Cassazione Penale, Ordinanza n. 09722/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato l'ordinanza/sentenza di legittimità avverso la decisione del Tribunale che, su richiesta ex art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 2.000 di multa per detenzione a fini di spaccio di hashish e marijuana. Contestualmente era stata disposta la confisca della somma di euro 6.000 rinvenuta nella sua disponibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 240-bis c.p. e 85-bis d.P.R. 309/1990. Con unico motivo il ricorrente deduceva violazione dell'art. 240-bis c.p., sostenendo l'erronea riconduzione del denaro sequestrato all'attività di detenzione di stupefacenti contestata, quindi l'illegittimità della confisca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse meramente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici. Quanto alla confisca, ha evidenziato che quella ex art. 240-bis c.p. non richiede un nesso di pertinenzialità immediata tra bene e singolo reato, ma opera come misura patrimoniale su base presuntiva, in presenza di sproporzione rispetto ai redditi leciti e mancata giustificazione della provenienza. La somma di euro 6.000 è stata quindi ritenuta legittimamente confiscata, anche in considerazione del rinvenimento di un'agenda con nominativi e importi dovuti, elemento indicativo della sistematicità dello spaccio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
richiamato come base della decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
per il reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice relativa alla detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, qui riferita a hashish e marijuana.
art. 240-bis c.p.
ai sensi del combinato disposto degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990
confisca patrimoniale che non richiede il nesso di pertinenzialità immediata con il singolo reato, ma la disponibilità del bene, la sproporzione rispetto ai redditi leciti e la mancata giustificazione della provenienza.
art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990
ai sensi del combinato disposto degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990
norma richiamata quale base speciale del provvedimento ablativo in materia di stupefacenti.
art. 240 c.p.
si distingue radicalmente dalla confisca diretta prevista dall'art. 240 cod. pen.
usato come termine di raffronto per escludere che la confisca in esame richieda la prova della diretta pertinenza del denaro al reato.
art. 616 c.p.p.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La confisca patrimoniale ex art. 240-bis c.p. non presuppone la prova che il denaro o il bene costituiscano direttamente prezzo o profitto del reato contestato; è sufficiente che il bene sia nella disponibilità del condannato, che il suo valore risulti sproporzionato rispetto ai redditi o all'attività lecita e che l'interessato non sappia giustificarne la provenienza.
- In presenza di una confisca fondata sulla sproporzione patrimoniale, il giudice può valorizzare elementi indiziari ulteriori, come la documentazione di attività illecite abituali, per corroborare l'origine non lecita delle somme.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione logicamente e giuridicamente adeguata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La confisca ex art. 240-bis c.p. ha natura patrimoniale e presuntiva, distinta dalla confisca diretta, e opera sulla base della pericolosità qualificata desunta dalla condanna e della sproporzione economica riscontrata.
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