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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-416/16

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 luglio 2017. — Luís Manuel Piscarreta Ricardo contro Portimão Urbis, E.M. S.A. e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Faro. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/23 – Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) – Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) – Trasferimenti di imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Ambito di applicazione – Nozioni di “lavoratore” e di “trasferimento di stabilimento”. — Causa C-416/16

Giurisprudenza europea62016CJ0416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la direttiva 2001/23 può applicarsi anche quando il cedente è un’impresa comunale sciolta e le attività sono ripartite tra il comune e un’altra impresa comunale, se vi è continuità dell’identità economica. Ha inoltre affermato che la sospensione del contratto non esclude di per sé la qualità di lavoratore, quando il diritto nazionale continua a proteggerlo come tale. La terza questione è stata dichiarata irricevibile per difetto di motivazione sulla sua rilevanza.

Trasferimento di impresa pubblica comunale in liquidazione e tutela del lavoratore in aspettativa non retribuita ai sensi della direttiva 2001/23

La questione giuridica

Se la direttiva 2001/23 si applichi allo scioglimento di un’impresa comunale con trasferimento delle attività al comune e a un’altra impresa comunale; se un lavoratore il cui contratto è sospeso e che non presta effettivamente servizio rientri nella nozione di "lavoratore" ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e se i suoi diritti e obblighi siano trasferiti ex articolo 3, paragrafo 1; e, in via generale, se il diritto dell’Unione osti a restrizioni nazionali al trasferimento dei lavoratori fondate sul tipo o sulla durata del rapporto di lavoro.

Principio di diritto

La direttiva 2001/23 si applica anche al trasferimento di attività di un’impresa comunale sciolta verso un comune e un’altra impresa comunale, purché l’entità economica conservi la propria identità dopo il trasferimento, verificazione rimessa al giudice nazionale. Inoltre, un lavoratore in aspettativa non retribuita e con contratto sospeso rientra nella nozione di "lavoratore" se il diritto nazionale lo tutela come tale, sicché, salvo verifica del giudice del rinvio, i diritti e gli obblighi del suo contratto si trasferiscono al cessionario; la terza questione è stata dichiarata irricevibile.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2001/23/CE
  • Articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), direttiva 2001/23/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), direttiva 2001/23/CE
  • Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), direttiva 2001/23/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2001/23/CE
  • Articolo 4, direttiva 2001/23/CE
  • Direttiva 91/383/CEE
  • Código do Trabalho, articoli 285, 295 e 317
  • Lei n. 50/2012, articolo 62
  • Direttiva 77/187/CEE
  • Direttiva 98/50/CE

Trasferimento di impresa comunale e tutela del lavoratore in aspettativa non retribuita

La Corte di giustizia, con sentenza nella causa C-416/16, è stata investita di un rinvio pregiudiziale del Tribunal Judicial da Comarca de Faro in una controversia relativa alla cessazione del rapporto di lavoro del sig. Luís Manuel Piscarreta Ricardo dopo lo scioglimento di una società comunale portoghese e la riallocazione delle sue attività tra il comune e un’altra impresa comunale.

Fatti e procedimento principale

Il ricorrente era stato assunto a tempo indeterminato dal comune di Portimão, poi passato a lavorare per la Portimão Turis e successivamente per la Portimão Urbis, dopo la fusione di imprese comunali. Al momento dello scioglimento della Portimão Urbis, egli si trovava in aspettativa non retribuita, con contratto di lavoro sospeso. Il comune di Portimão ha poi deciso di dissolvere la società e di trasferire parte delle attività direttamente al comune e parte all’Emarp, un’altra impresa comunale di cui era unico azionista. Alcuni lavoratori sono stati trasferiti al comune o all’Emarp, mentre il ricorrente non è stato incluso ed ha impugnato il licenziamento come illegittimo.

