Cassazione Penale, Ordinanza n. 27065/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Bari deducendo, con un unico motivo comune, l'insussistenza di una condotta dolosa oppositiva rispetto a un atto d'ufficio. Il testo restituito dalla Corte di cassazione riferisce che tali rilievi erano generici e sostanzialmente reiterativi dei motivi già proposti in appello e già disattesi con motivazione completa ed esaustiva. Non sono riportati ulteriori dettagli sulla fattispecie concreta o sulla specifica qualificazione giuridica del reato oltre al riferimento all'opposizione dolosa a un atto di ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che la Corte di appello di Bari aveva già fornito adeguata motivazione, coerente con la ricostruzione della vicenda, e che i motivi di ricorso erano generici e ripetitivi rispetto a quelli di appello. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata dalla Corte in relazione alle questioni dedotte.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico le stesse censure già dedotte in appello e già disattese con motivazione completa ed esaustiva.
- La Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità quando la sentenza impugnata ha già affrontato in modo coerente e adeguato la questione sollevata, senza che il ricorrente individui specifici vizi logici o giuridici della decisione.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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