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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27065/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Bari deducendo, con un unico motivo comune, l'insussistenza di una condotta dolosa oppositiva rispetto a un atto d'ufficio. Il testo restituito dalla Corte di cassazione riferisce che tali rilievi erano generici e sostanzialmente reiterativi dei motivi già proposti in appello e già disattesi con motivazione completa ed esaustiva. Non sono riportati ulteriori dettagli sulla fattispecie concreta o sulla specifica qualificazione giuridica del reato oltre al riferimento all'opposizione dolosa a un atto di ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che la Corte di appello di Bari aveva già fornito adeguata motivazione, coerente con la ricostruzione della vicenda, e che i motivi di ricorso erano generici e ripetitivi rispetto a quelli di appello. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata dalla Corte in relazione alle questioni dedotte.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico le stesse censure già dedotte in appello e già disattese con motivazione completa ed esaustiva.
  • La Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità quando la sentenza impugnata ha già affrontato in modo coerente e adeguato la questione sollevata, senza che il ricorrente individui specifici vizi logici o giuridici della decisione.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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