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Sentenza

Sentenza n. 446/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento datato-OMISSIS- n. -OMISSIS- con il quale è stata disposta la revoca delle misure di accoglienza disposte a favore dell'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) D.lgs n. 142/15; - nonché per l'annullamento di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202500740

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza per il superamento dell'importo annuo dell'assegno sociale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, richiedente la protezione internazionale in attesa della decisione sul ricorso contro il diniego della protezione, contestava la revoca delle misure di accoglienza disposta ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d), d.lgs. 142/2015. La Prefettura aveva ritenuto ostativa la circostanza che nel 2024 il ricorrente avesse percepito una retribuzione complessiva superiore all'importo annuo dell'assegno sociale. Il ricorrente deduceva, con tre motivi esaminati congiuntamente, la violazione degli artt. 20 e 23 d.lgs. 142/2015 e del principio di proporzionalità, nonché eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. In particolare, lamentava che l'amministrazione non avesse valutato l'assenza di continuità della capacità reddituale, poiché nel 2025 aveva dichiarato di non aver percepito redditi e non risultavano documenti contrari.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di revoca. Ha ritenuto che la disciplina eurounitaria, costituita dalla direttiva 2013/33/UE e recepita dal d.lgs. 142/2015, imponga una valutazione proporzionata e non consenta di revocare automaticamente le misure di accoglienza per il solo superamento del limite reddituale. Secondo il giudice, i mezzi economici pari o superiori all'importo annuo dell'assegno sociale devono essere stabili o duraturi, riferirsi almeno a un arco temporale di un anno e corrispondere alle condizioni attuali del richiedente. Nel caso concreto, il superamento del limite era stato accertato soltanto per il 2024, mentre non risultava per il 2025; mancava quindi la prova della stabilità dell'incremento reddituale. Il giudice ha lasciato impregiudicato il potere dell'amministrazione di rideterminarsi qualora accerti ulteriori e stabili sforamenti reddituali. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 1, lettera d), d.lgs. 142/2015

    La revoca delle misure di accoglienza per ragioni reddituali richiede, alla luce del principio di proporzionalità, una capacità economica adeguata, attuale e stabile o duratura; non è sufficiente il mero superamento occasionale della soglia.

  • art. 20 d.lgs. 142/2015

    Richiamato dal ricorrente e valutato nel quadro della disciplina delle misure di accoglienza, da interpretare conformemente alla normativa eurounitaria e al principio di proporzionalità.

  • direttiva 2013/33/UE

    La disciplina dell'Unione in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale impone una valutazione proporzionata dell'adeguatezza dei mezzi economici e della loro stabilità prima della revoca delle misure.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La revoca delle misure di accoglienza di un richiedente la protezione internazionale per il superamento della soglia reddituale non può fondarsi sul mero dato aritmetico del superamento dell'importo annuo dell'assegno sociale.
  • Ai fini della revoca per ragioni reddituali, i mezzi economici del richiedente devono essere stabili o duraturi, riferirsi a un arco temporale minimo di un anno e corrispondere alle sue condizioni attuali.
  • Il principio di proporzionalità impone all'amministrazione di verificare la continuità e l'attualità della capacità reddituale prima di adottare la revoca delle misure di accoglienza.
  • L'accertamento di un reddito superiore alla soglia in un solo anno, in assenza di elementi che dimostrino la stabilità dell'incremento reddituale negli anni successivi o al momento della decisione, non è sufficiente a giustificare la revoca.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centri
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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