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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-357/16

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 luglio 2017. — «Gelvora» UAB contro Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Pratiche commerciali sleali – Direttiva 2005/29/CE – Ambito di applicazione – Società di recupero crediti – Credito al consumo – Cessione di crediti – Natura del rapporto giuridico tra la società e il debitore – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “prodotto” – Misure di recupero attuate parallelamente all’intervento di un ufficiale giudiziario. — Causa C-357/16

Giurisprudenza europea62016CJ0357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che le attività di recupero crediti poste in essere da una società che abbia acquistato il credito rientrano nell’ambito della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. La qualificazione non cambia se il credito deriva da un contratto di credito al consumo, se è stato ceduto o se il debito è già stato accertato con sentenza definitiva ed è in esecuzione forzata. Ne deriva che il professionista cessionario resta soggetto alle regole UE di tutela del consumatore per gli atti di recupero che compie.

Applicabilità della direttiva 2005/29/CE alle attività di recupero crediti di una società cessionaria nei confronti del consumatore debitore, anche in presenza di un titolo esecutivo.

La questione giuridica

Se il rapporto tra una società che ha acquistato un credito da un contratto di credito al consumo e il consumatore debitore rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/29/CE; se le misure di recupero crediti poste in essere da tale società costituiscano pratiche relative a un "prodotto" ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva; e se la risposta cambi quando il debito sia già stato accertato con decisione giudiziaria definitiva ed affidato a un ufficiale giudiziario per l’esecuzione forzata.

Principio di diritto

La direttiva 2005/29/CE si applica anche alle attività di recupero crediti svolte da una società cessionaria nei confronti del consumatore debitore di un credito derivante da un contratto di credito al consumo; tali attività rientrano nella nozione ampia di pratiche commerciali e possono costituire pratiche relative a un "prodotto" ai sensi dell’articolo 2, lettera c). La tutela non viene meno se il debito è stato confermato da una decisione giudiziaria definitiva e affidato all’ufficiale giudiziario: anche le misure parallele di recupero restano soggette alla direttiva.

Norme richiamate

  • Direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 2, lettera c), direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 2, lettera d), direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2005/29/CE
  • Considerando 13 direttiva 2005/29/CE

Applicabilità della direttiva 2005/29/CE al recupero crediti da parte della cessionaria

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema, Lituania) in una controversia tra Gelvora UAB, società privata di recupero crediti, e l’autorità lituana di tutela dei consumatori. Il giudice nazionale chiedeva se le attività di recupero svolte da una società che ha acquistato un credito da un contratto di credito al consumo rientrino nella direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali.

Fatti e procedimento principale

Gelvora aveva acquistato, tramite cessione, crediti originati da contratti di credito al consumo stipulati tra banche e consumatori. In base ai diritti ceduti, la società aveva avviato attività di recupero nei confronti dei debitori, talvolta parallelamente a procedure di esecuzione forzata gestite da ufficiali giudiziari sulla base di decisioni giudiziarie definitive. L’ufficio nazionale per la tutela dei diritti dei consumatori lituano aveva ritenuto che tali condotte integrassero pratiche commerciali sleali e aveva irrogato una sanzione amministrativa; i giudici nazionali di primo grado avevano confermato tale impostazione.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha sottoposto quattro quesiti, poi esaminati congiuntamente dalla Corte. In sostanza, ha chiesto:

  • se il rapporto tra cessionaria del credito e consumatore debitore rientri nell’ambito della direttiva 2005/29/CE;
  • se le misure di recupero del credito possano essere qualificate come pratiche relative a un "prodotto" ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva;
  • se la medesima soluzione valga anche quando il debito sia già stato accertato da una decisione giudiziaria definitiva e affidato all’esecuzione forzata;
  • se l’eventuale risposta cambi quando la società di recupero agisca parallelamente all’ufficiale giudiziario.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 13 della direttiva 2005/29/CE, che afferma l’applicazione del divieto generale anche a pratiche poste in essere prima, durante e dopo un rapporto contrattuale;
  • l’articolo 2, lettera c), che definisce "prodotto" come qualsiasi bene o servizio, compresi beni immobili, diritti e obbligazioni;
  • l’articolo 2, lettera d), che definisce in termini molto ampi la nozione di "pratiche commerciali";
  • l’articolo 3, paragrafo 1, che delimita l’ambito di applicazione della direttiva alle pratiche sleali poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la nozione di pratica commerciale è formulata dalla direttiva in termini volutamente ampi, comprendendo qualsiasi azione o comunicazione direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto al consumatore. Alla luce dell’articolo 3, paragrafo 1, e del considerando 13, la direttiva copre non solo la fase della conclusione del contratto, ma anche quella della sua esecuzione e persino la fase successiva.

Applicando tale impostazione al caso concreto, la Corte ritiene che le attività di recupero di un credito ceduto, essendo collegate all’esecuzione di un rapporto originato da un contratto di credito al consumo, possano rientrare nella nozione di pratica commerciale. Inoltre, il servizio di credito al consumo, e più precisamente la disponibilità del credito con rimborso rateale e interessi, costituisce il "prodotto" nel senso lato previsto dalla direttiva; ne consegue che anche le attività dirette al recupero del credito si collocano nell’orbita di applicazione della disciplina europea.

La Corte respinge poi l’argomento secondo cui la cessionaria non fornirebbe direttamente al consumatore il servizio di credito originario. Ciò che rileva, infatti, è che la condotta di recupero incide sul comportamento economico del consumatore debitore e può assumere i caratteri di una pratica commerciale sleale. La Corte richiama anche gli orientamenti della Commissione del 25 maggio 2016, che qualificano il recupero crediti come pratica commerciale post-vendita.

Quanto alla presenza di un titolo esecutivo e all’intervento dell’ufficiale giudiziario, la Corte afferma che ciò non esclude l’applicazione della direttiva. Anzi, misure autonome di recupero poste in essere parallelamente all’esecuzione forzata possono confondere il debitore sulla natura della procedura e devono comunque rispettare le norme di tutela dei consumatori previste dalla direttiva. Escludere tali condotte dall’ambito applicativo rischierebbe inoltre di compromettere l’effetto utile della disciplina, consentendo ai professionisti di segmentare artificiosamente la fase di recupero per sottrarsi alla tutela UE.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che il rapporto giuridico tra una società di recupero crediti e il debitore inadempiente di un contratto di credito al consumo, il cui credito sia stato ceduto a tale società, rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2005/29/CE. Le pratiche di recupero adottate dalla società rientrano nella nozione di "prodotto" ai sensi dell’articolo 2, lettera c), e tale conclusione non cambia se il debito sia già stato accertato con sentenza definitiva e affidato all’esecuzione forzata.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori del settore, la pronuncia conferma che le società cessionarie o incaricate del recupero crediti non sono sottratte alla disciplina sulle pratiche commerciali sleali quando agiscono verso consumatori. Le modalità di recupero devono quindi essere valutate anche sotto il profilo dell’eventuale aggressività o ingannevolezza della pratica, indipendentemente dal fatto che il credito sia stato ceduto o munito di titolo giudiziale.

Come è indicizzato

Materiepratiche commerciali slealicredito al consumorecupero credititutela dei consumatori

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