Corte di giustizia, Sentenza C-206/16
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 luglio 2017. — Marco Tronchetti Provera SpA e a. contro Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Diritto delle società – Direttiva 2004/25/CE – Offerte pubbliche di acquisto – Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma – Possibilità di rettificare il prezzo dell’offerta in circostanze e secondo criteri chiaramente determinati – Normativa nazionale che prevede la possibilità per l’autorità di vigilanza di aumentare il prezzo di un’offerta pubblica di acquisto in caso di collusione tra l’offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori. — Causa C-206/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, investita dal Consiglio di Stato italiano, ha esaminato la compatibilità con la direttiva OPA di una disciplina nazionale che consente alla Consob di aumentare il prezzo dell’offerta in caso di collusione. Ha ritenuto che la direttiva ammetta l’uso di nozioni giuridiche astratte e non richieda una tipizzazione esaustiva delle condotte, purché la fattispecie sia determinabile in modo chiaro, preciso e prevedibile. Spetta al giudice nazionale verificare se, nel contesto del diritto interno, la nozione di collusione soddisfi tali requisiti.
Offerte pubbliche di acquisto: la direttiva 2004/25 non osta a una normativa nazionale che consente alla Consob di aumentare il prezzo dell’OPA in caso di collusione, anche se la nozione non è specificata in condotte tipiche, purché sia interpretabile in modo chiaro, preciso e prevedibile.
La questione giuridica
Se l’articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2004/25, letto alla luce dei principi generali dell’articolo 3, paragrafo 1, e dei principi di certezza del diritto, tutela dell’affidamento, proporzionalità, ragionevolezza, trasparenza e non discriminazione, osti a una disciplina nazionale che attribuisce alla Consob il potere di aumentare il prezzo di un’OPA in caso di "collusione" tra offerente e venditore senza individuare le condotte specifiche integranti tale nozione.
Principio di diritto
L’articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2004/25 non impedisce a uno Stato membro di prevedere che l’autorità di vigilanza possa rettificare in aumento il prezzo di un’OPA in presenza di "collusione" tra offerente e venditore anche senza elencare in modo analitico tutte le condotte rilevanti; è però necessario che, tramite la normativa nazionale e i metodi interpretativi riconosciuti dal diritto interno, la nozione sia definita in modo sufficientemente chiaro, preciso e prevedibile, nel rispetto dei principi della direttiva e della certezza del diritto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2004/25/CE
- Articolo 3, paragrafi 1 e 2, direttiva 2004/25/CE
- Articolo 5, paragrafi 1, 2, 3 e 4, direttiva 2004/25/CE
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2004/25/CE
- Articolo 4, direttiva 2004/25/CE
- Articolo 50, paragrafo 2, lettera g), TFUE
- Decreto legislativo n. 58/1998 (TUF), articolo 106
- Regolamento Consob emittenti, articolo 47-octies
Offerte pubbliche di acquisto e nozione di collusione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano in materia di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie. La Corte è chiamata a verificare se la direttiva 2004/25/CE consenta una disciplina nazionale che attribuisca all’autorità di vigilanza il potere di aumentare il prezzo dell’OPA in presenza di "collusione" tra offerente e venditore, senza definire puntualmente tutte le condotte che integrano tale nozione.
Fatti e procedimento principale
La controversia nasce dalla decisione Consob di rettificare in aumento il prezzo di un’OPA lanciata da Lauro 61 sulla Camfin, ritenendo sussistente una collusione tra l’offerente e Malacalza Investimenti Srl. Secondo la Consob, la venditrice aveva ottenuto un vantaggio economico ulteriore nell’ambito di operazioni collegate su titoli Pirelli, con conseguente aumento del prezzo dell’azione Camfin da EUR 0,80 a EUR 0,83. Le società soccombenti in primo grado hanno impugnato la decisione, sostenendo che la normativa italiana fosse incompatibile con il diritto dell’Unione per eccessiva indeterminatezza della nozione di collusione.
Normativa rilevante
La Corte richiama la direttiva 2004/25/CE sulle offerte pubbliche di acquisto, in particolare:
- i considerando 1, 2, 3 e 9, relativi a tutela degli azionisti e trasparenza del quadro normativo;
- l’articolo 3, paragrafo 1, sui principi generali, tra cui il trattamento equivalente dei possessori di titoli e la tutela degli azionisti di minoranza;
- l’articolo 5, paragrafo 4, che definisce il prezzo equo come regola generale e consente agli Stati membri di autorizzare la modifica del prezzo da parte delle autorità di vigilanza in circostanze e secondo criteri chiaramente determinati. Viene inoltre richiamato l’articolo 106 del TUF e l’articolo 47-octies del regolamento emittenti Consob, che prevedono l’aumento del prezzo in caso di collusione.
Questione interpretativa
Il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se la direttiva richieda che le circostanze legittimanti la rettifica del prezzo siano descritte tramite condotte specifiche e dettagliate, oppure se sia sufficiente l’uso di una nozione generale come "collusione". Chiede inoltre se sia rilevante il fatto che tale nozione assuma significati diversi in altri settori dell’ordinamento nazionale.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che l’articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, riconosce agli Stati membri un margine discrezionale nella definizione delle circostanze che possono giustificare la modifica del prezzo equo, purché tali circostanze siano chiaramente determinate. La disposizione stessa utilizza esempi formulati in termini generali, come l’accordo tra acquirente e venditore, la manipolazione dei prezzi o eventi eccezionali; ciò dimostra che la direttiva non impone una tipizzazione analitica di tutte le ipotesi concrete. La Corte afferma quindi che il ricorso a una nozione giuridica astratta, come "collusione", non è di per sé incompatibile con la direttiva, a condizione che la sua interpretazione sia ricavabile dal sistema normativo nazionale in modo sufficientemente chiaro, preciso e prevedibile. Quanto al diverso significato della nozione in altri settori del diritto interno, la Corte ritiene che ciò non osti, di per sé, alla sua utilizzazione nel contesto delle OPA, purché nel settore specifico essa sia definita in modo conforme alle esigenze di certezza del diritto.
Decisione
La Corte dichiara che l’articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2004/25 non osta a una normativa nazionale che consente all’autorità di vigilanza di aumentare il prezzo di un’OPA in caso di "collusione" senza specificare le condotte integranti tale nozione, a condizione che l’interpretazione della nozione sia desumibile dalla normativa nazionale in modo sufficientemente chiaro, preciso e prevedibile, mediante metodi interpretativi riconosciuti dal diritto interno.
Principio affermato
La sentenza conferma che, in materia di OPA, gli Stati membri possono affidarsi a clausole generali o concetti giuridici astratti per definire le circostanze in cui l’autorità può rettificare il prezzo dell’offerta, purché il quadro normativo consenta agli operatori di prevedere ragionevolmente la portata della regola applicabile. Spetta al giudice nazionale verificare in concreto se la disciplina interna soddisfi questo requisito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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