Cassazione Civile, Ordinanza n. 17192/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento di una fattura relativa a una fornitura di funghi. La società ingiunta propose opposizione, che fu rigettata in primo grado. In appello, l’impugnazione venne proposta dal socio accomandatario, indicandosi come ex rappresentante legale della società ormai cancellata dal registro delle imprese. La Corte d’appello dichiarò inammissibile l’appello perché la società era estinta e l’impugnazione non proveniva dai soci nella qualità corretta di successori della società estinta; inoltre rilevò la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del socio accomandante, ritenuto litisconsorte necessario. In cassazione il ricorrente dedusse, con il primo motivo, l’erronea declaratoria di difetto di legittimazione attiva, sostenendo di aver agito anche in proprio quale ex socio succeduto alla società estinta e lamentando violazione delle norme sulla successione della società cancellata, sulla legittimazione processuale e sull’onere della prova. Con il secondo motivo censurò il fatto che la corte territoriale avesse dichiarato l’inammissibilità dell’appello anziché disporre l’integrazione del contraddittorio per la presenza del litisconsorte necessario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal ricorrente nella qualità di socio accomandatario ed ex rappresentante legale della società estinta, perché una società cancellata dal registro delle imprese non ha più capacità di stare in giudizio e il legale rappresentante non può più rilasciare validamente procura. Ha poi rigettato il ricorso proposto dal medesimo ricorrente in proprio, ritenendo infondato il primo motivo: l’appello era stato correttamente dichiarato inammissibile poiché nell’atto di gravame il soggetto si era qualificato come socio accomandatario e legale rappresentante della società, qualità non idonea a esprimere la successione processuale del socio alla società estinta; non bastava quindi la mera allegazione della qualità di ex socio, ma occorreva un’idonea spendita della veste di successore della società cancellata. Il secondo motivo è rimasto assorbito, poiché una questione di integrazione del contraddittorio presuppone l’ammissibilità dell’appello. Il ricorso è stato quindi complessivamente respinto nei due profili, con condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e la perdita della capacità di stare in giudizio; i rapporti residui si trasferiscono ai soci secondo il meccanismo successorio elaborato dalla giurisprudenza.
art. 2312 c.c.
Richiamato in relazione agli effetti dell'estinzione della società di persone e alla disciplina della cancellazione dal registro delle imprese.
art. 75 c.p.c.
La legittimazione processuale deve sussistere in capo al soggetto che agisce o resiste nel processo.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di azione, ma non ritenuto idoneo a superare il difetto di legittimazione processuale risultante dalla qualità spesa in giudizio.
art. 2697 c.c.
Invocato sul riparto dell'onere della prova; la Corte precisa che qui il problema non era di prova della qualità, ma di sua allegazione in termini idonei a fondare la legittimazione all'impugnazione.
artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
Le censure di violazione dei poteri del giudice e della valutazione delle prove sono state escluse perché l'inammissibilità dell'appello precludeva l'esame del merito.
artt. 299 e ss. c.p.c.
L'estinzione della società nel corso del giudizio integra un evento interruttivo disciplinato dalle norme sulla interruzione del processo.
art. 110 c.p.c.
In caso di estinzione della società parte del giudizio, la prosecuzione o riassunzione deve avvenire nei confronti o ad opera dei soci succeduti alla società estinta.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione di una società dal registro delle imprese, la società perde la capacità di stare in giudizio e l'impugnazione della sentenza resa nei suoi confronti deve provenire dai soci, quali successori della società estinta, oppure essere proposta nei loro confronti.
- La qualità spesa nell'atto di impugnazione deve essere idonea a fondare la legittimazione processuale: non è sufficiente evocare genericamente la veste di socio accomandatario o di ex rappresentante legale della società estinta se non si allega la successione processuale quale socio subentrato.
- Nei giudizi di impugnazione, il difetto di legittimazione ad impugnare è rilevabile d'ufficio perché attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio e alla sussistenza dei presupposti processuali della successione nel processo.
- La questione dell'integrazione del contraddittorio è logicamente successiva alla verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione: se l'appello è inammissibile per difetto di legittimazione, resta assorbito il tema del litisconsorzio necessario.
- La cancellazione della società non consente al suo ex legale rappresentante di rilasciare procura speciale per il ricorso per cassazione, poiché il mandato deve provenire da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio.
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