Cassazione Civile, Ordinanza n. 01507/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra un consorzio di bonifica siciliano e un lavoratore assunto come operaio avventizio per attività di manutenzione. In appello era stata dichiarata la nullità del termine apposto ai contratti, la conversione del rapporto in tempo indeterminato, l’ordine di riammissione in servizio e la condanna al risarcimento del danno. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: ha eccepito anzitutto l’inammissibilità dell’appello per carenza di specificità; ha poi contestato la disciplina applicabile all’apposizione del termine, sostenendo che dovesse valere la normativa transitoria del d.lgs. n. 368/2001 e la contrattazione collettiva che consentiva assunzioni a termine di operai avventizi; ha dedotto travisamento della prova e violazione dell’art. 115 c.p.c. in ordine alla sussistenza delle ragioni giustificative del termine e alla mancata ammissione della prova testimoniale; ha inoltre invocato la normativa regionale siciliana sulle garanzie occupazionali, sostenendo che essa imponesse la proroga dei contratti a termine; infine ha sostenuto che, comunque, per i consorzi di bonifica vi fosse un divieto di assunzione a tempo indeterminato senza concorso pubblico, con impossibilità di conversione del rapporto, chiedendo conseguentemente di eliminare anche il risarcimento riconosciuto al lavoratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il sesto motivo, ritenendo che per i consorzi di bonifica siciliani operi il divieto di conversione dei contratti a termine illegittimi in rapporti a tempo indeterminato, in coerenza con la disciplina regionale e con la giurisprudenza già formatasi. Ha invece respinto o dichiarato inammissibili gli altri motivi: il primo perché rinunciato; i motivi dal secondo al quinto perché infondati o inammissibili; il settimo perché presupponeva l’affermazione della legittimità del termine, affermazione esclusa dalla Corte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla statuizione sulla conversione del rapporto; la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda di conversione a tempo indeterminato, ma ha lasciato ferma la valutazione di illegittimità del termine e, quindi, non ha accolto la tesi del consorzio sulla legittimità complessiva dei contratti. Le spese dell’intero processo sono state compensate per la soccombenza solo parziale e per il consolidarsi successivo della giurisprudenza di legittimità su questioni centrali della vicenda.
Norme richiamate
art. 434 c.p.c.
È stata censurata la specificità dell’appello, ma il motivo è stato rinunciato e non esaminato nel merito.
art. 11 d.lgs. n. 368/2001
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’applicabilità della disciplina transitoria ai contratti a termine; la censura è stata ritenuta infondata o inammissibile nei termini dedotti.
artt. 2 e 121 CCNL dipendenti Consorzi di bonifica
Invocati dal ricorrente per giustificare l’assunzione a termine di operai avventizi; la Corte non ha accolto la tesi difensiva nei termini prospettati.
art. 115 c.p.c.
La doglianza sul travisamento della prova e sulla mancata ammissione della prova testimoniale non è stata accolta; la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove.
l.r. Sicilia n. 4 del 2003, art. 106, comma 1
Interpretata nel senso che non impone un obbligo di proroga dei contratti a termine, ma consente proroghe nel rispetto dei presupposti legali e della durata dei rapporti a termine.
l.r. Sicilia n. 49 del 1981, art. 3
Richiamata dal ricorrente per sostenere il necessario ricorso al concorso pubblico per le assunzioni a tempo indeterminato dei consorzi di bonifica.
l.r. Sicilia n. 14 del 1958, artt. 6, 7 e 9
Richiamata dal ricorrente in combinazione con altre norme regionali a sostegno del divieto di assunzioni stabili senza selezione pubblica.
l.r. Sicilia n. 12 del 1991, art. 3
Richiamata dal ricorrente per il medesimo profilo del concorso pubblico.
art. 97 Cost.
Invocato a sostegno del principio del concorso pubblico per l’accesso al pubblico impiego stabile.
l.r. Sicilia n. 76 del 1995
Richiamata nella ricostruzione della normativa di settore come fonte che autorizza assunzioni a tempo determinato nei consorzi di bonifica secondo la legge n. 230/1962, senza consentire conversioni a tempo indeterminato.
art. 32 l.r. Sicilia n. 45 del 1995
Richiamato nella giurisprudenza citata dalla Corte come norma che vieta le assunzioni a tempo indeterminato.
l. n. 230 del 1962
Assunta come disciplina di riferimento per la legittimità delle assunzioni a termine nel settore, richiamata dalle norme regionali e dalla Corte per verificare la validità del termine.
art. 32 l. n. 183/2010
Richiamato dal ricorrente per sostenere che, cadendo la legittimità del termine, dovesse cadere anche il risarcimento; la Corte ha respinto il motivo perché il termine è stato ritenuto illegittimo.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Applicato per la decisione nel merito della domanda di conversione dopo la cassazione della sentenza impugnata, senza bisogno di ulteriori accertamenti di fatto.
art. 360 c.p.c.
Richiamato per delimitare i motivi deducibili in cassazione e, in particolare, i limiti del sindacato sul travisamento della prova.
art. 366 c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 360 c.p.c. in tema di requisiti di ammissibilità del ricorso.
art. 118 c.p.c.
Utilizzato per richiamare integralmente il precedente di legittimità sulla normativa di settore.
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato per la preclusione al sindacato sul vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.
art. 390 c.p.c.
Richiamato per affermare che la rinuncia a uno o più motivi di ricorso può essere effettuata dal difensore senza speciale mandato, perché non implica disposizione del diritto controverso.
Massime di principio
- Nei giudizi di legittimità, la contestazione del travisamento della prova non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, soprattutto quando opera la preclusione della doppia conforme.
- La mancata contestazione specifica di un fatto già allegato dalla parte attrice non sposta su quest’ultima l’onere di contestare la contestazione avversaria: l’onere di allegazione e contestazione va verificato con riguardo al contenuto complessivo degli atti di causa.
- Le proroghe dei contratti a termine nel settore pubblico o para-pubblico non possono essere predeterminate in astratto, ma richiedono la verifica caso per caso dei presupposti legali che ne consentono l’applicazione.
- La proroga di un contratto a termine presuppone necessariamente un contratto originariamente legittimo; un rapporto nullo ab origine per illegittimità del termine non può essere sanato mediante proroga.
- Quando una disciplina speciale regionale richiama la normativa generale sui contratti a termine, la conversione in rapporto a tempo indeterminato può restare preclusa se coesiste un divieto legale di nuove assunzioni stabili e di accesso senza concorso.
- La rinuncia a un motivo di ricorso è efficace anche se compiuta dal difensore senza speciale mandato, quando si tratta di scelta tecnica di strategia difensiva e non di disposizione del diritto sostanziale.
- In sede di cassazione, la decisione di non ammettere una prova testimoniale non è censurabile come violazione di legge se il giudice di merito ha in realtà compiuto una valutazione di irrilevanza o genericità della prova dedotta.
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