Sentenza n. 322/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento della nota prot. n. 1444 del 17 gennaio 2017, comunicata il successivo giorno 19, con la quale è stata respinta l’istanza di condono edilizio prot. n. 29152, fasc. n. 339, del 9 dicembre 2004, relativa all’avvenuta realizzazione di un ampliamento di un fabbricato preesistente e di un porticato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di condono edilizio relativo all'ampliamento abusivo di un fabbricato e alla realizzazione di un porticato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale dell'istanza di condono presentata per opere abusive di ampliamento al piano seminterrato e al piano terra e per la costruzione di un porticato, realizzate su un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico-ambientale, vincolo idrogeologico e ricadente in una zona di protezione speciale. Ha dedotto: 1) violazione degli artt. 32 d.l. n. 269/2003 e 35 l. n. 47/1985, nonché nullità del diniego, perché l'istanza era stata sottoscritta anche dalla coniuge comproprietaria, ma il provvedimento non era stato a lei indirizzato; 2) eccesso di potere per difetto di motivazione, sostenendo che il diniego avrebbe richiamato genericamente il contrasto con la normativa edilizia senza esplicitare le ragioni ostative; 3) violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, dell'art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. Lazio n. 12/2004 e dell'art. 32, comma 27, d.l. n. 269/2003, nonché eccesso di potere, poiché il Comune avrebbe fondato il rigetto sulla sola presenza dei vincoli senza verificare adeguatamente la conformità urbanistica delle opere.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo, rilevando che la disciplina statale e regionale esclude la sanatoria delle opere abusive realizzate in aree vincolate quando ricorrano i presupposti normativi ostativi. In particolare, per le opere di tipologia 1, qualificabili come abusi maggiori e comportanti incremento di superficie, la presenza dei vincoli è sufficiente a escludere la condonabilità, anche se il vincolo determina un'inedificabilità soltanto relativa e anche se le opere fossero conformi agli strumenti urbanistici. Le ulteriori condizioni richieste per il condono in area vincolata — anteriorità del vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità dell'intervento alle tipologie minori 4, 5 e 6 e parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela — devono concorrere; la mancanza anche di una sola di esse impedisce la sanatoria. Poiché dalla domanda risultava che gli abusi erano di tipologia 1, il vincolo paesaggistico-ambientale e la zona di protezione speciale costituivano autonomamente ragioni sufficienti per il diniego, rendendo irrilevante la questione della conformità urbanistica. Il primo motivo è stato respinto perché l'omessa intestazione e notificazione del diniego alla comproprietaria co-richiedente incide sull'integrazione dell'efficacia e sulla decorrenza del termine per impugnare, ma non sulla legittimità sostanziale del provvedimento, che individuava univocamente l'istanza e le ragioni del rigetto. Il provvedimento, essendo vincolato, non avrebbe potuto avere contenuto diverso. Nulla sulle spese, poiché il Comune vittorioso non si è costituito.
Norme richiamate
art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269/2003, conv. nella l. n. 326/2003
"non sono comunque suscettibili di sanatoria" le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli [...] e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
La disciplina del terzo condono limita rigorosamente la sanabilità delle opere realizzate in area vincolata. Per gli abusi maggiori di tipologia 1, 2 e 3 la presenza del vincolo esclude la sanatoria, indipendentemente dalla conformità urbanistica e dal carattere relativo dell'inedificabilità.
art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. Lazio n. 12/2004
"non sono comunque suscettibili di sanatoria" le opere [...] realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, [...] su immobili soggetti a vincoli [...] a tutela [...] delle zone a protezione speciale
La normativa regionale laziale è più restrittiva di quella statale e preclude la sanatoria anche per opere realizzate prima dell'apposizione del vincolo, nei casi previsti dalla disposizione.
art. 35 l. n. 47/1985
L'omessa comunicazione del provvedimento di condono a uno dei comproprietari richiedenti non determina l'illegittimità sostanziale del diniego, ma incide sulla sua efficacia nei confronti del destinatario e sulla piena conoscenza ai fini del termine di impugnazione.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il Comune ha comunicato preventivamente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; l'assenza di osservazioni ha preceduto l'adozione del diniego definitivo.
art. 41, comma 2, c.p.a.
La mancata notificazione del provvedimento a uno dei richiedenti può impedire, nei suoi confronti, la decorrenza del termine di impugnazione fondato sulla piena conoscenza dell'atto.
Massime di principio
- Nel regime del terzo condono edilizio, le opere abusive di tipologia 1, 2 e 3 realizzate su immobili sottoposti a vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici o ricadenti in aree protette non sono sanabili, anche quando il vincolo comporti soltanto un'inedificabilità relativa e anche quando le opere siano conformi alle norme urbanistiche e agli strumenti urbanistici.
- Per le opere abusive realizzate in area vincolata, la sanatoria è subordinata alla concorrente presenza delle condizioni previste dalla disciplina applicabile: anteriorità dell'opera rispetto al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità dell'intervento alle tipologie minori 4, 5 o 6, assenza di aumento di superficie e parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. La mancanza di una sola condizione impedisce il condono.
- Quando la domanda di condono riguarda abusi maggiori di tipologia 1, la presenza di un vincolo paesaggistico o ambientale o l'inclusione dell'immobile in una zona di protezione speciale costituisce ragione autonoma e sufficiente per il diniego; l'ulteriore verifica della conformità urbanistica è irrilevante.
- L'omessa intestazione o notificazione del diniego di condono a uno dei comproprietari che abbia sottoscritto la domanda non incide, di per sé, sulla legittimità sostanziale del provvedimento, se l'atto individua univocamente la domanda e le ragioni del rigetto. Tale omissione rileva sul piano dell'efficacia nei confronti del destinatario e della decorrenza del termine per l'impugnazione.
- Quando il potere amministrativo in materia di condono è vincolato e ricorrono i presupposti ostativi alla sanatoria, l'omessa indicazione nel provvedimento del nominativo di uno dei co-richiedenti non comporta illegittimità sostanziale, poiché la decisione non avrebbe potuto avere contenuto diverso.
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