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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01963/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il destinatario di una cartella di pagamento relativa al recupero di somme qualificate come pene pecuniarie impugnava l'atto sostenendo che il diritto dello Stato alla riscossione fosse estinto per prescrizione o, in subordine, per intervenuto indulto della pena pecuniaria. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione. In appello l'Amministrazione deduceva la nullità della sentenza di primo grado per motivazione solo apparente e, comunque, l'erroneità della decisione nel merito; la Corte d'appello dichiarava nulla la sentenza di primo grado, decideva nel merito e rigettava l'opposizione. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: con il primo contestava la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per asserita motivazione apparente; con il secondo denunciava nullità della sentenza d'appello per motivazione meramente assertiva o mancante e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; con il terzo censurava la liquidazione delle spese di lite nel valore medio anziché minimo, sostenendo la semplicità della causa e la natura documentale del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la motivazione del Tribunale era meramente apparente: si limitava a richiamare norme generali senza spiegare i fatti rilevanti né il percorso logico-giuridico seguito, risultando astratta, apodittica e non idonea a consentire il controllo sulla decisione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il ricorrente non aveva riportato né specificamente confrontato la motivazione della sentenza d'appello. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza e, comunque, per manifesta infondatezza, osservando che la liquidazione delle spese entro i parametri normativi non richiede specifica motivazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per l'assenza di difese delle amministrazioni intimate, ma è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 174 cod. pen.

    richiamato dalla parte ricorrente come base dell'asserito indulto della pena pecuniaria

  • L. 241/2006

    richiamata dalla parte ricorrente come fonte dell'indulto

  • art. 2946 c.c.

    richiamato dal giudice di primo grado per affermare il termine ordinario decennale del diritto di credito

  • art. 2953 c.c.

    richiamato dal giudice di primo grado per affermare la conversione in termine decennale dopo il giudicato

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per censurare la motivazione apparente o mancante della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 91 c.p.c.

    invocato per contestare la liquidazione delle spese di lite

  • DM 55/2014, art. 4, comma 5

    richiamato come parametro per la determinazione dei compensi professionali

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità e autosufficienza

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per formulare i primi due motivi di ricorso per cassazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per formulare il terzo motivo di ricorso per cassazione

  • art. 360-bis c.p.c.

    richiamato per la manifesta infondatezza della censura sulle spese

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso

Massime di principio

  • Una sentenza è affetta da motivazione apparente quando, pur esistendo graficamente, si limita a formule astratte o al richiamo di norme senza indicare i fatti accertati, le ragioni del convincimento e il percorso logico-giuridico seguito; in tal caso non consente il controllo sulla decisione e viola il minimo costituzionale di motivazione.
  • Nel giudizio di cassazione la censura che attacca la motivazione della sentenza impugnata deve confrontarsi specificamente con il contenuto effettivo della decisione e riportarne i passaggi essenziali; in difetto, il motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza e specificità.
  • La liquidazione delle spese processuali entro i parametri tariffari è espressione di un potere discrezionale del giudice e non richiede una motivazione specifica, salvo che venga allegato e dimostrato lo scostamento dai criteri legali o un vizio specifico della liquidazione.
  • Quando il ricorso è rigettato, la Corte può dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi della disciplina speciale sulle spese di giustizia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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