Cassazione Civile, Ordinanza n. 41101/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La lite trae origine dalla dichiarazione di fallimento di una società, emessa dal Tribunale su istanza di un creditore. In reclamo, l'ex amministratore della società sosteneva che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere non dimostrati i requisiti dimensionali di esenzione dal fallimento ex art. 1 l. fall., perché avrebbe considerato i bilanci e la documentazione contabile prodotta come se avessero valore di prova legale, omettendo di valutare altri documenti contabili e di pronunciarsi sulla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio. Con il ricorso per cassazione venivano proposti due motivi: il primo per violazione degli artt. 1 l. fall., 116 c.p.c., 2697 c.c. e 2709 c.c., oltre che per omesso esame di fatti e documenti; il secondo per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione in relazione al mancato espletamento della C.T.U.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il debitore può provare i requisiti di non fallibilità anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci depositati, ma ha confermato che la loro attendibilità resta affidata alla valutazione di fatto del giudice di merito, insindacabile in cassazione se congruamente motivata. Ha quindi giudicato inammissibile il primo motivo perché diretto a contestare una valutazione di merito, non un errore di diritto, e ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: nessuna omessa pronuncia era configurabile sulla C.T.U., trattandosi di istanza istruttoria, e il mancato ricorso alla consulenza era comunque desumibile implicitamente dal complessivo apprezzamento di inutilità di ulteriori indagini. Il ricorso è stato respinto; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 l. fall.
I requisiti di esenzione dal fallimento devono essere provati dal debitore, che può farlo anche con mezzi probatori diversi dai bilanci depositati; tuttavia la loro attendibilità è valutata dal giudice di merito.
art. 15, comma 4, l. fall.
I bilanci depositati ai fini della procedura non assumono valore di prova legale dei requisiti di non fallibilità.
art. 116 c.p.c.
I documenti contabili prodotti dal debitore sono soggetti al prudente apprezzamento del giudice di merito, che ne valuta l'attendibilità.
art. 2697 c.c.
L'onere di dimostrare la non fallibilità grava sul debitore.
art. 2709 c.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del valore probatorio delle scritture contabili, ma la Corte ribadisce che esse non vincolano il giudice come prova legale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande di merito e non a istanze istruttorie come la C.T.U.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non sussiste quando il giudice abbia comunque valutato la documentazione e motivato la sua inattendibilità.
art. 112 c.p.c.
Non vi è violazione per il mancato esame di una mera richiesta istruttoria; il vizio attiene eventualmente alla motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 228/2012
Richiamato quale norma introduttiva dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis, d.P.R. 115/2002
Disciplina il contributo unificato dovuto in misura ulteriore nei casi previsti.
Massime di principio
- I bilanci depositati ai fini della verifica della fallibilità non hanno efficacia di prova legale: il debitore può utilizzare anche documenti contabili diversi, ma la loro idoneità dimostrativa resta rimessa al giudice di merito.
- La valutazione di attendibilità della documentazione contabile prodotta per dimostrare la non fallibilità è un apprezzamento di fatto, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o dell'errore di diritto, non come rivalutazione del merito.
- L'omessa pronuncia non è configurabile rispetto a istanze istruttorie, comprese le richieste di consulenza tecnica d'ufficio; il loro mancato accoglimento va eventualmente denunciato come vizio motivazionale.
- La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e il diniego può risultare anche implicitamente dalla complessiva valutazione del quadro probatorio.
- Quando il giudice di merito reputa inattendibili o non significativi i documenti offerti dal debitore per provare i requisiti di esenzione dal fallimento, resta in capo al debitore l'onere di fornire prova convincente della non fallibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40916/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40917/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40918/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40919/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40920/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40921/2021 del 21/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →