di competenza in materia di assicurazioni, fondato sulla tutela della parte più debole. Tale nozione è ampia in questo settore e l'articolo 11, paragrafo 2, ha proprio la funzione di estendere l'applicazione delle regole speciali anche all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore.
Secondo la Corte, la nozione di "persona lesa" non si limita a chi ha subito direttamente il danno: comprende anche soggetti che abbiano subito il pregiudizio in via indiretta, purché agiscano in relazione al danno derivante dal sinistro. In questa prospettiva, un datore di lavoro che abbia mantenuto la retribuzione al dipendente assente per inabilità al lavoro e sia surrogato nei suoi diritti deve essere considerato, in quanto soggetto che ha subito un danno e indipendentemente dalle sue dimensioni o dalla sua natura pubblica, una persona che può beneficiare delle norme speciali sulla competenza.
La Corte esclude una valutazione caso per caso basata sulla forza economica del datore di lavoro, perché ciò comprometterebbe la prevedibilità delle regole di competenza, obiettivo espressamente perseguito dal considerando 11 del regolamento. Richiama inoltre la propria giurisprudenza, secondo cui il rinvio dell'articolo 11, paragrafo 2, serve ad aggiungere ai possibili attori anche soggetti diversi dalla vittima diretta.
Decisione
La Corte dichiara che l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 2, deve essere interpretato nel senso che il datore di lavoro surrogato nei diritti del dipendente, che abbia continuato a corrispondere la retribuzione durante l'inabilità conseguente a un incidente stradale, può agire contro l'assicuratore del veicolo responsabile davanti ai giudici dello Stato membro in cui ha sede, sempre che l'azione diretta sia possibile.
Principi affermati
- Il rinvio dell'articolo 11, paragrafo 2, alle norme speciali in materia di assicurazioni amplia la nozione di "persona lesa".
- Il datore di lavoro surrogato nei diritti del dipendente può avvalersi del foro del proprio domicilio/stabilimento se l'ordinamento consente l'azione diretta contro l'assicuratore.
- La tutela non dipende dalle dimensioni del datore di lavoro né dalla sua forma giuridica.
- In materia assicurativa prevale l'esigenza di prevedibilità delle regole di competenza e di coerenza del sistema di tutela della persona lesa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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