Quadro normativo dell’Unione rilevante

La Corte ha richiamato la direttiva 2001/23, che codifica la direttiva 77/187/CEE e mira al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese. In particolare, sono rilevanti:

  • l’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), che definisce l’ambito di applicazione della direttiva e il concetto di trasferimento di un’entità economica che conserva la propria identità;
  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), che definisce il "lavoratore" come chi è tutelato come tale dal diritto nazionale;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, che prevede il trasferimento al cessionario dei diritti e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro esistenti al momento del trasferimento;
  • l’articolo 4, che vieta il licenziamento motivato dal solo trasferimento, salvo i motivi economici, tecnici o organizzativi.

Prima questione: nozione di trasferimento di impresa e ambito di applicazione della direttiva

La Corte ha affermato che il fatto che il cedente sia un’impresa comunale e i cessionari siano un comune e un’altra impresa comunale non esclude l’applicazione della direttiva. Richiamando la propria giurisprudenza, ha ricordato che anche una decisione unilaterale di un’autorità pubblica può integrare un trasferimento ai sensi della direttiva e che le attività svolte dalla Portimão Urbis, quali gestione dei trasporti, di mercati, spazi pubblici e strutture collettive, non sembrano rientrare nell’esercizio di pubblici poteri, ma piuttosto in attività economiche.

La Corte ha precisato che la circostanza che l’impresa cedente sia stata sciolta e che le attività siano state trasferite a due soggetti diversi non impedisce, di per sé, la configurabilità di un trasferimento. Il punto decisivo resta la conservazione dell’identità dell’entità economica, da valutarsi in base all’insieme delle circostanze, tra cui natura dell’impresa, eventuale trasferimento di beni materiali e immateriali, riassunzione del personale, trasferimento della clientela, analogia delle attività e durata dell’eventuale sospensione. Tale verifica spetta al giudice nazionale.

Seconda questione: lavoratore con contratto sospeso e trasferimento dei diritti contrattuali

Quanto alla posizione del sig. Piscarreta Ricardo, la Corte ha osservato che la direttiva tutela i lavoratori che abbiano un contratto o rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento. La nozione di "lavoratore" rinvia al diritto nazionale, che nel caso di specie prevedeva, durante la sospensione del contratto, la conservazione dei diritti, dei doveri e delle garanzie delle parti che non implicassero la prestazione effettiva di attività lavorativa.

Ne ha tratto la conseguenza che una persona in aspettativa non retribuita può rientrare nella nozione di lavoratore ai sensi della direttiva 2001/23, se il diritto nazionale la tutela come tale. In tal caso, e salva la verifica del giudice del rinvio, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro devono essere trasferiti al cessionario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1.

Terza questione: ricevibilità

La Corte ha dichiarato irricevibile la terza questione, concernente la compatibilità con il diritto dell’Unione delle restrizioni nazionali al trasferimento dei lavoratori in funzione del tipo di contratto o della sua durata. Ha rilevato che il giudice del rinvio non aveva spiegato in modo sufficiente perché la risposta fosse necessaria per risolvere la controversia, né come le restrizioni previste dalla normativa portoghese sarebbero state applicabili alla situazione concreta del ricorrente, che aveva un contratto a tempo indeterminato da molti anni.

Dispositivo e principi affermati

La Corte ha quindi dichiarato che:

  • l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 si applica a una situazione in cui un’impresa comunale è sciolta e le sue attività sono trasferite in parte al comune e in parte a un’altra impresa comunale, purché l’identità dell’impresa sia conservata;
  • un lavoratore in sospensione del contratto rientra nella nozione di "lavoratore" se è tutelato come tale dal diritto nazionale, e i diritti e obblighi del suo contratto si trasferiscono al cessionario;
  • la terza questione è irricevibile.

Per i professionisti, la pronuncia conferma che nei trasferimenti di attività nel settore pubblico locale non conta la sola forma organizzativa dell’operazione, ma la sostanza economica del passaggio e la continuità dell’entità trasferita. Conferma inoltre che la sospensione del rapporto non impedisce, di per sé, l’applicazione della disciplina europea sul trasferimento d’impresa, se il diritto interno conserva la protezione del lavoratore.

Come è indicizzato

Materietrasferimento di impresediritto del lavoro uetutela dei lavoratorienti pubblici e imprese comunalilicenziamento e sospensione del contratto

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